F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNATO LEONARDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Pinerolo), Società FCD PINEROLO – (nota n. 361/1131 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNATO LEONARDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Pinerolo), Società FCD PINEROLO - (nota n. 361/1131 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

Il Deferimento

Con atto dell’11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Fortunato Leonardo (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.D.C. Pinerolo) per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione ai punti A5, A2 e A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria, il verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2016/2017 ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Sig. Fortunato Leonardo;

- ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico della Società FCD Pinerolo.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente Fortunato Leonardo (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.D.C. Pinerolo) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00 gli obblighi di deposito della fideiussione bancaria, del verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2016/2017 ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, previsti ai punti A5, A2 e A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Fortunato Lorenzo per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione ai predetti punti del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Sig. Fortunato Leonardo;

- ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico della Società FCD Pinerolo.

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