F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO – (nota n. 294/1074 pf16-17 GP/AA/mg del 10.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 294/1074 pf16-17 GP/AA/mg del 10.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Rilevato

Con provvedimento 294/1074pf16-17/GP/AA/mg del 6 luglio 2017 la Procura Federale deferiva il Sig. Pincione Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Football Club Grosseto, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per il mancato pagamento al calciatore Sig. Carlo Baylon della somma di 8.450,00 € accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata nel C.U. n. 146 del 16/11/2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 19/TFN - Sezione Vertenze Economiche del 7/03/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. La Procura deferiva, altresì, la SSD ARL Football Club Grosseto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il procedimento in epigrafe prendeva avvio con il reclamo trasmesso in data 7 settembre 2016 alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dal Sig. Carlo Baylon per la condanna della Società ARL Football Club Grosseto al pagamento della somma di euro 8.450,00 di residuo compenso rispetto a quello pattuito tra le parti di euro 25.822,00 per la stagione 2015/2016, in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società controinteressata si costituiva chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell’esposto presentato in data 15 settembre 2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto.

La Commissione Accordi Economici, dopo aver osservato che l’eccezione sollevata dalla Società atteneva ad un profilo disciplinare estraneo alla pretesa del reclamante, accoglieva il reclamo e con decisione pubblicata sul C.U. 146 del 16/11/2016, condannava la Società SD ARL Football Club Grosseto al pagamento della somma richiesta nei termini previsti dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF.

Tale decisione veniva impugnata dalla Società Football Club Grosseto il 18/11/2016 presso il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche. La Società reclamante proponeva preliminarmente, ai sensi dell’articolo 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione  dell’efficacia  esecutiva  della  pronuncia  della  CAE;  in  via  subordinata, l’imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l’importo richiesto sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto come dimostrerebbero i bonifici bancari e gli assegni emessi a favore del Sig. Carlo Baylon.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, acquisite la controdeduzioni formulate, respingeva il reclamo della Società SD ARL Football Club Grosseto, nella riunione del 16/02/2017, con decisione pubblicate nel C.U. n. 19/TFN-SVE del 7/03/2017 e confermava le impugnate decisioni della Commissione Accordi Economici - LND condannando, inoltre, la stessa Società ricorrente a corrispondere, alle controparti, le spese del procedimento.

La Procura Federale avviava l’istruttoria sulla base della nota-segnalazione della L.N.D. Dipartimento Interregionale del 4/04/2017 con cui si comunicava l’inadempimento della Società SD ARL Football Club Grosseto non avendo la Società provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa Federale e concludeva le proprie indagini con comunicazione agli interessati del 11/05/2017.

In data 31/05/2017 il Sig. Massimiliano Pincione e la Società Football Club Grosseto presentavano una memoria difensiva chiedendo alla Procura Federale in via preliminare, di provvedere alla riunione delle posizioni di cui al procedimento in argomento, n. 1074pf16- 17, con il procedimento disciplinare n. 1073pf16-17relativo ad altri 4 tesserati al fine della trattazione congiunta, ciò in quanto i procedimenti attenevano alla stessa violazione e analoghi comportamenti della Società; chiedevano di sentire il Sig. Pincione a mezzo video o teleconferenza, essendo questo residente negli USA; instavano per l’archiviazione del procedimento; infine, ribadivano le motivazioni espresse nei precedenti procedimenti; in via subordinata, peroravano l’adozione, d’intesa con la Procura Federale, di un impegno al pagamento dei tesserati ricorrenti che abbiano ottenuto una decisione definitiva da parte della Giustizia Sportiva al fine di non pregiudicare la possibilità di proporre domanda di ripescaggio al campionato di serie D o di Eccellenza.

Al termine dell’istruttoria, in data 10 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito, con provvedimento 294/1074pf16-17/GP/AA/mg, al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Pincione Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Football Club Grosseto, e la SSD ARL Football Club Grosseto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta come descritto in epigrafe.

Nessuno degli interessati ha fatto pervenire memoria difensiva.

Nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Pincione Massimiliano;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società SSD ARL FC Grosseto.

I motivi della decisione

A seguito di due diversi gradi di giudizio, prima la Commissione Accordi Economici e, successivamente, la Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale, risulta accertata per tabulas la violazione delle norme federali. È infatti incontrastato, in base alle vigenti, art. 8 comma 9 del CGS, che i termini previsti dall’art. 94 ter, com.11 NOIF, per i pagamenti dovuti a seguito delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva su richiamate non sono stati rispettati; pertanto, il deferimento del Sig. Pincione Massimiliano nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della SSD ARL Football Club Grosseto, è fondato e merita accoglimento.

Altrettanto fondato s’appalesa il deferimento della Società Sportiva Dilettantistica ARL Football Club Grosseto, che risponde dei fatti a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, a cagione del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante Sig. Pincione Massimiliano.

Il Tribunale ritiene, tuttavia, che la misura sanzionatoria possa essere ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura, tenuto conto delle sanzioni già inflitte agli stessi soggetti nella ricorrenza delle medesime fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Pincione Massimiliano;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società SSD ARL FC Grosseto.

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