F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TROBIA MURILLO (calciatore attualmente svincolato), SOCIETÀ APD GLS HATRIA C/5 E ASD CATANZARO C/5 STEFANO GALLO 79 – (nota n. 1271/1016 pf16-17 GP/AP/mg dell’8.8.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  TROBIA MURILLO (calciatore attualmente svincolato), SOCIETÀ APD GLS HATRIA C/5 E ASD CATANZARO C/5 STEFANO GALLO 79 - (nota n. 1271/1016 pf16-17 GP/AP/mg dell’8.8.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata con oggetto "Segnalazione alla Corte Sportiva di Appello Nazionale in ordine ad una discrepanza emersa in occasione di un reclamo presentato dalla Pol. D. Sammichele Calcio a Cinque in ordine al tesseramento del calciatore Murillo Trobia, all'epoca vincolato per la Catanzaro C5 Stefanogallo 79 ed attualmente per l'APD GLS Hatria C5. Dagli accertamenti effettuati, presso l'Ufficio Tesseramento, dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale lo stesso risultava regolarmente tesserato per la Catanzaro C5 Stefanogallo 79, mentre dalla documentazione prodotta dalla reclamante, tesserato nel 2015 per la Società brasiliana Ass.ne Caramuru Esportes De Castro - iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20.3.2017", la comunicazione  di  conclusione  delle  indagini  della  Procura  Federale  del  13.6.2017 ritualmente notificata agli interessati che, dopo aver richiesto gli atti, non hanno presentato alcuna memoria, richiamati ben 31 atti di indagine, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Murillo Trobia, tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per rispondere della "violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 40, comma 6 e 40 quinques, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto a favore della Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 il tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017, e successivamente in data 3.12.2016 il tesseramento per la Società APD GLS Hatria C5, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare, per non aver richiesto ed ottenuto il richiesto certificato internazionale di trasferimento, celando il tesseramento presso Società affiliata con la Federazione Brasiliana, che in data 17.7.2015 la F.I.G.C. aveva concesso il relativo transfert e del successivo suo utilizzo da parte delle predette Società nelle gare del campionato nazionale C5 di Serie A2 e di Serie B-Girone D";

- La Società APD GLS Hatria C5 per rispondere di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i fatti imputabili al proprio tesserato";

- La Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, per rispondere di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i fatti imputabili al proprio tesserato".

Il dibattimento

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Murillo Trabia, 3 (tre) mesi di squalifica;

- alla Società APD GLS Hatria C5, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);

- alla Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti.

In particolare dagli stessi è emerso che, a seguito di un reclamo presentato da altra Società calcistica in ordine alla regolarità della disputa di una gara del campionato cui partecipava la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, il calciatore Murillo Trabia, con doppia cittadinanza italiana e brasiliana, in costanza del tesseramento per la Società Atletico Arzignano, al termine della stagione sportiva 2012/2013, si era trasferito in Brasile per ragioni personali e che la Confederazione Brasiliana di Futsal aveva chiesto il transfert internazionale alla FIGC per tale calciatore al fine di consentirne il tesseramento presso la Società brasiliana Associacao Caramunu Esportes De Castro con domanda protocollata in data 14.7.2015 dall'Ufficio Tesseramenti e che la FIGC aveva rilasciato tale transfert con comunicazione alla Confederazione Brasiliana in data 17.7.2015.

Rientrato in Italia, il Signor Murillo Trabia, senza che fosse stato chiesto e rilasciato il certificato internazionale di trasferimento ad opera della federazione straniera da cui proveniva e presso la quale era stato tesserato, sottoscriveva un nuovo tesseramento in data 30.9.2016 con la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, per la quale aveva poi disputato 8 gare nel campionato nazionale C5, Serie A2 sino alla decisione di esclusione dal campionato adottata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 273 dell'1.12.2016 con conseguente svincolo d'autorità dei calciatori assunto con decisione di cui al C.U. n. 279 dell'1.12.2016.

Successivamente, lo stesso calciatore sottoscriveva altro tesseramento in data 2.12.2016 con la Società APD GLS Hatria C5 per la quale disputava 11 gare del campionato nazionale C5, Serie B, girone D, ancora una volta senza che fosse stato chiesto e rilasciato il certificato internazionale di trasferimento ad opera della federazione straniera da cui proveniva.

La circostanza che il suddetto calciatore sia stato effettivamente tesserato dalla Società brasiliana Associacao Caramunu Esportes De Castro è stata documentata con la produzione di "Ficha completa de atleta" emessa dalla Confederazione Brasiliana di Futsal in data 1.11.2016 dalla quale emerge il suo tesseramento per la stagione sportiva 2015.

Il Signor Murillo Trabia nega di essere a conoscenza di detto tesseramento e d afferma di non aver mai giocato alcuna gara ufficiale a favore di tale sodalizio: affermazioni invero non in grado di revocare in dubbio l’attendibilità della violazione stante l’irrilevanza causale del proprio convincimento personale e della mancata partecipazione alle gare.

Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono anche altre circostanza emerse dall'indagine relative alla errata dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC in data 18.11.2016, a menzione della quale dal sistema informatico risultava il tesseramento dal 30.9.2016 del Signor Murillo Trabia, e che lo stesso in precedenza risultava alla Divisione Calcio a 5 come svincolato come anche le conseguenti decisioni degli organi di giustizia sportiva che respingevano, senza alcuna conoscenza del precedente transfert internazionale, il ricorso di altra Società calcistica ch'ebbe a contestare il tesseramento del calciatore, partecipante ad una gara che l'aveva vista coinvolta.

Orbene, la condotta del calciatore che, al suo rientro in Italia, si è reso disponibile al tesseramento prima presso la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e poi presso la Società APD GLS Hatria C5, sottoscrivendolo, e tuttavia tacendo del precedente transfert internazionale rilasciato dalla FIGC a favore della Confederazione Brasiliana, onde consentire alla Società brasiliana presso la quale si era personalmente recato di tesserarlo per proseguire colà la propria attività sportiva agonistica, viola senza dubbio la normativa di riferimento, oggetto della contestazione.

A tal proposito occorre rammentare che ai sensi dell'art. 40, c. 6°, NOIF il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il transfert internazionale della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di professionista o non professionista, ed osservate le norme di settore tra cui, con particolare riferimento al calcio a 5, l'art. 40 quinques che, al terzo comma, prevede che "i calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità".

Sennonché, il Signor Murillo Trabia ha sottoscritto prima il tesseramento presso la Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e poi presso la Società APD GLS Hatria C5 nella consapevolezza di essere privo del certificato internazionale di trasferimento da rilasciarsi ad opera della Confederazione brasiliana, oltre tutto anche a conoscenza dei problemi insorti durante la fase propedeutica al primo tesseramento.

Consapevolezza che si presume iuris tantum e che non ha trovato confutazione nelle allegazioni di parte.

La violazione delle citate disposizioni NOIF comporta de plano la violazione degli artt. 7 e 16 dello Statuto, atteso che le Società possono avvalersi delle prestazioni di calciatori regolarmente tesserati, nel rispetto delle NOIF e degli art. 1 bis e 10 del CGS che in tema di trasferimenti e tesseramenti richiamano ancora una volta le NOIF.

Al calciatore Murillo Trobia, che ha consapevolmente violato il disposto delle norme contestate, va inflitta la sanzione della squalifica di mesi tre, ritenuta equa in ragione del numero delle gare alle quali egli ha irregolarmente partecipato come tesserato della Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e della Società APD GLS Hatria C5, da scontare nella presente stagione sportiva 2017/2018 qualora ancora tesserato o, se svincolato, nella prima stagione sportiva del nuovo tesseramento, ciò al fine di far salvo il principio di afflittività della sanzione.

Alle Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79 e APD GLS Hatria C5, in applicazione della responsabilità oggettiva contestata ex art. 4, comma 2°, del CGS in ragione delle condotte ascritte al proprio tesserato, va irrogata la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00= per ciascuna, come richiesta dalla Procura Federale, ritenuta proporzionata rispetto agli addebiti, già tenendo conto delle particolari modalità di oggettiva difficoltà con le quali hanno eseguito l'erroneo tesseramento del calciatore Murillo Trobia.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Murillo Trabia, mesi 3 (tre) di squalifica;

- alla Società Catanzaro C5 Stefanogallo 79, l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);

- alla Società APD GLS Hatria C5, l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

 

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