F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OBERRAUCH ROBERT (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco), SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLZANO già ASD Virtus Don Bosco – (nota n. 965/1214 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OBERRAUCH ROBERT (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco), SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLZANO già ASD Virtus Don Bosco - (nota n. 965/1214 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

 

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Robert Oberrauch - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano, già ASD Virtus Don Bosco, per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art.10, comma 3-bis, CGS in relazione ai punti 3) e 11) del C.U. n. 165/2016 della LND – Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, rispettivamente la copia dello statuto e l’attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, nonché la detta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;

- rilevato che la Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco, in base agli atti depositati dalla Procura Federale, non ha ottemperato alla citata disposizione entro i termini perentori stabiliti;

- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire anche all’odierna riunione;

- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Robert Oberrauch della sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);

- ritenuto fondato il deferimento sulla base del riscontro obiettivo dei fatti, per come emersi all’esito dell’esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Robert Oberrauch, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD Virtus Bolzano (già ASD Virtus Don Bosco) l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

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