F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVAGNA RENZO FAUSTO (All’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa), SOCIETÀAC LUMEZZANE SPA- (nota n.4230/47 pf17-18 GC/GP/ac del 20.11.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVAGNA RENZO FAUSTO (All’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa), SOCIETÀAC LUMEZZANE SPA- (nota n.4230/47 pf17-18 GC/GP/ac del 20.11.2017).
Il deferimento
Con provvedimento indicato in epigrafe il Procuratore Federale ha deferito avanti a questo Tribunale: il Sig. Renzo Fausto Cavagna, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa; la Società AC Lumezzane Spa, per rispondere: il Signor Cavagna della violazione di cui all’ art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società AC Lumezzane Spa all’incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all’incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017;
- la Società AC Lumezzane Spa, della quale il Signor Cavagna era legale rappresentante all’epoca dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per l’operato del succitato dirigente.
Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Renzo Fausto Cavagna: giorni 40 (quaranta)giorni di inibizione;
- per la Società AC Lumezzane Spa: l’ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Risulta infatti dalle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi che la Società AC Lumezzane Spa e, per essa il suo legale rappresentante, non ha fatto partecipare un rappresentante della Società all’incontro sul tema del razzismo e all’incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive organizzato dalla FIGC il 27.3.2017 presso lo Stadio Olimpico di Roma, come risulta in modo evidente, e peraltro non contestata in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Da tutto quanto sopra esposto deriva l’affermazione di responsabilità del legale rappresentante, da cui consegue anche la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.
Il dispositivo
Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:
- per il Sig. Renzo Fausto Cavagna: giorni 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per la Società AC Lumezzane Spa: l’ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
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