F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPAGNOLI LORENZO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Imolese Calcio 1919 SSD arl), Società IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL – (nota n. 1162/1001 pf16-17 AA/mg del 3.8.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPAGNOLI LORENZO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Imolese Calcio 1919 SSD arl), Società IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL - (nota n. 1162/1001 pf16-17 AA/mg del 3.8.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 3.8.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Spagnoli Lorenzo, all’epoca dei fatti Presidente della Società Imolese Calcio 1919 SSD arl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis CGS in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato la predetta Società ad un torneo di calcio a 5 il giorno 29 dicembre 2016, non autorizzato dal Comitato di appartenenza;

- La Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e il Sig. Spagnoli Lorenzo e la Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL, quest’ultimi rappresentati dal Sig. Matera Gianluca, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Spagnoli Lorenzo, sanzione base inibizione di mesi 1 (uno), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL, sanzione base ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 166,00 (Euro centosessantasei/00) di ammenda, sanzione finale ammenda di € 334,00 (Euro trecentotrentaquattro/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Spagnoli Lorenzo e la Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Spagnoli Lorenzo;

- ammenda di € 334,00 (Euro trecentotrentaquattro/00) nei confronti della Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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