F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERLUCCHI (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015) – (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERLUCCHI (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015) - (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 12109/550pf16-17/GP/AA/mg del 4 maggio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Berlucchi Marco, tesserato in qualità di Segretario per la ASD Selargius Calcio per la stagione sportiva 2014-2015 e comunque fino al 9.12.2015, per avere, nella predetta qualità, omesso, in concorso con il Direttore Sportivo del Settore giovanile della Società ASD Selargius Calcio Sig. Angelo Santabarbara, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione, che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all’attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell’infortunio subito dal calciatore Federico Casari in data 23.04.2015, presso l’impianto sportivo di Monserrato (CA), in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e della successiva fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il predetto tesserato del rimborso delle spese sanitarie sostenute, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all’art. 17 dello Statuto Federale.

Il fatto

In data 23.04.2015, l’atleta Federico Casari, tesserato juniores della Società deferita, subiva un infortunio durante una partita di allenamento con la prima squadra, disputato sul campo di Monserrato, riportando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, per il quale si rendeva necessario l’intervento chirurgico.

Contrariamente a quanto assicurato dal Responsabile di Settore Angelo Santabarbara, e cioè che la Società si sarebbe occupata della pratica assicurativa, dopo diversi mesi l’atleta, contattando telefonicamente la Lega Nazionale Dilettanti, veniva a conoscenza del fatto che nessuna pratica risultata attivata a suo nome. A quel punto l’atleta si rivolgeva ad uno studio legale che, con lettera raccomandata del 27.05.2016 richiedeva la negoziazione assistita e i dati identificativi della polizza assicurativa obbligatoria per legge, ma anche tale richiesta risultava senza esito.

I suddetti legali informavano la Procura Federale della situazione con nota del 28.10.2016 e la Procura avviava l’indagine, nell’ambito della quale venivano ascoltati il Presidente della Società Sig. Omero Nonnis, il quale dichiarava di non aver avuto conoscenza dell’infortunio se non dalla raccomandata del 27.05.2017; il Vice Presidente Sig. Antonio Gaia, il quale riferiva che dalle informazioni assunte, nessuno era a conoscenza dell’infortuni; il Sig. Santabarbara, il qual affermava di avere avuto conoscenza dell’infortunio da una conversazione tra altri giocatori e riferiva di aver indicato all’atleta ed alla di lui madre, nell’occasione in cui si erano recati al campo per chiedere spiegazioni, il Sig. Marco Berlucchi  come persona preposta ad occuparsi di tali pratiche.

Le posizioni dei suddetti tesserati erano complessivamente smentite dalle dichiarazioni dei calciatori – ascoltati dalla Procura Federale - Federico Cicchinelli e Matteo Arnaldo Matacena, nonché da quella dell’allenatore delle squadre juniores Pier Paolo Piras.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le posizioni dei deferiti Nonnis Omero, Santabarbara Angelo e della Società ASD Selargius Calcio venivano decise dal Tribunale con Com. Uff. n. 3/TFN-SD del 10.7.2017, mentre con riferimento alla posizione di Berlucchi, a fronte della mancata positiva notifica dell’avviso di convocazione all’udienza del 28.06.2017, ne aveva disposto lo stralcio e la rimessione degli atti alla Procura per l’individuazione del corretto indirizzo cui notificare il suddetto avviso.

La Procura Federale, pertanto, con nota del 11.7.2017, ha adempiuto all’adempimento richiesto e il Berlucchi è stato correttamente avvisato dell’odierna riunione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Berlucchi.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

La condotta inerte ed omissiva dei dirigenti tesserati delle Società, tra cui il Berlucchi, la dimostrata assenza di una catena informativa tale da rispondere alle oggettive esigenze dell’atleta palesate nella circostanza, e vieppiù la mancanza assoluta di risposta perfino alle sollecitazioni dello studio legale incaricato dall’atleta, dimostrano di per sé un comportamento del tutto contrario ai principi di assistenza e tutela che fanno carico alle Società sportive affiliate e la cui violazione integra la lesione del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art.1 bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva in combinato disposto con l’art. 91,comma 1 delle NOIF.

Ogni altro richiamo operato dalla Procura Federale alle norme asseritamente violate non appare attinente alla fattispecie concreta.

Deve essere pertanto ritenuto fondato, nei limiti anzidetti, il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Marco Berlucchi.

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