F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABBRI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ SRL – (nota n. 1152/1168 pf16-17 GC/AS/ac del 3.8.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  FABBRI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ SRL - (nota n. 1152/1168 pf16-17 GC/AS/ac del 3.8.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 3.8.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Fabbri Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Forlì Srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la fidejussione bancaria relativa al tesserato Reato Fabio, in conseguenza del mancato deposito della comunicazione della Lega Pro e della Covisoc, per le Società provenienti dall'area professionistica, di inesistenza di situazione debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società FC Forlì Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e il Sig. Fabbri Stefano e la Società FC Forlì Srl, quest’ultimi rappresentati dall’Avv. Giovanni Crocetti Bernardi, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Fabbri Stefano, sanzione base inibizione di mesi 1 (uno), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società FC Forlì Srl, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00) di ammenda, sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Fabbri Stefano e la Società FC Forlì Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima  udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato

conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Fabbri Stefano;

- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società FC Forlì Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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