F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), MONTEMURRO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL – (nota n. 2375/66 pf17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), MONTEMURRO FRANCESCO (all’epoca  dei fatti Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis  Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 2375/66 pf17-18  GP/GC/blp del 27.9.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 settembre 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Sebastiano Acquaviva all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl, il Sig. Francesco Montemurro, all’epoca dei fatti procuratore speciale e legale rappresentante della SS Fidelis Andria 1928 Srl e la medesima Società sportiva per rispondere:

1) i primi due, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

2) la Società sportiva, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri Acquaviva e Montemurro nella qualità, che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva;

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Montemurro;

- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la SS Fidelis Andria 1928 Srl da scontarsi nel campionato in corso.

È comparso per i deferiti l’Avv. Vincenzo Todaro che, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti con particolare riferimento alla posizione di Francesco Montemurro per assenza di ruoli all’interno della Società sportiva idonei a legittimarne ogni forma di responsabilità.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 9 agosto 2017, per non aver la Società sportiva provveduto entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; adempimento previsto dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017.

A seguito del diniego della Licenza Nazionale 2017/2018, comunicato con lettera Co.Vi.So.C. dell’11 luglio 2017, la Società in data 14 luglio 2017 ha proposto ricorso (alla medesima Co.Vi.So.C.) avverso tale decisione, effettuando successivamente il pagamento mediante F24 delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 incluso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 incluso, come attestato dalla Deloitte & Touche spa con report del 18 luglio 2017.

La violazione contestata è previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativa al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

La citata disposizione imponeva l’obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la Co.Vi.So.C. “la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società...corredata dai modelli F24.attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega”.

Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato..con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”.

Risulta documentalmente provato che l’adempimento imposto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 necessario per il rilascio della licenza per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non sia stato eseguito nel termine inderogabilmente previsto del 30 giugno 2017. Infatti, solo successivamente al termine di scadenza, la stessa Società provvedeva a far fronte alle proprie obbligazioni.

Né sussistono i presupposti per invocare l’errore scusabile come tra l’altro prospettato dai soggetti deferiti sul presupposto dell’esistenza di un pignoramento presso terzi che aveva temporaneamente bloccato la movimentazione del c/c bancario della Società sportiva presso la Bancapulia (documentazione prodotta in udienza con la non opposizione della Procura Federale).

Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.

Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante ed amministratore unico della Società Fidelis Andria 1928 Srl, Sig. Sebastiano Acquaviva, può ritenersi sufficientemente provata.

Non altrettanto può ritenersi in relazione al deferimento del Sig. Francesco Montemurro qualificato nell’atto di incolpazione quale “procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società sportiva”.

Dal modulo di censimento della Lega italiana calcio professionistico, acquisito agli atti del fascicolo della Procura federale, unico legale rappresentante della Società è il Sig. Sebastiano Acquaviva, mentre il Sig. Francesco Montemurro è indicato con la qualifica di “Presidente onorario”.

Aggiungasi che il ricorso alla Co.Vi.So.C. del 13/7/2017 è stato sottoscritto, correttamente, dal solo Amministratore unico Sebastiano Acquaviva.

Ma ove ciò non bastasse appare dirimente quanto risulta dalle visure camerali, in atti, eseguite sulla Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl.

Risulta chiaramente che il ruolo di amministratore unico e di legale rappresentante della Società è ricoperto esclusivamente dal Sig. Sebastiano Acquaviva.

Per contro, il Sig. Montemurro Francesco risulta indicato quale procuratore speciale con i seguenti e limitati poteri: “Al Sig. Montemurro Francesco vengono attribuiti specificamente  i poteri di:

- Rappresentare la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl di fronte agli istituti di credito, potendo sottoscrivere con detti istituti qualunque tipo di contratto o dichiarazione;

- Sottoscrivere contratti con fornitori, sponsor ed amministrazioni pubbliche;

- Rappresentare la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl presso gli organi federali, a titolo esemplificativo Figc e Lega Pro, in occasione dei periodici incontri e riunioni che si tengono durante la stagione sportiva”.

Appare evidente come la procura escluda, al di fuori degli ambiti indicati, poteri di rappresentanza della Società e conseguentemente risulta impossibile riferire anche al procuratore speciale la responsabilità per l’inadempimento fiscale e previdenziale.

Conclusivamente il Montemurro andrà prosciolto dalle contestazioni a lui mosse con l’atto di deferimento.

Del comportamento ascritto al Sig. Sebastiano Acquaviva risponde la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva;

- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la Società Fidelis Andria 1928 Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018;

- rigetta il deferimento proposto nei confronti del Sig. Francesco Montemurro.

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