F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 4934/222 pf 17-18 GP/AS/ac del 6.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl),  SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 4934/222 pf 17-18 GP/AS/ac del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Rosato Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (Dipartimento Interregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

Risulta infatti documentalmente accertato, che il Sig. Pietro Rosato in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl non ha depositato, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

La Co.Vi.So.D., a seguito di apposita comunicazione della Co.Vi.So.C., ha evidenziato ai competenti organi della FIGC, attraverso nota del 5 ottobre 2017, allegata all’atto di deferimento, il mancato versamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti.

Risulta pertanto integrata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (Dipartimento Interregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Rosato, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it