F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) – (nota n. 2257/1144 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2257/1144 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).
Il deferimento
Con atto del 25 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Meregalli Sandro, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl per rispondere della “violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comm1 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Marco Turati e Josè Iniacio Joelson, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni n. 54/Cae/2016-17 e n. 67/Cae/2016-2017 del 10.02.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”.
Il deferimento è stato proposto sulla base della comunicazione del Dipartimento Interregionale della LND del 7/4/2017 con la quale è stato rappresentato che la Società predetta non aveva corrisposto ai calciatori Turati e Joelson rispettivamente la somma di Euro 8.700,00 in forza della Commissione Accordi Economici della LND n. 54/Cae/2016- 17 e euro 10.000,00 in forza della decisione n. 67/Cae/2016-2017 del 10.02.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.
La Procura evidenzia, inoltre, che alla Società Calcio Lecco, essendo stata dichiarata fallita, è stata revocata l’affiliazione con delibera del Presidente Federale dell’11.7.2017 (C.U. n. 7/A) e, pertanto, non ha ritenuto di poter procedere nei confronti della medesima.
Il dibattimento
All’udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:
- per Meregalli Sandro: inibizione di mesi 7 (sette);
Nessuno è comparso per il deferito.
I motivi della decisione
Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dai lodi citati della Commissione Accordi Economici - LND, che risultano notificati alla Società Calcio Lecco 1912 in data 10.2.2017 a mezzo pec, nonché dalla nota richiamata del Dipartimento interregionale della LND attestante l’omesso versamento di quanto posto a carico della Società in favore rispettivamente dei due calciatori Turati e Joelson, risulta che il deferito Sandro Meregalli, nella qualità di amministratore unico della predetta Società, è incorso effettivamente nelle violazioni ascrittegli non avendo rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l’esecuzione dei predetti lodi.
Ne consegue, pertanto, la responsabilità del deferito.
Il dispositivo
Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge nei confronti del Sig. Sandro Meregalli, la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette).
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