– Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL – (nota n. 6135/331 pf 17-18 GC/GP/ma del 17.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL - (nota n. 6135/331 pf 17-18 GC/GP/ma del 17.1.2018).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, con provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi questo Tribunale:
- il Signor Mario Visentini, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo;
- la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo;
per rispondere:
il Signor Mario Visentini, nella qualità – all’epoca dei fatti – di Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché della violazione dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016, in quanto ha sottoscritto, in data 1 agosto 2016, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta Società, un accordo economico con il Signor Pantaleo Roca – all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico – avente a oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2016/2017, delle prestazioni professionali di quest’ultimo Signore quale collaboratore della prima squadra della Società sopra menzionata, partecipante – per la stagione sportiva indicata – al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), contenente il riconoscimento in favore dello stesso Signore di un premio di tesseramento annuale (pattuito in euro 11.000,00 da corrispondere in dieci rate) di importo superiore a quello (i.e., euro 10.000,00) fissato per gli allenatori dilettanti dal C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016;
la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1 e comma 2, CGS, per le condotte – sopra meglio descritte – ascrivibili al proprio legale rappresentante pro-tempore, Signor Mario Visentini, e al proprio tesserato, Signor Pantaleo Roca.
Il Signor Mario Visentini, nonostante abbia sottoscritto il mandato in data 25 dicembre 2017, ha fatto pervenire a mezzo P.E.C. in data 20-21 dicembre 2017, e quindi oltre il termine di giorni trenta indicato nella comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, comunicazione notificata – come riconosce lo stesso Signor Mario Visentini – a mezzo P.E.C. in data 20 novembre 2017, memoria difensiva deducendo che «l’art.46 comma I del Regolamento LND prevede che le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio … il Signor Pantaleo Roca doveva percepire euro 10.000,00 a titolo di premio e euro 1000,00 a titolo di rimborso spese chilometrico, somma quest’ultima prevista dal modello predisposto per i contratti tra Società e allenatori dilettanti».
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Signor Mario Visentini: 2 (due) mesi di inibizione;
- per la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo: l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Risulta infatti dal lodo F.I.G.C. Collegio Arbitrale LND – pubblicato con C.U. n.4/2017 in data 25 giugno 2017 – emesso in data 25 maggio 2017 nell’ambito della vertenza avente n.134/67 fra all. Pantaleo Roca c. A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD, che «il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD di corrispondere all’allenatore Sig. Pantaleo Roca la somma di € 8.900,00 … relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2016/2017, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 89,00 … per un totale di euro 8.989,00 … Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale in quanto le parti, nell’accordo sottoscritto hanno superato i massimali consentiti dalle normative vigenti».
In effetti, è documentalmente provato il superamento del massimale consentito da C.U. n.84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016 con riferimento all’accordo economico raggiunto con il Signor Pantaleo Roca.
Il Signor Mario Visentini ha a questo riguardo dedotto che «l’art.46 comma I del Regolamento LND prevede che le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’associazione Italiana Allenatori Calcio». Tuttavia, l’accordo sottoscritto in data 1 agosto 2016 dalla Società A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD e dal Signor Pantaleo Roca nulla prevede sul rimborso chilometrico facendo generico riferimento a «rimborso di spese/indennità di trasferta».
Pertanto, le parti hanno deciso di non avvalersi dell’accordo tipo fra Società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori in cui il rimborso spese costituisce una voce separata rispetto al premio di tesseramento annuale e sono indicate, in modo chiaro e puntuale, le modalità di conteggio delle stesse.
Pertanto, quanto asserito è privo di pregio e non merita accoglimento soprattutto ove si consideri che la detta Società A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD si è impegnata a fornire al Signor Pantaleo Roca, nell’accordo sottoscritto in data 1 agosto 2016, vitto e alloggio presso l’hotel Europa, sito in Rovigo.
Da tutto quanto sopra esposto discende la responsabilità del Presidente deferito a cui fa seguito la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.
Il Dispositivo
Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere a:
- Signor Mario Visentini: 2 (due) mesi di inibizione;
- SSD AC Delta Calcio Rovigo: l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).
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