F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CECECOTTO ANTONIO PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Città Di Ciampino), POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO – (nota n. 405/1136 pf16-17 GP/AS/ac del 12.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CECECOTTO ANTONIO PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Città Di Ciampino), POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO - (nota n. 405/1136 pf16-17 GP/AS/ac del 12.7.2017).

Il Deferimento

Con atto dell’11.7.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Antonio Paolo Cececotto (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Pol. D. Città di Ciampino) per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 28 settembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Cececotto Antonio Paolo;

- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società Pol. D. Città di Ciampino.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 aprile 2017, risulta che effettivamente il Sig. Antonio Paolo Cececcotto (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Pol. D. Città di Ciampino) non ha provveduto ad osservare entro il termine del 12.7.2016, ore 18.00 l’obbligo di deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores, previsto al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Antonio Paolo Cececcotto per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al predetto punto del Comunicato Ufficiale n.165 del 14 giugno 2016.

Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Cececotto Antonio Paolo;

- ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società Pol. D. Città di Ciampino.

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