F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), Società USD COLLIGIANA – (nota n. 501/1123 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD  Colligiana), Società USD COLLIGIANA - (nota n. 501/1123 pf16-17 GP/AS/ac del  17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016/2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest’ultima dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Massimo Rugi, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Colligiana, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la fideiussione bancaria per € 31.000,00.

È stata altresì deferita la stessa Società USD Colligiana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Massimo Rugi e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la USD Colligiana. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L’illecito disciplinare contestato alla USD Colligiana e per essa al suo legale rappresentante Sig. Massimo Rugi risulta documentalmente provato e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Massimo Rugi va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Massimo Rugi, nella qualità, per giorni 30 (trenta) ed infligge alla USD Colligiana l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

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