F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Il ricorso

Con ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e 43 bis del CGS della FIGC, inviato alla Lega Nazionale Serie B, al Commissario Straordinario della stessa, al Parma Calcio 1913 Srl, alla US Cremonese Spa e al Carpi FC, la US Città di Palermo contestava, con espressa istanza di adozione di misure cautelari, la validità:

- della delibera adottata dalla Lega Nazionale Serie B del 27.9.2017, emessa all’esito dell’assemblea con la quale è stata rigettata la richiesta della stessa Società di spostamento delle gare del campionato di Serie B stagione 2017/2018 dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018;

- del provvedimento prot. n. 185 del 21.9.2017 con il quale il Commissario Straordinario ha comunicato di avere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega Serie B convocata per il 26/27.9.2017, la richiesta formulata dalla stessa Società di spostamento delle gare dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018, in luogo di emettere il provvedimento previsto dall’art. 28, commi 2 e 4 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e ha omesso di decidere sulla richiesta della Società ricorrente.

Inoltre, il ricorrente chiedeva al Tribunale Federale di dichiarare la “fondatezza e legittimità della richiesta di spostamento delle gare del campionato di Serie B calendate per l’8.10.2017, 12.11.2017 e 25.3.2018 e, per l’effetto, ordinare al Commissario Straordinario della Lega Nazionale di Serie B di modificare data e orari delle suddette gare”.

In particolare, il ricorrente proponeva tre diverse censure con le quali contestava:

I. Incompetenza dell’assemblea a decidere sulle richieste di spostamento delle singole gare;

II. Violazione dell’art. 28, comma 2, dello Statuto della Lega di Serie B;

III. Violazione dei principi di parità di trattamento e di par condicio dei concorrenti, nonché del divieto di alterazione del corretto svolgimento del campionato.

Con provvedimento del 4.10.2017 il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare rigettava l’istanza di provvedimento monocratico inaudita altera parte, fissava l’udienza del 16.10.2017, ore 15 davanti al Collegio per la trattazione della suddetta istanza cautelare e, ove del caso, anche del merito del ricorso stesso e ordinava alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di depositare presso il medesimo Tribunale il verbale dell’Assemblea del 27.9.2017.

Con memoria dell’8.10.2017 si costituiva la Lega Nazionale di Serie B eccependo l’incompetenza del Tribunale Federale, l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di giurisdizione, tardività del ricorso e mancata partecipazione del Palermo alle assemblee della Lega Nazionale di Serie B e deducendo l’infondatezza dei motivi di impugnazione.

Si costituivano, anche, il Commissario Delegato della Lega di Serie B (con memoria dell’8.10.2017), il Parma Calcio 1913 Srl (con memoria del 6.10.2017), il Carpi F.C. 1909 Srl (con memoria dell’11.10.2017) che proponevano sostanzialmente le medesime eccezioni e deduzioni, contestando altresì la potestà di Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare al Commissario Straordinario della Lega Nazionale di Serie B di modificare data e orari delle suddette gare.

Con ulteriore memoria depositata il 13.10.2017 la Società US Città di Palermo Spa replicava alle eccezioni e alle difese delle controparti, ribadendo l’illegittimità.

Il dibattimento

All’udienza del 16.10.2017 il difensore della ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre i legali delle controparti eccepivano l’irritualità della memoria depositata dalla US Città di Palermo Spa e ribadivano le quanto dedotto con le memorie.

I motivi della decisione

In via preliminare, destituita di fondamento è la contestazione circa l’irritualità della memoria presentata dalla ricorrente il 13.10.2017, il cui deposito non sarebbe stato consentito dal CGS della F.I.G.C.

L’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. consente espressamente, entro tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, a tutte le parti del giudizio – senza alcuna distinzione tra ricorrente, convenuta e controinteressati – di prendere visione degli atti, di richiederne copia, di presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

A fronte del generico richiamo alle parti del giudizio e dell’assenza di una specifica preclusione alla presentazione di memorie e documenti ulteriori da parte del ricorrente, alcun dubbio sussiste in merito alla ritualità del deposito effettuato dalla US Città di Palermo.

Infondate sono altresì le molteplici eccezioni d’inammissibilità del ricorso proposto dalla US Città di Palermo.

In primis, non può essere accolta l’eccezione dedotta dalla Lega secondo la quale l’impugnazione sarebbe inammissibile in quanto l’art. 28.2 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B “sanci[rebbe] l’impossibilità per le associate di proporre reclamo avverso la formazione dei calendari e/o la fissazione della data e/o orario”.

L’art. 28.2. prevede “non è ammesso reclamo da parte della Società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”.

La disposizione sembra vietare, dunque, la proposizione di ricorsi avverso la delibera con la quale l’assemblea forma il calendario della competizione. Tuttavia, nel caso di specie non è stato impugnato l’atto generale con il quale è fissato il calendario del campionato di Serie B, bensì gli atti con i quali l’Assemblea ha deciso di non spostare determinate specifiche gare e il Commissario Straordinario ha rimesso a quest’ultima la decisione in merito all’istanza proposta dalla US Città di Palermo.

Conseguentemente poiché ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quella fatta palese dal significato proprio delle parole” e dell’art. 14, “le leggi [.] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, la predetta preclusione non può essere applicata anche ai provvedimenti impugnati con il ricorso de quo che riguardano la richiesta di spostamento di singole partite indirizzata al Presidente della Lega (rectius: al Commissario straordinario che ne faceva le veci).

Del resto un’interpretazione estensiva che consenta di estendere il divieto anche a fattispecie non espressamente contemplate dalla disposizione, porrebbe seri dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 28.2 dello Statuto della Lega che limiterebbe ingiustificatamente il diritto alla tutela giurisdizionale, nonché sulla compatibilità della richiamata norma con il principio della piena tutela dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo enunciato all’art. 2, comma 1 del CGS del C.O.N.I.

Tra l’altro, non si può fare a meno di evidenziare che laddove si ritenga che la predetta disposizione non consenta di impugnare i provvedimenti de quibus, sembrerebbe implicitamente abrogata dal richiamato art. 43 bis del CGS della F.I.G.C.

In secondo luogo è stata eccepita l’incompetenza di Codesto Tribunale, in quanto l’art. 6.15 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B attribuirebbe le controversie relative alla validità dell’Assemblea e delle relative deliberazioni adottate alla Corte di Giustizia Federale che con la riforma della giustizia sportiva del 2014 sarebbe stata sostituita dalla Corte Federale di Appello.

L’argomentazione è senz’altro suggestiva, tuttavia, non è stata richiamata alcuna disposizione dei CGS della F.I.G.C. e del C.O.N.I. che preveda una successione o una sostituzione tra i due organi giudiziali.

Evidentemente la predetta successione non può essere desunta dall’esistenza di funzioni analoghe, né dall’art. 50, comma 2 del CGS della F.I.G.C. secondo il quale “i componenti della Corte di Giustizia di Giustizia Federale transitano automaticamente  nella Corte Federale di Appello con le medesime cariche. La Corte Federale di Appello sarà articolata nelle medesime sezioni della Corte di Giustizia Federale”.

Orbene la disposizione in esame si limita a disciplinare, come espressamente affermato nella rubrica dell’articolo, il regime transitorio. In particolare, al fine di garantire la tutela giurisdizionale prevede che in via transitoria la Corte Federale di Appello sia costituita dai precedenti componenti Corte di Giustizia Federale, ma non prevede alcuna successione tra i due organi giurisdizionali.

Non solo. La disposizione in esame, infatti, sembra negare siffatta successione, in quanto, qualora vi fosse stata la predetta automatica sostituzione tra i due organi non vi sarebbe stata alcuna necessità di specificare il  transito dei  due componenti tra i due organi giudiziali.

Orbene il venire meno del Collegio di Giustizia Federale ha privato di qualsiasi portata precettiva l’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B.

Conseguentemente ai sensi dell’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. Codesto Tribunale è senz’altro competente a sindacare la legittimità delle deliberazioni dell’assemblea della Lega Nazionale di Serie B, in quanto componente federale.

Parimenti destituita di fondamento è l’ulteriore prospettazione secondo la quale dalla lettura sistematica degli artt. 30 dello Statuto e 54 CGS della F.I.G.C. si ricaverebbe che la competenza specifica a giudicare in merito all’impugnativa delle delibere assembleari di una lega non sarebbe demandata alla competenza di un organo di giustizia federale e, conseguentemente, sarebbe attribuita, in via residuale, al Collegio di Garanzia dello Sport. Prescindendo dall’inesatto richiamo al CGS della F.I.G.C. (anziché a quello del C.O.N.I.), è errato in relazione all’impugnazione proposta dalla US Città di Palermo il riferimento alla competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport, poiché avverso  la deliberazione assembleare e la decisione del Commissario Straordinario l’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. attribuisce agli interessati uno strumento di tutela: il ricorso al Tribunale Federale.

Conseguentemente non trova applicazione alla fattispecie in esame l’art. 30 dello Statuto federale che  demanda in via  residuale al Collegio  di Garanzia dello  Sport presso il C.O.N.I. “le controversie [.] per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”.

Il ricorso non è neppure tardivo. La lega eccepisce, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto due mesi dopo la definizione del calendario.

Tuttavia, con il ricorso de quo, l’US Città di Palermo non ha impugnato la definizione del calendario, bensì la deliberazione con la quale è stata rigettata la richiesta di spostamento di singole gare.

Inconferenti sono poi le ulteriori eccezioni con le quali è stata contestata la mancata partecipazione della US Città di Palermo all’Assemblea della Lega Nazionale della Serie B, poiché nel caso di specie si contesta l’incompetenza di quest’ultima ad adottare la decisione impugnata.

Nel merito il ricorso è, senz’altro fondato, in quanto merita accoglimento la censura di incompetenza dell’Assemblea.

L’art. 7, comma 14, dello Statuto prevede “Il Consiglio è l’organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

r) propone all’Assemblea il calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega, fissandone date e orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi”.

L’art. 28 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B, dopo aver stabilito al primo comma che “il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega” stabilisce al terzo alinea del secondo comma: “è, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le Società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”.

L’art. 7, comma 7, dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B che elenca le attribuzioni dell’Assemblea alcun riferimento effettua alla formazione dei calendari.

Dalla mera lettura delle disposizioni richiamate risulta di palmare evidenza, dunque, che la competenza a decidere in merito all’istanza di variazione della data di una singola gara era attribuita esclusivamente al Presidente.

Del resto tale previsione appare del tutto ragionevole. Qualora, infatti, fosse attribuita all’Assemblea la facoltà di modificare la programmazione di singole gare, la decisione sarebbe assunta dalle stesse squadre che hanno un interesse specifico diretto (l’avversaria nello specifico match) e indiretto (le altre squadre che si contendono il medesimo obiettivo dell’istante, ovvero che contendono il medesimo obiettivo dell’avversaria) nella decisione in evidente conflitto d’interessi.

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In ultimo, la domanda di condanna del Commissario Straordinario della Lega Nazionale di Serie B di modificare data e orari delle gare oggetto dell’istanza dell’US Città di Palermo risulta inammissibile, in quanto il CGS della F.I.G.C. nell’ambito dei ricorsi ex art. 43 bis limita il sindacato del Tribunale Federale alla legittimità delle deliberazioni assunte.

In conclusione il ricorso è accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti da parte dell’organo competente.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso e, per l’effetto, si annullano i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte dei competenti organi.

Nulla per la tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it