F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 2366/65 pf17-18 GP/GC/blp del 27.09.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2366/65  pf17-18 GP/GC/blp del 27.09.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 settembre 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Antonio Taccogna, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl e la medesima Società sportiva per rispondere: 1) il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; 2) la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire due memorie difensive, la prima in data 14/11/2017 nell’interesse della Società Matera Calcio Srl la seconda, tardiva, in data 16/11/2017 nell’interesse del Sig. Antonio Taccogna.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, non opponendosi all’acquisizione della memoria tardivamente depositata, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;

- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per il Matera Calcio Srl da scontarsi nel campionato in corso.

È comparso per i deferiti l’Avv. Eduardo Chiacchio che, richiamandosi alle memorie depositate, ha invocato “l’errore scusabile” sul presupposto che anche la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui si era rivolta il Matera Calcio Srl, “risulta dotata di elevati indici di affidabilità” ed evidenziava che a distanza di 7 giorni provvedeva comunque a depositare altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 rilasciata da Banca Apulia.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 9 agosto 2017 in ordine all’inosservanza da parte della Società Matera Calcio Srl, del deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 adempimento previsto dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017.

La Società Matera Calcio Srl ha, infatti depositato, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

La citata disposizione imponeva l’obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la lega italiana calcio professionistico “l’originale della garanzia a favore della medesima lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 rilasciato da banche che figurino nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, dalle Società assicurative  iscritte  nel  relativo  albo  IVASS  ed  autorizzate  all’esercizio  del  ramo  15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”.

Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato..con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”.

Risulta documentalmente provato e non oggetto di smentita da parte dei soggetti deferiti che la fidejussione prestata dal Matera Calcio Srl, necessaria per il rilascio della licenza per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non fosse conforme alle inderogabili prescrizioni di cui al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

Infatti successivamente al termine di scadenza (30/06/2017) la stessa Società provvedeva a prestare idonea garanzia bancaria in data 7 luglio 2017.

Né sussistono i presupposti per invocare l’errore scusabile come prospettato dai soggetti deferiti sul presupposto che la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui si era rivolta il Matera Calcio Srl, “risulta dotata di elevati indici di affidabilità”.

Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.

Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Antonio Taccogna risponde la Matera Calcio Srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;

- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.

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