F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SD del 27 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITIELLO GIANLUCA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI Srl – (nota n. 976/1124 pf16- 17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITIELLO GIANLUCA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI Srl - (nota n. 976/1124 pf16- 17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell’28 luglio 2017 (nota n. 976/1124 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gianluca Vitiello, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; ha altresì deferito la Società

U.S. Poggibonsi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (…) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Alla riunione del 19 ottobre 2017, la Procura Federale chiedeva breve rinvio stante la volontà manifestata dalla Società US Poggibonsi Srl di raggiungere un accordo ai sensi dell’art. 23 Codice di Giustizia Sportiva, con richiesta di sospensione dei termini di giustizia ex art. 34 bis, comma 5 CGS. Il Collegio accoglieva l’istanza e rinviava alla riunione del 26 ottobre 2017, disponendo la sospensione dei termini di giustizia ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto) e la Società US Poggibonsi Srl, questa ultima rappresentata dall’Avv. Giotti, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per la Società US Poggibonsi Srl, sanzione base ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda pari a € 1.333,34 (Euro milletrecentotrentatré/34).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società US Poggibonsi Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.  Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Vitiello Gianluca.

Il dibattimento

Alla riunione del 26 ottobre 2017 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (giorni quaranta) nei confronti di Vitiello Gianluca.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L’inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento da parte della Società deferita e la relativa responsabilità del legale rappresentante pro tempore che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (come previsto ai punti A4 e A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale nei confronti del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.333,34 (Euro milletrecentotrentatré/34) nei confronti della Società US Poggibonsi Srl.

Accoglie il deferimento nei confronti del Sig. Vitiello Gianluca e infligge allo stesso la sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta).

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