F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUTERI GAETANO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 4848/398 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUTERI GAETANO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL -  (nota n. 4848/398 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Auteri Gaetano, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società Matera Calcio Srl, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.tuttoc.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara Materia – Juve Stabia, disputata in data 04/11/2017 e valevole per il campionato di Lega Pro; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale, della Lega Pro e di riflesso anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Anche la direzione arbitrale non ci è piaciuta e lo voglio dire con fermezza. Ci siamo scocciati di terne inadeguate. Ci mancano di rispetto”, “L’arbitro ci ha mandato a quel paese quattro volte, me lo hanno detto i ragazzi ieri mattina e non ho motivo di non creder loro. Ci ha mancato di rispetto. Questi signori di cazzate ne hanno fatte tante …”, “Se parlo così è perché ci mancano di educazione e rispetto. Basta con questi arbitri inadeguati. Noi non siamo stupidi, accettiamo gli errori perché si può sbagliare ma non accettiamo la maleducazione e qui il designatore deve vigilare perché pretendiamo rispetto”, “Possiamo sbagliare tutti ma l’educazione e il rispetto non devono mai mancare e mi sembrano che questi aspetti stiano venendo meno. Matera come Società e come ambiente ha il dovere di essere rispettata. Sono le 17 e non si sanno le squalifiche. Ma che Lega è? Chi ha il compito di vigilare e di far rispettare le regole. Vi sembrano normali le vicende come quella del Modena e della Vibonese?”, “Siccome siamo professionisti, amiamo rispettare le regole e amiamo questo sport nessuno ci facesse passare la voglia perché diventiamo i più maleducati del mondo, invece siamo persone rispettose per cui questa è una denuncia che voglio fare. Il problema è la presunzione. Non ci ha fatto giocare 4 minuti di partita nel recupero. Ha interrotto il gioco e non l’ha recuperato. Gli si è inceppato il cronometro ma gli si è inceppato anche il cervello. Si può sbagliare ma non si può essere presuntuosi” e “Le regole ci sono ma vanno rispettate per tutti. lo ne sto infrangendo una perché sono un tesserato e parlo? Non me frega, siamo in democrazia non sto offendendo nessuno, non siamo in dittatura”;

- la Società Matera Calcio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Auteri Gaetano.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Auteri Gaetano e la Società Matera Calcio Srl, quest’ultimi rappresentati dal procuratore speciale Sig. Sergio Leoni, Segretario della Società Matera Calcio Srl, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Auteri Gaetano, sanzione base squalifica di mesi 1 (uno) e ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale squalifica di giorni 20 (venti) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); per la Società Matera Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 pari a 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale ammenda di 6.000,00 (€ seimila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Auteri Gaetano e la Società Matera Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di giorni 20 (venti) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti del Sig. Auteri Gaetano;

- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della Società Matera Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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