F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAMMIERI ANTONIO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016), GIACOMINI MAURO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 2.9.2016 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo), BELLIA WALTER (Presidente della SSSD Chieti Calcio Srl nella stagione sportiva 2014/15 – (nota n. 3037/774 pf16-17 GP/GC/ag del 17.10.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  GAMMIERI  ANTONIO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016), GIACOMINI  MAURO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 2.9.2016 alla data del fallimento,  nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo), BELLIA WALTER  (Presidente della SSSD Chieti Calcio Srl nella stagione sportiva 2014/15 - (nota n. 3037/774 pf16-17 GP/GC/ag del 17.10.2017).

Il deferimento

Con  provvedimento  3037/774/pf16-17/GP/GC/ag  in  data  17  ottobre  2017,  il  Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Signor Antonio Gammieri, Amministratore Unico della Società dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società e successivamente  il  fallimento  della  stessa;

2) il Signor Mauro Giacomini, Amministratore Unico della Società dal 2.9.2016 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società,  nonché,  in  qualità  di socio di riferimento, per non avere ricapitalizzato la Società stessa; condotta che ha comportato la  sua  messa  in  liquidazione  e  successivamente il fallimento della stessa;

3) il Signor Walter Bellia, Presidente della Società nella stagione sportiva 2014/15, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere omesso di attivarsi per evidenziare le carenze economiche, nonché per richiedere agli organi civilistici della Società di predisporre le più opportune iniziative per scongiurare il dissesto socio-economico della Società;

Le memorie difensive

Il Signori Antonio Gammieri e Walter Bellia hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta con la quale evidenziano l’infondatezza della tesi accusatoria: in via preliminare, per nullità del deferimento del Procuratore Federale, attesa la violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS; nel merito, per impossibilità di imputare ai deferiti alcuna condotta sanzionabile da parte dell’Ordinamento Federale.

Concludono chiedendo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del presente giudizio per violazione dell’art. 32 ter CGS; nel merito, in via principale, l’assoluzione; in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel suo minimo editale.

Il dibattimento

Alla udienza del 7 dicembre 2017, il rappresentante della Procura Federale si è riportato all’atto di deferimento ed ha così concluso: per il Sig. Antonio Gammieri, sanzione della inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 15.000.00 (Euro quindicimila/00); per il Sig. Mauro Giacomini, sanzione della inibizione di anni 2 (due) oltre all’ammenda di € 12.000.00 (Euro dodicimila/00); per il Sig. Walter Bellia, la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 6.000.00  (Euro  seimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente, questo Tribunale non ravvede nuove e/o diverse ragioni per cui discostarsi dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, ragion per cui respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità, formulata per violazione dell’art. 32 ter CGS, reputandola, in conformità alle conclusioni rassegnate dal massimo organo di giustizia sportiva, infondata.

Nel merito, l’atto di deferimento muove dalla relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale della FIGC in data 12.5.2017 nella quale è stata esaminata la storia economico finanziaria della Società ed all’esito rassegnate conclusioni anche in relazione al fallimento del sodalizio  sportivo.

Nella stessa relazione non sono stati enucleati specifici comportamenti illeciti finalizzati alla sottrazione e/o dispersione del patrimonio della Società; risulta tuttavia documentata una non “felice” situazione economico finanziaria della Società sportiva.

Orbene, il Collegio osserva che, per inverarsi la fattispecie astratta descritta nell’art. 21 delle NOIF, non occorre che si concretizzi il fallimento  della  Società  sportiva,  bensì  è  sufficiente, quale soglia minima di verificazione dell’evento-danno, la presenza di comportamenti difformi dai canoni presidiati dalle norme che informano la leale condotta sportiva, palesati dall’amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società, ed orientati allo  scopo  – doloso o colposo, anche lieve – di sottrarre e/o disperdere risorse economiche della compagine o non favorirne la conservazione e/o integrazione,  anche  mediante  distrazione  delle  stesse dalla loro destinazione, ostacolando così il soddisfacimento dei crediti e degli impegni assunti: condotte, queste, disvelatrici di una gestione non corretta e diligente della Società sportiva, in grado di agevolare la verificazione dell’evento più grave quale l’eventuale dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo.

Sulla base di tali considerazioni, assume rilevanza la relazione ex art. 33 LF del Curatore del Fallimento SSD Chieti Calcio (Tribunale di Chieti – Fallimento n. 39/2016) in cui viene segnalata la impossibilità per l’incaricato del Tribunale fallimentare di poter valutare la diligenza spiegata nell’esercizio dell’impresa ed evidenziata la conseguente responsabilità degli amministratori, attesa l’impossibilità di procedere  all’esame  della  posizione  contabile/debitoria  della  Società alla data del Fallimento: risulta, infatti, in atti che l’ultimo bilancio approvato e depositato presso la competente CCIAA sia stato quello relativo al 30.6.2013.

Il Curatore ha anche rimarcato che non è stato possibile esaminare la documentazione contabile, sociale e amministrativa, nonché i libri contabili della Società in quanto gli stessi non sono stati consegnati dal legale rappresentate all’incaricato del Tribunale.

Tale comportamento omissivo, insieme al mancato deposito dei bilanci successivi al 30.6.2013 (sino alla dichiarazione di insolvenza della Società), compongono un sufficiente quadro probatorio idoneo ad inverare la responsabilità contestata ai deferiti.

Ed invero, è pacifico in atti che il Sig. Gammieri, dal 2012 al 2015, ed il Sig. Bellia, dal 2014 al 2015, non abbiano fatto quanto in loro potere affinché la Società sportiva depositasse i bilanci, rendendo edotti anche i terzi della situazione economico finanziaria in cui versava il sodalizio sportivo.

Del pari illegittimo s’appalesa il comportamento del Sig. Giacomini, ultimo legale rappresentante della Società sportiva, il quale non ha consegnato al Curatore le scritture contabili delle Società in tal modo ostacolando, meglio impedendola ricostruzione economica finanziaria del sodalizio sportivo.

In considerazione di quanto sopra argomentato, tenuto conto della circostanza già sopra evidenziata per cui nella relazione ispettiva non sono stati enucleati specifici comportamenti illeciti finalizzati alla sottrazione e/o dispersione del patrimonio della Società, e che risulta tuttavia documentata una non “felice” situazione economico finanziaria della Società sportiva nei rassegnati termini meglio sopra motivati, il Collegio ritiene opportuno mitigare le richieste della Procura Federale.

Le condotte dei deferiti vanno pertanto sanzionate nei termini di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Antonio Gammieri le sanzioni della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 6.000.00 (Euro seimila/00), al Sig. Mauro Giacomini le sanzioni della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 6.000.00 (Euro seimila/00), e al Sig. Walter Bellia le sanzioni della inibizione mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 3.000.00 (Euro tremila/00).

 

 

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