F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/TFN-SD del 19 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl), DE VITO VINCENZO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl), COSENTINO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl), ORTOLI ARMANDO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio Srl), RUSSOTTO ANDREA (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl), MUSCATELLI FRANCESCA (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento Federale), PECORA MARCO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ US AVELLINO 1912 Srl E CATANZARO CALCIO 2011 Srl – (nota n. 4535/1250 pf17-18 GP/GT/ag del 27.11.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl), DE VITO VINCENZO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl), COSENTINO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl), ORTOLI ARMANDO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio Srl), RUSSOTTO ANDREA (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl), MUSCATELLI FRANCESCA (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento Federale), PECORA MARCO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ US AVELLINO 1912 Srl E CATANZARO CALCIO 2011 Srl - (nota n. 4535/1250 pf17-18 GP/GT/ag del 27.11.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 4535/1250 pf17-18 GP/GT/ag del 27.11.2017, con il quale ha deferito:
- il Sig. Walter Taccone all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl;
- il Sig. De Vito Vincenzo all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl;
- il Sig. Cosentino Giuseppe all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl,
- il Sig. Ortoli Armando all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio Srl;
- il Sig. Russotto Andrea all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl;
- la Sig.ra Muscatelli Francesca all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 20111 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale;
- la Sig.ra Cosentino Ambra, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale;
- il Sig. Pecora Marco all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl;
- la Società US Avellino 1912 Srl;
- la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl; per rispondere:
Con riferimento alla gara Catanzaro – Avellino del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale 0 – 1:
- Taccone Walter, all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl, De Vito Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl, Cosentino Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl, Ortoli Armando, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 Srl e Russotto Andrea, all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio Srl, della violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS, per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro/Avellino, disputata in data 05/05/2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone “B” stagione sportiva 2012/13, in modo che la stessa terminasse con un risultato di parità, allo scopo di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica (con il pari il Catanzaro Calcio 2011 Srl avrebbe aritmeticamente conservato la categoria senza necessità di dover disputare la coda dei playout, mentre, lo US Avellino 1912 Srl sarebbe rimasto in corsa per la promozione in Serie B) e non riuscendovi, nel concreto, sol perché, a dispetto delle “intese” intercorse e in ragione dei concomitanti risultati maturandi dalle altre squadre concorrenti per la promozione, lo US Avellino 1912 Srl, in corso di gara, decise di far propria l’intera posta in palio; in particolare, Taccone Walter, De Vito Vincenzo, Cosentino Giuseppe e Ortoli Armando, nelle proprie rispettive e ricordate qualità, per essersi, nei giorni antecedenti alla gara in argomento, adoperati al fine di raggiungere una intesa onde “addomesticare” la stessa e concordare che terminasse con un risultato di parità; Russotto Andrea per avere, nel corso della disputa dell’incontro de quo, offerto un contributo causale decisivo affinché il medesimo avesse a terminare con un risultato diverso da quello conseguente ad un suo corretto e leale svolgimento (nei primi minuti di gioco il Russotto mancò la facile segnatura di due reti proprio in ossequio all’accordo illecito in essere con la squadra ospite);
- Muscatelli Francesca, all’epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 bis, comma 5, del CGS che svolgeva attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale, della violazione dell’art. 7 comma 7 del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro/Avellino del 05/05/2013;
- Cosentino Ambra, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis, comma 5, del CGS che svolgeva attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl (consigliere CdA Catanzaro Calcio 2011 Srl) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale, della violazione dell’art. 7 comma 7 del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro/Avellino del 05/05/2013;
- Pecora Marco, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl, della violazione dell’art. 7 comma 7 del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro/Avellino del 05/05/2013;
- la Società US Avellino 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, comma 2, e 4, commi 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri, all’epoca dei fatti, Presidente (Taccone Walter) e Direttore Sportivo (De Vito Vincenzo), in relazione alla gara Catanzaro/Avellino del 05/05/13;
- la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, comma 2, e 4, commi 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri, all’epoca dei fatti, Presidente (Cosentino Giuseppe), Amministratore Delegato (Pecora Marco), Direttore Sportivo (Ortoli Armando), tesserato in qualità di calciatore (Russotto Andrea) e soggetti svolgenti attività di interesse per la Società e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale (socio di minoranza Muscatelli Francesca e consigliere CdA Catanzaro Calcio 2011 Srl Cosentino Ambra), in relazione alla gara Catanzaro/Avellino del 05/05/13.
Con riferimento alla rescissione del contratto stipulato fra il Catanzaro Calcio 2011 Srl e l’allenatore Francesco Cozza:
-Cosentino Giuseppe e Pecora Marco all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, per avere, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 8 commi 2 e 6 del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza e di osservare le norme e gli atti federali e, quindi, di astenersi dal tenere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia economica e gestionale, concertato di proporre e concordare a/con il Sig. Francesco Cozza, allenatore della prima squadra del Catanzaro Calcio 2011 Srl per la stagione sportiva 2012-13, di addivenire a risolvere consensualmente il contratto che lo legava alla Società fino al 2015, mediante la dazione “in nero”, allo stesso, di una cospicua somma di denaro in contanti (corrisposta nella misura di € 119.00,00), a titolo di buonuscita per il Cozza e il suo staff;
- Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili - rispettivamente - ai propri, all’epoca dei fatti, Presidente, Amministratore Delegato e tesserato in qualità di Tecnico.
Con successivo provvedimento del 28.11.2017 il Procuratore Federale ha, tuttavia, testualmente disposto la revoca del deferimento nei confronti della Sig.ra Ambra Cosentino ed ha proceduto, pertanto, a stralciare la posizione della predetta aprendo un autonomo procedimento stralcio. Alla luce del predetto provvedimento la Sig.ra Ambra Cosentino pertanto non è da considerarsi parte deferita ai fini della presente decisione.
Le memorie difensive
Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive di tutti i deferiti, che, nel rigettare tutte le ipotesi formulate dal Procuratore Federale in ordine al presunto accordo intercorso fra le Società deferite e formulando, hanno sollevato, ciascuno per la propria parte, alcuni profili di inammissibilità delle intercettazioni poste a base del deferimento, per non aver la Procura di Palmi trasmesso tutti gli atti del procedimento penale in maniera tale da consentire alle difese un puntuale controllo dei requisiti di legittimità delle stesse, nonché la violazione del principio del giusto procedimento e la nullità del procedimento stesso scaturente a seguito dell’avvenuto stralcio della posizione della Ambra Cosentino che non avrebbe potuto essere effettuato una volta che la stessa è stata regolarmente deferita.
Il dibattimento
All’udienza del 15 dicembre, preliminarmente questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalla Società Fondi Racing Club, che ha sostenuto sussistente un interesse di classifica nei confronti del Catanzaro, ha ammesso la stessa al dibattimento.
La difesa del Catanzaro si è opposta a tale istanza, ritenendo l’interesse del Racing privo di concretezza e attualità e pertanto ne ha chiesto il rigetto. La Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale.
É comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Walter Taccone, inibizione di anni 5 (cinque), con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 70.000,00 (Euro settantamila/00);
- per De Vito Vincenzo, inibizione di anni 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00);
- per Cosentino Giuseppe, inibizione di anni 5 (cinque), con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 90.000,00 (Euro novantamila/00);
- Per Ortoli Armando, inibizione di anni 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00);
- per Russotto Andrea, squalifica di anni 3 (tre), oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- per Muscatelli Francesca, inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per Pecora Marco, inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per US Avellino 1912 Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato in corso, oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19;
- per Catanzaro Calcio 2011 Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato in corso, oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19 e ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00).
Le difese hanno insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive, articolando, più specificatamente, l’eccezione di inammissibilità del deferimento in relazione all’avvenuto stralcio della posizione della Ambra Cosentino.
Nello specifico la difesa del Sig. Cosentino ha depositato copia delle immagini video della conferenza stampa tenuta dallo stesso nel post partita Catanzaro – Avellino del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale 0 – 1;
La difesa del Russotto ha depositato copia delle immagini video della partita Catanzaro – Avellino del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale 0 – 1;
L’attuale Presidente del Catanzaro ha depositato documentazione dallo stesso ritenuta utile ai fine del decidere.
La difesa della Racing Club Fondi ha concluso per l’accoglimento del deferimento nei termini richiesti dalla Procura Federale.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato.
Alla stregua degli atti allegati al deferimento a supporto delle ragioni accusatorie, infatti, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della fondatezza dell’impianto accusatorio.
Va effettuata una necessaria premessa. Il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale, liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati.
Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione.
Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento.
Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti.
Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti.
Non a caso, nell’atto di deferimento la Procura Federale ha precisato che il procedimento penale è ancora in corso e, quindi, si è riservata di produrre in giudizio ulteriori elementi probatori; riserva che, tuttavia, non è stata esercitata.
Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro – in atti – in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio - sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese).
Né la Procura ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori del Russotto.
Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti.
D'altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che – è bene ribadirlo - non sono state depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”; tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del Russotto, anch’egli incidentalmente citato in una intercettazione.
In assenza, inoltre, del necessario supporto probatorio, anche le affermazioni contenute in ordine al presunto pagamento in nero effettuato dal Presidente del Catanzaro per rescindere consensualmente il contratto con il Cozza sul quale tutte le parti in udienza, nulla hanno aggiunto o eccepito, non può, allo stato dell’assenza di atti introitati nel processo e per gli analoghi motivi già esposti in relazione all’ipotesi di illecito sportivo, trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dispone il proscioglimento degli odierni deferiti.
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