F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Grumellese), Società USD GRUMELLESE – (nota n. 349/1111 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI DIEGO MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 349/1111 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

Il deferimento

Con atto dell’11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Belotti Diego Massimiliano (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Grumellese) per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria per l’iscrizione al campionato sportivo 2016/2017 entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS

La Società U.S.D. Grumellese ha depositato memoria difensiva con la quale chiede “una sensibile riduzione della pena edittale” per la Società e il proscioglimento del Presidente rappresentando di non aver prodotto la fideiussione entro il 12.7. 2017 per motivi tecnici consistenti nel tempo necessario per ottenere la fideiussione dall’istituto bancario, e comunque di aver prodotto successivamente la fideiussione in tempo utile per ottenere l’iscrizione al campionato all’esito dell’accoglimento del ricorso a tal fine presentato alla CO.Vi.So.D.

Il dibattimento

All’udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Belotti Diego Massimiliano;

- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società USD Grumellese.

Nessuno è comparso per i deferiti.

 I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente il Sig. Belotti Diego Massimiliano (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Grumellese) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00, l’obbligo di depositare la fideiussione bancaria necessaria per l’iscrizione al campionato, in violazione di quanto previsto al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Non esclude, inoltre, la sussistenza dell’illecito il fatto che la Società abbia presentato la fideiussione dopo il termine del 12.7.2017 per motivi tecnici connessi al rilascio della fideiussione stessa da parte dell’istituto bancario, tenuto conto che la Società aveva l’obbligo di attivarsi per tempo al fine di ottenerne il rilascio proprio in ragione della consapevolezza dei tempi tecnici all’uopo necessari manifestata nella nota dal 3.8.2017.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito il Sig. Belotti Diego Massimiliano per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al predetto punto del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Belotti Diego Massimiliano;

- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società USD Grumellese.

 

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