F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZULLI ALESSANDRO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal) Società ASD ALEX ZULLI GOLD FUTSAL – (nota n. 4817/374 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZULLI ALESSANDRO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Alex Zulli Gold  Futsal) Società ASD ALEX ZULLI GOLD FUTSAL - (nota n. 4817/374 pf 17-18 GP/GT/ag del  4.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Zulli Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore, dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale degli arbitri della gara ASD Alex Zulli Gold Futsal – Atletico Chiaravalle disputata in data 01/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 femminile; nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale, della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “…E vediamo se due incapaci di Foggia scriveranno che gli ho messo un moncone con tumore sul corpo. Così veramente pubblico le fotografie del mio moncone e della mia finta mano”, “… Dico che potremmo perché i due errori madornali, giganti, del duo arbitrale foggiano, pesano come un macigno, proprio perché una partita pari viene decisa dagli episodi, ma se giochiamo 7 contro 5 gli episodi possono andare solo in un verso”, “La settimana scorsa ad Ancona in una partita con difficoltà 1 c’era il commissario degli arbitri, ieri ad una partita difficoltà 10 non c’era. É inutile che giudicate questi fenomeni nelle partite facili, il vero valore si vede nella difficoltà” e “Adesso aspettiamo l’esito della mia squalifica. Se superiore ad 1 mese ritirerò la squadra e la Società, perché potete cambiare Presidente della Divisione Calcio a 5 e fare anche accordi con 100 televisioni, ma se poi le partite ed i campionati li fate decidere sempre allo stesso modo, allora io non ci sto. Oggi come allora”:

- la Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Zulli Alessandro.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Zulli Alessandro, quest’ultimo in proprio e in qualità di Presidente della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Zulli Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a 300,00 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di 600,00 (€ seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Zulli Alessandro, in proprio e in qualità di Presidente della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Zulli Alessandro;

- ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) nei confronti della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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