F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Virtus Noicattaro – già ASD Rutigliano), SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO (già ASD Rutigliano) – (nota n. 6176/266 pf17-18/GP/AS/ac del 18.01.2018).

 

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Virtus Noicattaro - già ASD Rutigliano), SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO (già ASD Rutigliano) - (nota n. 6176/266 pf17-18/GP/AS/ac del 18.01.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Domenico Lamorgese, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano);

- la Società ASD Virtus Noicattaro,

per rispondere:

il Signor Domenico Lamorgese della violazione di cui all’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all’importo iscrizione per euro 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per euro 10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

la Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano), della quale il Signor Domenico Lamorgese era, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante, a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, CGS, della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Domenico Lamorgese: 40 (quaranta) giorni di inibizione;

- per la Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano): l’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti dalla segnalazione effettuata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) in data 5 ottobre 2017 che la ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano), e per essa il suo legale rappresentante pro-tempore, non ha depositato, entro il termine del 11 luglio 2016, la documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di calcio a 5 serie A2 stagione sportiva 2016/2017.

In particolare, la detta Società ha omesso di depositare: (i) la documentazione attestante il pagamento dell’importo di euro 8.450,00 a titolo di iscrizione al campionato di cui sopra (punto A4 del C.U. n.850/2016), nonché (ii) l’avvenuto rilascio della fideiussione per l’importo pari a euro 10.000,00 (punto A5 del detto comunicato).

Da tutto quanto sopra esposto discende la responsabilità del legale rappresentante protempore deferito e la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- a Signor Domenico Lamorgese: 40 (quaranta) giorni di inibizione;

- a ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano): l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

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