F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/TFN-SD del 29 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO – (nota n. 638/780 pf16- 17/AA/GP/ep del 20.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO - (nota n. 638/780 pf16- 17/AA/GP/ep del 20.7.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 20 luglio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:
1. Il Signor Umberto Vangone (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SSD a r.l. Potenza Calcio) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 7.12.2015 con il calciatore Sabato Vaccaro per la stagione sportiva 2015 – 2016, entro il termine previsto dalla normativa federale.
2. La SSD a r.l. Potenza Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Vangone l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della SSD a r.l. Potenza Calcio, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, risulta evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, l’effettiva violazione della fattispecie contestata ai deferiti, ovvero del mancato deposito da parte del Signor Umberto Vangone in qualità di legale rappresentante della SSD a r.l. Potenza Calcio, dell’accordo economico sottoscritto in data 7 dicembre 2012 con il calciatore Sabato Vaccaro per la stagione Sportiva 2015-16, entro il termine previsto dalla normativa federale; ne consegue la violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF da parte del Sig. Umberto Vangone, e dell’art. 4 comma 1 del CGS da parte della SSD a r.l. Potenza Calcio, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.
La SSD a r.l. Potenza Calcio e il Signor Umberto Vangone non ponevano in essere alcuna attività difensiva atta a contestare i fatti posti a fondamento del presente deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Vangone l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della SSD a r.l. Potenza Calcio, l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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