F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO – (nota n. 1252/585 pf16-17 GP/GC/ag del 04.08.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 1252/585 pf16-17 GP/GC/ag del 04.08.2017).

 

Il deferimento

Il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine con oggetto "Accertamenti in ordine al comportamento dei calciatori della FC Grosseto che hanno lasciato la squadra per difficoltà economiche e gestionali tali da non poter continuare il rapporto con la Società, come riportato da notizie di stampa del 2 e del 3 gennaio 2017, contenenti le loro dichiarazioni e quelle del Presidente Massimiliano Pincione" e la successiva integrazione con oggetto l'accertamento della situazione economica-patrimoniale, con riferimento all'interruzione dell'attività sportiva ed al mancato rispetto degli accordi economici così come accertato dal Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 18 del 17.2.2017, rilevato che detta Società versava in uno stato di perdurante difficoltà economica pur ancora non concretando in un vero e proprio stato di decozione, come già emergeva dalle risultanze dal bilancio chiuso al 31.12.2015, visti ed esaminati l'avviso di conclusione delle indagini del 12.6.2017, la memoria difensiva del Signor Massimiliano Pincione spedita a mezzo pec dal suo difensore con richiesta di audizione a mezzo video o teleconferenza (Skype) essendo residente negli Stati Uniti e di archiviazione, la motivata risposta negativa e tutte le risultanze istruttorie, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor Massimiliano Pincione, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di SSDARL FC Grosseto, per rispondere "della violazione dell'art. 1 bis CGS per avere, con condotte contrarie alla corretta conduzione tecnico-sportiva ed economico finanziaria poste a far data dall'ottobre 2016, impedito alla squadra di disputare regolarmente gli allenamenti pre gare e le gare del campionato, a causa dell'indisponibilità del campo da gioco e dell'impianto sportivo per la preparazione tecnica dei calciatori ed a causa dell'assenza dello staff tecnico e sanitario a supporto della squadra";

2) SSDARL FC Grosseto, per rispondere "della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta nella condotta posta in essere dal proprio Presidente".

Il dibattimento

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Massimiliano Pincione, anni 1 (uno) di inibizione;

- per la Società SSDARL FC Grosseto, ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e delle dichiarazioni testimoniali risultanti dagli atti.

Rileva, anzitutto, che il bilancio chiuso al 31.12.2015 presentava una grossa perdita di Euro 800.778,00=, parzialmente coperta con la rinuncia dei soci al rimborso dei finanziamenti effettuati alla Società e con l’impegno dagli stessi assunto di integrare, secondo le rispettive quote di partecipazione, la riserva a copertura delle perdite future.

A questo grave squilibrio economico finanziario si è poi aggiunto il mancato pagamento dei rimborsi spese concordati con i calciatori dal mese di agosto 2016 in avanti, sfociati nelle lamentele di inizio ottobre 2016, per un importo complessivo nell'ordine di Euro 30/35 mila. Solo più tardi la Società provvedeva a pagare ai calciatori una media di circa un mese e mezzo di rimborsi spese, al punto che ad inizio dicembre il debito per tale voce era salito a circa Euro 70.000,00= a cagione della carenza di risorse nelle casse sociali, senza che si provvedesse alla copertura di tali debenze. Da qui, il comunicato del 2.12.2016 con il quale il Presidente Pincione avvertiva i calciatori che, qualora avessero inteso di non proseguire più nel rapporto con la Società, ben avrebbero potuto farsi inserire nelle liste di svincolo in scadenza al 17.12.2016 oppure nella stessa finestra di mercato; accadeva che ben 22/23 calciatori della prima squadra ne approfittavano, anche se lo svincolo veniva poi subordinato alla sottoscrizione di una liberatoria con la quale gli stessi avrebbero dovuto rinunciare ad ogni credito vantato nei confronti del sodalizio: soluzione improvvisamente imposta dal Presidente e vissuta dai più come una sorte di "ricatto". Il sodalizio si vedeva poi costretto a tesserare altri calciatori per proseguire nell'attività sportiva, anche se in data 23.2.2017 i collaboratori ed i volontari della componente sportiva rassegnavano le loro dimissioni per ulteriori inadempienze economiche e contrattuali (assommanti a circa euro 50 mila) e per la violazione delle norme concernenti la sicurezza dello stadio.

Sempre a fine febbraio 2017, in conseguenza stavolta della morosità nei confronti del Comune di Grosseto, il sodalizio veniva anche "sfrattato" dallo stadio Zecchini e dall’attiguo campo di allenamento.

Da allora in poi i calciatori venivano privati, di fatto, di uno stabile impianto di riferimento, ragion per cui pativano difficoltà ad allenarsi regolarmente. Intanto, la morosità nei confronti dei calciatori si aggravava ulteriormente anche per effetto di ben 12 decisioni della Commissione Accordi Economici-LND di condanna della Società Grosseto al pagamento di compensi globali lordi a favore di tesserati in relazione alla precedente stagione sportiva 2015/16,  tutti  confermati  con  C.U.  n.  18  del  TFN-Sezione  Vertenze  Economiche  del 17.2.2017.

Di tali inadempienze si faceva portavoce l'Associazione Nazionale Calciatori con lettera del 20.3.2017, peraltro rimasta senza esiti. In ambito sportivo, la Società Grosseto, per l'assenza di un campo di gioco e la difficoltà a procurarselo fuori di tale Comune, subiva sconfitte a tavolino (zero a tre) per incontri casalinghi non disputati con Gavorrano (del 26.2.2017), Lavagnese (del 19.3.2017) Viareggio (del 2.4.2017), Ponsacco (del 13.4.2017) e Sporting Recco (del 7.5.2017).

Allo stato, il sodalizio non risulta fallito ma neppure iscritto ad alcun campionato nella presente stagione sportiva, avendo di fatto cessato ogni attività agonistica.

Nel contesto sopra descritto che ha, oltre alle risultanze documentali, anche il suffragio delle testimonianze assunte di calciatori, tecnici e dirigenti escussi, va esaminata la memoria difensiva del Signor Pincione del 28.7.2017 presentata dopo la chiusura dell'indagine, che non ne ha impedito il deferimento e che non è più stata reiterata in questa sede. Nella stessa, il Presidente introduce elementi estranei al deferimento, senza darne sostegno probatorio, a volte contrastanti con le risultanze in atti, mentre tace in ordine agli specifici addebiti mossigli.

Egli attribuisce ad una sua deliberata scelta quella di non far disputare le gare di campionato presso lo stadio Zecchini per motivi di sicurezza e per preservare l'incolumità dei propri tesserati, dopo l'aggressione asseritamente patita da un tesserato nel mese di gennaio 2017 ed i sei Daspo emessi a carico di alcuni tifosi.

I fatti accertati e documentati hanno, tuttavia, confutato siffatta ricostruzione poiché, in realtà, la disponibilità dello stadio era già stata revocata con provvedimento giudiziale sin dalla fine del mese di febbraio 2017, tant’è che successivamente il deferito aveva richiesto più volte all'amministrazione comunale di poterne tornare nella disponibilità.

Riferisce ancora, il medesimo, di aver chiesto alla LND l'autorizzazione a disputare le gare casalinghe in altro terreno di gioco, venendo autorizzata purché in provincia di Grosseto o zone limitrofe; delle vicende in forza delle quali egli non sia riuscito a reperire alcuna disponibilità e l'impossibilità del ritorno a giocare nello stadio Zecchini. In realtà, sul punto è stato accertato che la LND aveva concesso l’autorizzazione ma il mancato, concreto reperimento di altro impianto era dipeso dalle obiettive difficoltà del sodalizio.

Sempre il deferito ha contestato l’esistenza di uno stato di decozione della società avendo abbattuto le perdite dell'esercizio 2015 e sostenuto le spese delle gare in trasferta nella stagione 2016/2017; che il mancato pagamento dei rimborso spese per la stagione 2015/2016 sarebbe dipeso dalle ragioni esposte alla Procura Federale nella memoria difensiva nei procedimenti disciplinari n. 1073 e 1074 alla quale si rimanda (pur non essendo agli atti); che la dipartita in massa dei calciatori sarebbe dipesa dalla comunicazione del Presidente di voler trattenere solo quelli che avrebbero sposato integralmente il progetto Grosseto calcio (circostanza questa non meglio chiarita e precisata); che lo staff amministrativo si sarebbe dimesso spontaneamente per motivi di sicurezza connessi alle minacce subite; che tali problemi si sarebbero comunque risolti nel caso il Comune di Grosseto non avesse ripreso la disponibilità dei campi da gioco; che la squadra avrebbe svolto allenamenti presso l'impianto sportivo Corte degli Ulivi in Roselle, alla guida dell'allenatore Bruno Federici e con l'assistenza del medico dott. Tarantino.

Come si evince per tabulas, il deferito tace sulla diffusa morosità e sulle reiterate inadempienze nei confronti dei calciatori, dei tecnici (succedutisi in numero di almeno 4 nella stagione sportiva 2016/2017), di altri tesserati e collaboratori (risalenti per alcuni calciatori già alla stagione 2015/2016) nonché del Comune di Grosseto il quale aveva concesso in uso l'impianto Zecchini ed il campo di allenamento, mentre attribuisce valenza difensiva a circostanze sconosciute e comunque databili in epoca successiva alle reiterate inadempienze del sodalizio, rimaste prive di giustificazioni e neppure contestate.

L'infondatezza e l'irrilevanza degli argomenti difensivi conferma ulteriormente le ragioni del deferimento e consente di ritenere che effettivamente il Signor Pincione abbia violato il disposto di cui all'art. 1 bis del CGS ponendo in essere delle condotte scorrette e sleali sotto il profilo gestionale (tecnico, sportivo ed economico) del sodalizio, almeno a far data dall'ottobre 2016 (in coincidenza con le prime pubbliche lamentele dei calciatori in ordine alla morosità sui rimborso spese concordati già accumula da agosto in avanti), che si sono causalmente ripercosse sulla squadra (calciatori, tecnici, tesserati e collaboratori) provocando disagi e disorganizzazione (ad esempio, continue sostituzioni di allenatori e sfratto dal campo di gioco e di quello di allenamento), impedendo ai calciatori di allenarsi in modo regolare e continuativo e di non poter disputare 5 gare casalinghe del campionato.

A detta responsabilità si aggiunge quella diretta ex art. 4, comma 1, del CGS del sodalizio per le condotte poste in essere dal suo legale rappresentante.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale risultano eque e proporzionate agli addebiti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Massimiliano Pincione, anni 1 (uno) di inibizione;

- alla Società SSDARL FC Grosseto, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

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