F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 44/TFN-SD del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) – (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riservata la pubblicazione delle motivazioni del presente provvedimento, così gradatamente provvede:

1°) dichiara il deferimento improcedibile nei confronti di Calzolari Marco, Giannini Carlo, Darelli Giovanni, ASD Cioli Cogianco Futsal, Iervolino Antonio, Società ASD Città di Montesilvano; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018

2°) dispone lo stralcio della posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique, in relazione alla quale rinvia il procedimento per la discussione alla riunione del 19 aprile 2018, ore 15.00, con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38, comma 5 lettera D) CGS CONI, mandando alla Segreteria di questo Tribunale di dare avviso alla parte ed alla Procura Federale;

3°) accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, visti gli artt. 7 e 9 CGS, assorbito ogni altro capo di incolpazione, infligge a:

a) Barbi Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5) l’inibizione di anni 2 (due) e l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila);

d) Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Luca, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, tutti calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società ASD Kaos Futsal, Urio Marcelo Henrique, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Real Rogit, Rosa Matias Sebastian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD Città di Montesilvano, per ciascuno di loro la squalifica di anni 1 (uno);

e) Converso Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Rogit, l’inibizione di gg. 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 CGS;

f) Arduini Cristian, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Insieme AM Ferentino, l’inibizione di gg. 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 CGS; g) Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia C a 5) ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso

g) CGS la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 8.000,00 (euro ottomila) in relazione all’art. 18 comma 1 inciso B) CGS;

h) Società ASD Real Rogit ai sensi degli art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ai sensi dell’art. 18 comma 1 inciso B) CGS;

i) Società ASD Insieme AM Ferentino ai sensi degli art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ai sensi dell’art. 18 comma 1 inciso B) CGS.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it