F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE – (nota n. 488/1182 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD  Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 488/1182 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D.. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest’ultima dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A2-4-5-8 e 9 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la seguente documentazione: disponibilità del campo di giuoco per la prima squadra e per la juniores, fideiussione bancaria, versamenti per la iscrizione, verbali cariche sociali stagione 2016/2017, liberatorie in numero di 2 (due).

È stata altresì deferita la stessa Società APD Ribelle a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 70 (settanta) per il Sig. Marcello Missiroli e dell’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) per la APD Ribelle. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto  pervenire  scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L’illecito disciplinare contestato alla APD Ribelle e per essa al suo legale rappresentante Sig. Marcello Missiroli risulta documentalmente provato e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Massimo Rugi va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità, per giorni 70 (settanta) ed infligge alla Società APD Ribelle l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it