F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL), SOCIETÀ SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL – (nota n. 1873/1217 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  SERENA STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL), SOCIETÀ SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL - (nota n. 1873/1217 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Con provvedimento del 11 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Serena Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la documentazione relativa alla disponibilità del campo di gioco juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Signor Stefano Serena e la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, rappresentati dall’ Avv. Lorenzo Sereni, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Stefano Serena, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, sanzione base ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda pari a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Stefano Serena e la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Serena Stefano, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società SSD ARL AC Mestre oggi AC Mestre Srl, ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it