F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), DEL MASTRO FELICE (all’epoca dei fatti calciatore della Società USD Colligiana), PALCHETTI GIACOMO (all’epoca dei fatti dirigente della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA – (nota n. 1281/1077 pf16-17 GP/GT/ag dell’8.8.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), DEL MASTRO FELICE (all’epoca dei fatti calciatore della Società USD Colligiana), PALCHETTI GIACOMO (all’epoca dei fatti dirigente della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 1281/1077 pf16-17 GP/GT/ag dell’8.8.2017).

Il deferimento

Con nota dell’8 agosto 2017, n. 1281/1077 pf16-17/GP/GT/ag, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Signori Massimo Rugi, Presidente della Società USD Colligiana; Felice Del Mastro, calciatore; Giacomo Palchetti, dirigente della Società USD Colligiana e la Società USD Colligiana, per rispondere:

- il primo, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS; 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Del Mastro Felice, formalmente svincolato a far data dal 15 luglio 2016, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, pur consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 21 gare di campionato di seguito specificate, in data successiva a quella dello svincolo e precedente al ritesseramento intervenuto il successivo 15 marzo 2017:

Campionato Juniores Nazionale – gir. F - 2016/2017:

1. 17-09-2016 ASD SANGIOVANNESE – USD COLLIGIANA / 2. 24-09-2016 USD COLLIGIANA – CS SCANDICCI / 3. 1-10-2016 REAL FORTE QUERCETA – USD COLLIGIANA / 4. 8-10-2016 USD COLLIGIANA – GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO / 5. 15-10-2016 VALDINIEVOLE MONTECATINI – USD COLLIGIANA / 6. 22-10-2016 USD COLLIGIANA – VIAREGGIO 2014 / 7. 29-10-2016 US MASSESE – USD COLLIGIANA / 8. 5-11-2016 USD COLLIGIANA – JOLLY MONTEMURLO / 9. 12-11-2016 USD RIGNANESE– USD COLLIGIANA / 10. 19-11-2016 USD COLLIGIANA – POGGIBONSI / 11. 26-11-2016 PIANESE – USD COLLIGIANA / 12. 3-12-2016 USD COLLIGIANA – PONSACCO 1920 /13. 7-12-2016 FEZZANESE – USD COLLIGIANA / 14. 10-12-2016 SESTRI LEVANTE – USD COLLIGIANA / 15. 7-01-2017 USD COLLIGIANA – ASD SANGIOVANNESE / 16. 21- 01-2017 USD COLLIGIANA – REAL FORTE QUERCETA / 17. 28-01-2017 GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO – USD COLLIGIANA / 18. 04-02-2017 USD COLLIGIANA – VALDINIEVOLE MONTECATINI / 19. 11-02-2017 VIAREGGIO 2014 – USD COLLIGIANA/ 20.  25-02-2017 JOLLY MONTEMURLO – USD COLLIGIANA / 21. 4-03-2017 USD COLLIGIANA – USD RIGNANESE;

- il secondo, della violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere disputato le medesime 21 gare di cui nelle fila della Società USD Colligiana senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato, in quanto svincolato a far data dal 15 luglio 2016 e ritesserato solo il successivo 15 marzo 2017; senza essersi, peraltro, sottoposto agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il terzo, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 21 gare sopra indicate, in cui risulta essere stato impiegato in posizione irregolare, in quanto svincolato il precedente 15 luglio 2016, il calciatore Felice Del Mastro, provvedendo a sottoscrivere le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara;

- la quarta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere da Massimo Rugi (Presidente della Società), Giacomo Palchetti (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Felice Del Mastro (calciatore), alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività agli stessi sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, CGS.

Memorie difensive

Gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Liberati) e i Signori Rugi, Palchetti e la Società USD Colligiana, rappresentati dall’Avv. Ierardi, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Rugi Massimo, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Palchetti Giacomo, sanzione base inibizione di mesi 2 (due), diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta); la Società USD Colligiana, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale, diminuita di 1/3 pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) e 1 punto, sanzione finale ammenda pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Rugi, Palchetti e la Società USD Colligiana hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima  udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito nei confronti del solo Del Mastro Felice.

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 23.3.2017 con cui il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale comunicava alla Procura Federale che, dalle verifiche eseguite dal C.E.D., era emersa la partecipazione del calciatore Del Mastro Felice, nelle fila della USD Colligiana, a ben 21 gare del campionato Juniores Nazionale, nel periodo 17/09/2016 – 5/3/2017, sebbene tesserato presso la suddetta Società solo a far tempo dal 15/03/2017.

La partecipazione del deferito alle gare in contestazione risulta dalle distinte dei calciatori partecipanti alle stesse, acquisite ed allegate agli atti, tutte sottoscritte dagli arbitri delle rispettive gare e dal Sig. Giacomo Palchetti, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società.

Risulta altresì, dallo storico dell’anagrafe Federale del calciatore, che questi risultava svincolato a far tempo dal 15 luglio 2016 e ritesserato, per la USD Colligiana, soltanto il successivo 15 marzo 2017.

La partecipazione alle gare del Del Mastro, peraltro, avveniva in violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, delle NOIF, senza preventiva sottoposizione agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva e senza dotazione di specifica copertura assicurativa.

Dalla documentazione acquisita, in definitiva, risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Rugi Massimo, inibizione di mesi 2 (due);

- per Palchetti Giacomo, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la Società USD Colligiana, ammenda pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Juniores Nazionale.

Irroga nei confronti di Del Mastro Felice la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

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