F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl) – (nota n. 4956/861 pf 16-17 GP/AA/mg del 6.12.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl) - (nota n.  4956/861 pf 16-17 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

Ius Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl.

Per rispondere delle seguenti violazioni:

1) violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. De Costanzo Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 205/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Castellana Andrea, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot.

n. 204/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

3) violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Ciampa Luigi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 202/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

4) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Napolano Giordano, Gennari Mattia e Montanari Andrea, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni n. 27/Cae/2016-17 del 16.11.2016, n. 8/Cae/2016-17 del 16.11.2016 e n. 61/Cae/2016-17 del 7.12.2016, confermate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche del 7.03.2017, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette ultime pronunce;

5) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Fapperdue Fabio e Santucho Carlos, le somme accertate, relativamente al calciatore Fapperdue, dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 146 del 16.11.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 19/TFN del 7.03.2017, e relativamente al calciatore Santucho, dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 190 del 3.01.2017, nel termine di trenta giorni dalle rispettive comunicazioni delle suddette pronunce;

6) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori D’Aniello Rocco, Balistreri Pietro e D’Allocco Antonio le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni, rispettivamente prot. n. 71, 72 e 73 Cae/2016-17 del 7.12.2016, pubblicate con C.U. n. 172 del 7.12.2016, confermate dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche con decisioni rispettivamente prot. 19755/104, n.19752/102 e n.19754/103, pubblicate con C.U. n. 21/TFN-CVE del 8.3.2017, nel termine di trenta giorni dalle rispettive comunicazioni delle suddette ultime pronunce;

7) violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori Ranieri Giovanni e Di Paola Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni rispettivamente prot. CAE n. 92 del 10.2.2017 e prot. CAE n.91 del 10.2.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

8) violazione dell’art.1 bis comma 1 del GCS in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF ed all’art. 8 commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori Giunti Federico e Battistini Pierfrancesco, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisioni pubblicate rispettivamente con C.U. n. 1/C.A. del 11.1.2017 e con C.U. 2/C.A. del 23.2.2017, nel termine di tenta giorni dalla comunicazione delle rispettive suddette pronunce;

9) violazione dell’art.1 bis comma 1 del GCS in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF ed all’art. 8 commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore Imbimbo Eduardo le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 74/67 del 20.4.2017, pubblicato con C.U. n. 3 C.A. del 20.4.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

10) violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Piccheri Valerio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 182/Cae/2016-17 del 16.5.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Ius Gianluca, inibizione di anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci). Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

La documentazione depositata a corredo del deferimento conferma infatti la fondatezza degli assunti della Procura Federale e la conseguente violazione della normativa federale con particolare riguardo all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, commi 11 e 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS.

Risulta infatti che allo scadere dei termini previsti dalle norme federali, il Sig. Ius Gianluca non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dei suoi tesserati, così come stabilito dalla C.A.E. – L.N.D., dal TFN-SVE e dal Collegio Arbitrale presso L.N.D.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni si rileva che il comportamento del deferito è caratterizzato da abitualità, continuità nella violazione di norme endofederali che, per la loro caratteristica plurioffensiva, hanno riflessi di estrema gravità anche in relazione all’Ordinamento giuridico nazionale, che denotano la evidente volontà di sottrarsi al rispetto delle regole che governano la civile convivenza nell’ambito della Federazione., con i conseguenti riflessi sulla determinazione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione dell’inibizione di anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Ius Gianluca.

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