F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACD LEGNANO, oggi AC LEGNANO SSDARL – (nota n. 1607/713 pf16-17 GP/aa/mg del 29.08.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACD LEGNANO, oggi AC LEGNANO SSDARL - (nota n. 1607/713 pf16-17 GP/aa/mg del 29.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società ACD Legnano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Vanessa Paolillo, all’epoca del fatto rappresentante legale della Società, consistito nell’omesso pagamento all’allenatore Sig. Umberto Cortellazzi delle somme che erano state liquidate in favore di quest’ultimo dal Collegio Arbitrale presso la LND con la decisione del 13 giugno 2016 e che dovevano essere corrisposte entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, in ciò ravvisandosi la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, nonché dell’art. 8 commi 9 e 10 CGS.

Veniva precisato nella parte motiva del deferimento che la Sig.ra Vanessa Paolillo e la Società ACD Legnano avevano presentato alla Procura Federale l’istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 32 sexies CGS nella misura finale della inibizione di mesi quattro a carico della Paolillo e dell’ammenda di euro mille in una alla penalizzazione di un punto in classifica a carico della seconda, che tuttavia la Società non aveva rispettato, mancando di corrispondere siffatta ammenda.

L’accordo, che aveva avuto il nulla osta della Procura Generale dello Sport ed era stato assentito dalla stessa Procura Federale, si era conseguentemente risolto, per cui con il C.U. n. 41/AA del 16.08.2017 veniva dato atto dell’intervenuta risoluzione.

La memoria difensiva

La AC Legnano SSD, già ACD Legnano, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 26 ottobre 2017, redatta dal difensore Avv. Mauro Nucera, con la quale ha chiesto la propria assoluzione, ovvero in subordine l’applicazione del minimo edittale delle sanzioni disciplinari e pecuniarie, attinenti al caso in esame.

Ha precisato che l’ACD Legnano aveva più volte modificato l’assetto societario e, da ultimo, era stata trasformata da associazione dilettantistica in società sportiva a responsabilità limitata avente la nuova denominazione di AC Legnano SSD a rl.

Tale nuova Società aveva corrisposto al Cortellazzi gli importi che gli erano dovuti, sicché, tanto perché era diversa dalla precedente quanto perché il debito era stato sanato, la nuova Società doveva andare assolta dalla incolpazione di cui al deferimento, che essendo riferibile alla vecchia dirigenza, espressione della vecchia Società, non poteva estendersi all’attuale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e contestata la difesa della Società AC Legnano SSD, ha chiesto che fossero applicate alla deferita le sanzioni della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nell’attuale stagione sportiva e della ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiore di quella che era stata in origine pattuita, ma che doveva essere aggravata in relazione al comportamento della deferita.

É altresì comparsa la Società AC Legnano SSD, rappresentata dal Presidente Sig. Giovanni Munafò e dall’Avv. Mauro Nucera, la quale si è riportata alla memoria, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

È spontaneamente intervenuto lo stesso Sig. Munafò, il quale ha descritto l’attività della nuova Società finalizzata ad appianare le esposizioni debitorie della precedente gestione e a ricondurre la Società negli ambiti della massima trasparenza economica e della correttezza. Ha confermato che la nuova Società aveva provveduto a saldare il debito nei confronti del Cortellazzi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risultano acquisiti agli atti del procedimento la decisione del Collegio Arbitrale L.N.D., il C.U. n. 188/AA - 16.06.2017 di pubblicazione dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e la (vecchia) Società, il C.U. n. 41/AA – 16.08.2017 di pubblicazione della revoca di detto accordo per colpa ascrivibile alla Società stessa.

Sussiste pertanto piena prova dell’inadempimento della Società, che non aveva inteso eseguire il pagamento della concordata ammenda di euro mille, che difatti non era stata versata neppure successivamente al cambio di denominazione sociale ed alla presenza degli attuali dirigenti.

Detto questo, appare evidente la continuità esistente tra la vecchia e la nuova Società, che è peraltro confermata dalla circostanza che quest’ultima ha provveduto ad onorare il credito del Cortellazzi; tale iniziativa, che costituisce l’espressione del riconoscimento della pregressa obbligazione, non esonera l’attuale AC Legnano SSD a rl dalle responsabilità contratte dalla ACD Legnano in relazione al mancato adempimento dell’accordo raggiunto con la Procura Federale, che era maturato proprio a fronte della vicenda del Cortellazzi, che la nuova Società ha inteso onorare.

Il deferimento deve essere accolto, ma con riduzione della sanzione economica a carico della Società, che appare equo limitare alla somma già a suo tempo pattuita ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, anche in considerazione del fatto che il credito del Sig. Umberto Cortellazzi è stato pagato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla AC Legnano SSD rl (già ACD Legnano) la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra (Eccellenza) della stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

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