F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/TFN-SD del 25 Gennaio 2018 (motivazioni) – RICORSO DEL SIG. PEGORIN VALERIO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI ED EX ART. 43 BIS CGS AVVERSO LA COMUNICAZIONE AIA DEL 1.7.2017 (n. 0001/MN), COMUNICATA SOLO IN DATA 18.10.2017 E DELLA GRADUATORIA FINALE SS 2017-18 E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI, PRESUPPOSTI, PRELIMINARI, COMPRESA LA EVENTUALE PROPOSTA DELL’ORGANO TECNICO DELLA C.A.I.
RICORSO DEL SIG. PEGORIN VALERIO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI ED EX ART. 43 BIS CGS AVVERSO LA COMUNICAZIONE AIA DEL 1.7.2017 (n. 0001/MN), COMUNICATA SOLO IN DATA 18.10.2017 E DELLA GRADUATORIA FINALE SS 2017-18 E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI, PRESUPPOSTI, PRELIMINARI, COMPRESA LA EVENTUALE PROPOSTA DELL’ORGANO TECNICO DELLA C.A.I.
Il Ricorso
Con ricorso ex artt. 25 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”) e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS FIGC”) inviato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “AIA”), alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “FIGC”) e al Tribunale Federale il 16.11.2017, il Sig. Valerio Pegorin contestava la legittimità:
- della comunicazione del 1.7.2017, comunicata solo in data 18.10.2017 con la quale veniva comunicato: “al termine della stagione sportiva 2016/2017 […] in relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a) delle Norme di Funzionamento OO.TT. non è possibile confermarTi nel ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione del predetto Organo Tecnico”;
- della graduatoria finale stagione sportiva anno 2017/2018;
- e di tutti quanti gli atti prodromici, presupposti, preliminari, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della C.A.I.
In particolare, il ricorrente proponeva quattro diverse censure con le quali contestava:
“I. Difetto di motivazione della decisione di mancato avanzamento del ricorrente che avrebbe determinato l’automatica dismissione”;
“II. Violazione degli artt. 6, commi 7 e 10, 7, 15, commi 2 e 3, delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’A.I.A. (in prosieguo, per brevità, anche “Norme di funzionamento”). Omessa predeterminazione e indicazione degli eventuali altri criteri utilizzati dall’Organo tecnico nella compilazione della relazione di fine stagione per la valutazione degli arbitri da promuovere alle categorie superiori”;
“III. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità del sistema di attribuzione delle mere valutazioni tecniche, laddove l’art. 6, comma 5, delle Norme di Funzionamento non estende agli arbitri a disposizione degli Organi tecnici nazionali la garanzia della formulazione per iscritto dei rilievi nell’immediato dopo gara”;
“IV. Illegittimità derivata dall’illegittimità del Regolamento A.I.A. e delle Norme di funzionamento, laddove non prevedere garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà nel procedimento di nomina dei componenti degli organi tecnici”.
Con memoria del 20.11.2017 si costituiva l’AIA eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto introduttivo e deducendo l’infondatezza dei motivi di impugnazione.
Il dibattimento
All’udienza del 19.1.2018 il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre i legali dell’AIA si riportavano alla memoria di costituzione e ribadivano l’eccezione di tardività del deposito del ricorso.
I motivi della decisione
In accoglimento dell’eccezione sollevata dalle difese dell’AIA non si può fare a meno di rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto introduttivo.
Il ricorso, in base a quanto indicato dallo stesso ricorrente nell’epigrafe dell’atto è stato proposto ai sensi degli artt. 25 e 30 del CGS CONI e 43 bis del CGS FIGC.
L’art. 30 del CGS del CONI prevede: “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’Ordinamento Federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale” che “deve essere depositato entro trenta giorni da quanto il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”.
Analogamente l’art. 43 bis del CGS della FIGC (ai commi 1 e 2) stabilisce: “i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale Federale a livello nazionale […] entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso”.
Nel caso di specie le difese dell’AIA con la memoria di costituzione hanno dedotto che il 1.7.2017 il Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione Sportiva 2017/2018 con la dismissione del Sig. Valerio Pegorin è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’AIA.
Tale affermazione non è stata contestata dal legale del ricorrente.
Ne consegue, per tabulas, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto il 16.11.2017, dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione della dismissione.
Nel caso di specie la successiva comunicazione al ricorrente della predetta comunicazione impugnata non assume rilievo a fronte del chiaro tenore testuale dell’art. 43 bis del CGS della FIGC i base al quale il termine di decadenza per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione dell’atto.
Ma vi è di più. Anche a voler prescindere dalla rilevanza della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AIA del comunicato impugnato, infatti, dalla documentazione depositata dalle difese dell’AIA – non disconosciuta dal ricorrente – risulta incontrovertibilmente che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza della propria dismissione dai ruoli della CAN A fin dal 1.7.2017, ovvero, comunque, molto tempo prima di quanto affermato con il ricorso.
Il 29.8.2017, invero, il Sig. Valerio Pegorin ha trasmesso alla FIGC e all’AIA una comunicazione con la quale dava atto non soltanto di conoscere il predetto comunicato, ma addirittura di averlo ricevuto in data 1.7.2017.
Successivamente con nota del 6.11.2017 nel contestare la decisione assunta dall’AIA ribadiva di aver ricevuto la predetta comunicazione il 1.7.2017.
Tra l’altro è di tutta evidenza che l’affermazione del Sig. Valerio Pegorin di non essere stato a conoscenza della dismissione dai ruoli CAN A fino al 18.11.2017 non è credibile. Il ricorrente non poteva non essere a conoscenza della propria dismissione dal momento che il campionato in corso era già iniziato nel mese di agosto senza che lo stesso fosse stato invitato a partecipare al raduno precampionato, ad alcuno dei molteplici raduni tecnici organizzati nel corso dei primi mesi di campionato o a una partita.
In conclusione il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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