F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TUCCIO ANGELO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Gela Calcio Srl ora Città Di Gela arl), SOCIETÀ GELA CALCIO SRL ORA CITTÀ DI GELA ARL – (nota n. 1870/1241 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  TUCCIO ANGELO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Gela Calcio Srl ora Città Di Gela arl), SOCIETÀ GELA CALCIO SRL ORA CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 1870/1241 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento dell’11 settembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Angelo Tuccio (all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società Gela Calcio Srl – ora SSD Città di Gela Arl) per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/7/2016 ore 18.00, l’attestato di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato misure idonee volte all’effettuazione del predetto incombente.

- la Società SSD Città Di Gela ARL (già Gela Calcio Srl) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società presentava una memoria difensiva nella quale, pur ammettendo di non aver provveduto al deposito dell’attestato di insussistenza debitoria poiché “era sicura che detto documento non era necessario ad essere allegato in quanto Il Comitato Regionale Sicilia, per concedere il nulla osta, alla scissione in parola ha ratificato alla FIGC la insussistenza debitoria della Società”, chiede il rigetto del deferimento e l’assoluzione della deferita”.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto  l’irrogazione  delle  seguenti  sanzioni:  nei  confronti  del  Signor  Angelo  Tuccio l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) l’ammenda di euro 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1241 pf 2016-2017, avente ad oggetto: “Mancata osservanza da parte della Società Gela Calcio Srl del termine previsto dal C.U. n. 165, pubblicato in Roma il 14.06.2016 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio Serie D,- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 13 giugno 2017 al n. 1241 pf 16-17”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti in atti è emersa l’effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme contestate dalla Procura Federale nel presente deferimento. Si evidenzia che la Procura Federale nel corso del dibattimento ha contestato la memoria della Società, producendo in particolare una comunicazione che la Covisod il 20 Luglio 2016 ha inviato al Gela Calcio Srl. In tale comunicazione si legge che la Covisod da atto che l’istruttoria ha avuto esito positivo, ad eccezione del tardivo adempimento da parte della deferita in relazione al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, ovvero del tardivo adempimento, entro il termine del 12/7/2016 ore 18.00, del deposito dell’attestato di insussistenza debitoria. Ne consegue l’assoluta fondatezza degli addebiti mossi dalla Covisod e di conseguenza della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS. Quanto alla Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) risulta acclarata la sua responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Tuccio, l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Città di Gela arl (già Gela Calcio Srl) l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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