F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD – (nota n. 1140/591 pf16-17 GC/AS/ac del 02.08.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 1140/591 pf16-17 GC/AS/ac del 02.08.2017).

 

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito la Società AP Turris Calcio ASD per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la violazione, commessa dal proprio legale rappresentante in carica all’epoca dei fatti, Signor Giuseppe Giuliano, dell’art.10, comma 3-bis, CGS in relazione ai punti A4), A5) e A11) del C.U. n.167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10.07.2015, ore 18.00, rispettivamente, il versamento iscrizione, la fidejussione bancaria e l’attestato di inesistenza di pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti;

atteso che la predetta Società non ha adempiuto al versamento dell’ammenda di euro 2.000,00 (euro duemila/00) comminata ai sensi dell’art. 32-sexies CGS, come da C.U. n. 173/AA del 18.05.2017 nel termine di giorni trenta di cui al comma 2 del detto articolo e che pertanto, con successivo C.U. n. 17/AA del 26.07.2017, il Presidente Federale ha dato atto dell’intervenuta risoluzione del predetto accordo trasmettendo gli atti alla Procura Federale per l’esercizio dell’azione disciplinare;

- rilevato che la Società AP Turris Calcio ASD, esaminati gli atti del procedimento, non ha confutato quanto contestato dalla Procura, peraltro neppure costituendosi nell’odierno giudizio;

- preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha richiesto l’applicazione alla Società A.P. Turris Calcio ASD delle seguenti sanzioni: ammenda complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui: € 3.000,00 (euro tremila/00) per i tre minimi edittali, oltre € 1.000,00 (euro mille/00) per essere venuta meno la Società all’impegno assunto ossia per non avere essa adempiuto al pagamento dell’ammenda concordata ex art. 32 sexies CGS;

- ritenuto non meritevole di positivo apprezzamento la richiesta della Procura di irrogazione della ulteriore sanzione di euro 1.000,00 la cui applicazione l’organo inquirente ha sollecitato per la prima volta in sede di formulazione delle richieste conclusive a cagione del comportamento procedimentale della deferita (id est, violazione dell’accordo ex art. 32 sexies CGS), ciò in quanto la sanzione prevista dal C.U. n. 167/2015 contempla una misura vincolata nell’an e nel quantum, non suscettiva di essere modulata nel minimo e/o nel massimo, ragion per cui essa segue in maniera tassativa alla consumazione del singolo inadempimento contestato dalla Procura ed accertato in giudizio, mentre l’ulteriore sanzione che deriva a cagione della violazione dell’art. 32 sexies CGS si sostanzia e concretizza nella perdita del relativo beneficio (ammenda concordata);

- considerato, altresì, che ove ritenuto il comportamento procedimentale della ricorrente lesivo del bene giuridico tutelato, la Procura avrebbe dovuto formalizzare un autonomo capo di incolpazione con pedissequo deferimento al T.F.N.;

- ritenuto, in definitiva, fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società AP Turris Calcio ASD l’ammenda complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00).

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