F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 32/TFN-SD del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3239/44 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3235/39 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3236/40 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3237/41 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3238/43 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3239/44 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3235/39 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3236/40 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3237/41 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso),  SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3238/43 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con cinque distinti atti, tutti datati 23 ottobre 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Perrucci Giulio, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Città di Campobasso, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 8 commi 9 e 10 CGS a motivo del mancato pagamento in favore di tesserati della Società di somme accertate dalla Commissione Accordi Economici LND (in quattro casi) e dal Collegio Arbitrale LND (in un caso), che doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni da ogni singola comunicazione delle pronunce.

Più in particolare, il primo deferimento ha investito l’allenatore Sig. Roberto Cappellacci, creditore di € 23.397,23 (Collegio Arbitrale decisione 20 aprile 2017, comunicata alla Società il 25 aprile successivo); il secondo deferimento ha investito il calciatore Sig. Giuseppe Todino, creditore di € 12.040,96 (Commissione Accordi Economici decisione 7 marzo 2017, comunicata in pari data); il terzo deferimento ha investito il calciatore Sig. Davide Losi, creditore di € 3.000,00 (Commissione Accordi Economici decisione 27 aprile 2017, comunicata in pari data); il quarto deferimento ha investito i calciatori Sigg.ri Nicolò Mulatero, Alessandro Tascini e Giulio Grillo, rispettivamente creditori di € 1.017,88, € 2.400,00 e € 3.793,95 (Commissioni Accordi Economici decisioni 6 aprile 2017, comunicate in pari data); il quinto deferimento ha investito i calciatori Sigg.ri Francesco D’Angelo, Stefano Vavolo e Marvin Torvic, rispettivamente creditori di € 9.081,25, € 2.741,52 e € 5.632,29 (Commissione Accordi Economici decisioni 16 maggio 2017, 22 giugno 2017, 16 magio 2017, rispettivamente comunicate in pari date).

Nei cinque atti è stata altresì deferita la Società SSDARL Città di Campobasso ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni  ascritte  al  proprio rappresentante  legale.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Perrucci Giulio e la Società SSDARL Città di Campobasso, rappresentati dall’ Avv. Antonino Mancini, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, previa richiesta di riunione dei deferimenti in epigrafe indicati per ragioni di connessione soggettiva ed in parte oggettiva, così determinata: per il Sig. Giulio Perrucci, sanzione base inibizione di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 5 (cinque), sanzione finale inibizione di mesi 10 (dieci); per la Società SSDARL Città di Campobasso, sanzione base penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, oltre all’ammenda di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 pari a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, oltre all’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), sanzione finale penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie D stagione in corso, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accolta la concorde istanza di riunione dei deferimenti, per ragioni di connessione soggettiva ed in parte oggettiva, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento l Signor Perrucci Giulio e la Società SSDARL Città di Campobasso hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giulio Perrucci, inibizione di mesi 10 (dieci);

- per la Società SSDARL Città di Campobasso, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie D stagione in corso, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it