F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGHI ALESSANDRO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pisa 1909 SS ARL, attualmente tesserato con la Società Calcio Brescia Spa) – (nota n. 1453/792 pf16-17 GP/GT/ del 16.08.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LONGHI ALESSANDRO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pisa 1909 SS ARL, attualmente tesserato con la Società Calcio Brescia Spa) - (nota n. 1453/792 pf16-17 GP/GT/ del 16.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il calciatore Sig. Alessandro Longhi, già tesserato per la US Sassuolo, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, consistita nell’aver eccepito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso innanzi il Tribunale Civile di Terni contro il Sig. Massimo Borgobello, suo ex procuratore sportivo, che agiva contro il Longhi per il pagamento di somme a titolo di provvigione, l’insussistenza dell’avverso credito in quanto l’importo dell’ingiunzione era stato preventivamente e direttamente liquidato al Borgobello dalla suddetta Società, circostanza questa che, nel corso della indagine da parte della Procura Federale, era stata confermata dallo stesso calciatore, ma smentita dalla US Sassuolo attraverso le audizioni dei Sigg.ri Gerardo Esposito e Filippo Spitaleri, nella rispettiva qualità di segretario sportivo il primo e collaboratore e responsabile amministrativo il secondo della Società.

Il deferimento si era attivato in base ad un esposto - denuncia del Borgobello, il quale, dopo aver evidenziato che il suo credito ammontava ad € 88.755,00, che nulla aveva percepito dalla Società US Sassuolo e che, pertanto, la tesi difensiva del Longhi era del tutto infondata, chiedeva che la Procura Federale, ove avesse ravvisato la violazione di norme federali o di altro genere, procedesse nei confronti del responsabile; chiedeva altresì che la decisione gli venisse comunicata, anche nell’ottica della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La memoria difensiva

Il Sig. Alessandro Longhi ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva del 27 ottobre 2017, redatta dall’Avv. Sara Agostini, con la quale ha chiesto in via preliminare la declaratoria di irricevibilità del deferimento e nel merito il proscioglimento per l’insussistenza della violazione.

Ha precisato che la Procura Federale, nell’espletare l’attività inquirente e requirente, non aveva rispettato i termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, così causando l’improcedibilità del deferimento, da dichiararsi pertanto irricevibile; nel merito, la Procura stessa era venuta meno dal considerare che i compensi pretesi dal Borgobello erano stati pagati dalla Società US Sassuolo alla ditta Scotti & CO Players Management, fondata dallo stesso asserito creditore ed a lui riconducibile, per cui il debito che gli era stato contestato non era esistente perché già saldato.

Il dibattimento

Alla udienza odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e contestate le ragioni difensive dell’incolpato, ha chiesto accogliersi il deferimento con la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) a carico del Longhi.

É altresì comparsa per il deferito l’Avv. Sara Agostini, la quale si è riportata al proprio scritto difensivo ed agli atti prodotti (lodi Tnas, sentenza Tribunale Modena, articoli tratti da Internet) ed ha insistito nell’accoglimento delle proprie conclusioni, non senza aver precisato, a domanda del Collegio giudicante, che il decreto ingiuntivo opposto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice della opposizione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si può dedurre dagli atti del procedimento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, portato a cognizione del Tribunale di Terni, nel quale il Longhi ha eccepito l’inesistenza dell’obbligazione di pagamento del credito vantato dal Borgobello perché ad essa si era adempiuto con il pagamento effettuato dalla Società US Sassuolo, non si è definito, sicché manca la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria sulla eccezione sollevata in quella sede dal Longhi, che potrebbe comportare l’accoglimento o il rigetto della opposizione.

La pendenza del giudizio, se di certo non sottrae a questo Tribunale la competenza in materia di diritto sportivo, rende tuttavia inopportuna la decisione, che, qualunque essa sia, avrebbe riflessi condizionanti sul processo civile.

Non a caso infatti il Borgobello, nell’esposto - denuncia alla Procura Federale, ha chiesto che a carico del Longhi fossero accertati gli estremi della violazione di norme disciplinari, “stante anche la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (virgolettato il passo letterale dello scritto).

È come a dire che, se ci sarà colpevolezza del Longhi, il provvedimento dovrà essere sottoposto all’attenzione del Tribunale affinché ne faccia uso ai fini del decidere.

Inoltre, non può sottacersi la circostanza che le contrastanti dichiarazioni delle parti, raccolte dalla Procura Federale, non sono state supportate da riscontri di natura documentale, tanto da apparire mancanti, nell’ambito di questo procedimento, dei requisiti della prova certa.

Il rigetto del deferimento esime questo Tribunale da ogni ulteriore valutazione delle eccezioni sollevate dal deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

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