F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMINI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) – (nota n. 992/530 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMINI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n. 992/530 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMINI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n. 993/712 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
preliminarmente, vista l’istanza formulata dalla Procura Federale, riunisce i due deferimenti in epigrafe indicati per evidente connessione soggettiva.
- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Mauro Giacomini – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di Società SSD Chieti Calcio ARL per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94-ter, comma 2, NOIF e alla lettera E) del C.U. n.1 dell’01/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, nonché dell’art.1-bis, comma 1, CGS in relazione all’art.94-ter, comma 11, NOIF e all’art.8, comma 9 e comma 10 CGS, per non avere, rispettivamente, depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa Federale e per non avere corrisposto al calciatore, Signor Ousmane Diop, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con C.U. n.368 del 13/06/2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 2/TFN – Sez. Vertenze Economiche del 18/07/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
rilevato che la Società SSD Chieti Calcio a r.l., sulla base del riscontro obiettivo degli atti depositati dalla Procura Federale, risulta non avere ottemperato alla decisione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della stessa, e che la compagine comunque non è stata deferita a cagione della intervenuta revoca dell’affiliazione;
- rilevato che il deferito, nella sua qualità di Presidente e di legale rappresentante di Società SSD Chieti Calcio a r.l., non ha comprovato di aver adempiuto all’obbligazione stabilita, né ha inteso in altro modo difendersi mancando di comparire anche all’odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione nei confronti del Signor Giacomini della sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici);
- ritenuti fondati i deferimenti per tabulas e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Mauro Giacomini, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 12 (dodici).
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