F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRI ALBERTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società CS Scandicci 1908 ora tesserato per la Società ASD Atletica Castello), BUZZETTI LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Nuova Pol. Novoli), SEIDITA LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletica Castello), SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD NUOVA POL. NOVOLI, ASD ATLETICA CASTELLO – (nota n. 5337/1271pf16-17/CS/gb del 18.12.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRI ALBERTO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società CS Scandicci 1908 ora tesserato per la Società ASD Atletica Castello), BUZZETTI LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Nuova Pol. Novoli), SEIDITA LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletica Castello), SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD NUOVA POL. NOVOLI, ASD ATLETICA CASTELLO - (nota n.
5337/1271pf16-17/CS/gb del 18.12.2017).
Il deferimento
Con atto di deferimento del 18.12.2017 (nota n. 5337/1271 pf 16-17/CS/gb) il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Ferri Alberto, calciatore tesserato per la CS Scandicci 1908, Buzzetti Leonardo, calciatore tesserato per la ASD Nuova Pol. Novoli, Seidita Leonardo, calciatore tesserato per la ASD Atletica Castello, nonché delle rispettive Società CS Scandicci 1908, ASD Nuova Pol. Novoli, ASD Atletica Castello, per rispondere ciascuno dei seguenti addebiti:
- Sig. Alberto Ferri, calciatore tesserato per la CS Scandicci 1908 all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N’Koumo Cristian Duval;
- Sig. Leonardo Buzzetti, calciatore tesserato per la ASD Nuova Pol. Novoli all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N’Koumo Cristian Duval;
- Sig. Leonardo Seidita, calciatore tesserato per la ASD Atletica Castello all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N’Koumo Cristian Duval;
- CS Scandicci 1908 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Alberto Ferri;
- ASD Nuova Pol. Novoli per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Leonardo Buzzetti;
- ASD Atletica Castello per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Leonardo Seidita.
Le memorie difensive
Nei termini consentiti hanno depositato memorie il difensore della Società ASD Atletica Castello e dei calciatori Leonardo Seidita e Alberto Ferri, nonché il legale rappresentante della Società CS Scandicci 1908 Srl.
Entrambi gli scritti difensivi preliminarmente riconoscono le circostanze di fatto oggetto di contestazione e stigmatizzano con fermezza la gravità del gesto razzista e vergognoso compiuto ai danni del calciatore Anin N’Koumo prendendone le distanze al fine di riaffermare i valori ed i principi etici di uguaglianza, educazione, rispetto, lealtà e correttezza che devono informare lo sport e la Società civile tutta.
Le difese, quindi, si concentrano entrambe sull’analisi critica del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale e, in particolare, riscontrano una palese contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dal giocatore della Laurenziana ASD, Alessandro Tintori, unico testimone ad aver individuato e riconosciuto gli odierni deferiti.
A conferma di ciò si rileva come, il Tintori alla fine della partita disputata il 19 novembre 2016, nell’immediatezza dell’accaduto, dichiarava al compagno di squadra Anin N’Koumo (come riferito da questi nel corso dell’audizione del 7 luglio 2017) nonché all’arbitro Sig. Panizzi (che ne fa puntuale menzione nel referto arbitrale) di aver riconosciuto due calciatori del Novoli quali autori dei cori razzisti i cui nominativi, tuttavia, non risultano inseriti né nel referto arbitrale né nel verbale di audizione del giocatore vittima delle ingiurie, il quale anzi ribadisce che si trattava di persone a lui sconosciute.
Ma è lo stesso Tintori che, nel corso dell’audizione del 16 luglio 2017 (8 mesi dopo i fatti), afferma quanto segue: “riconobbi alcuni calciatori con i quali avevo giocato negli anni passati, tra cui Ferri Alberto che la scorsa stagione, fino al dicembre, militava nella squadra di Scandicci, Buzzetti Leonardo tesserato per la Società Novoli, Seidita Leonardo della Società Castello”. I giocatori riconosciuti dal Tintori, quindi, col passare dei mesi diventano tre e non più due, di cui uno solo in realtà risulta tesserato con il Novoli. Singolare ed inspiegabile come il Tintori non abbia individuato nell’immediatezza neanche Ferri Alberto, da lui ben conosciuto in quanto suo ex compagno di squadra e che, come ben sapeva, non ha mai militato nel Novoli.
Gli scritti difensivi evidenziano anche una ulteriore incongruenza che emergerebbe dalle dichiarazioni del Tintori, il quale è l’unico, in sede di audizione, a dichiarare che gli autori dei cori razzisti si trovavano sulle gradinate, mentre il Sig. Anin e l’arbitro dichiarano che gli stessi “assistevano alla gara a ridosso della recinzione” del campo.
Le difese, quindi, anche nel corso della riunione odierna, hanno evidenziato, per un verso, la contraddittorietà e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tintori le quali lasciano residuare ben più di un ragionevole dubbio sulla esatta individuazione dei responsabili di un episodio oggettivamente grave ed infamante, per altro verso, l’inesistenza di qualsivoglia correlata responsabilità oggettiva delle Società per le violazioni addebitate ai propri calciatori. Il dibattimento
Alla seduta del 22/02/2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Gentile, il quale, preliminarmente, si oppone alle richieste istruttorie formulate in memoria dall’Atletica Castello.
Per i Sig.ri Ferri e Seidita nonché per la ASD Atletica Castello sono presenti l’Avv. Campolmi ed il Presidente della Società Carmannini, il difensore, insiste per l’accoglimento dell’istanza formulata.
Il Tribunale Federale Nazionale, con ordinanza pronunciata in udienza, rigetta le menzionate richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
La Procura Federale, quindi, si riporta al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:
- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Alberto Ferri;
- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Leonardo Buzzetti;
- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Leonardo Seidita;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società CS Scandicci 1908;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società ASD Nuova Pol. Novoli;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società ASD Atletica Castello.
L’Avv. Campolmi, ribadite brevemente le motivazioni già esposte negli scritti difensivi, si riporta alle conclusioni negli stessi rassegnate.
Per la Società CS Scandicci 1908 Srl è presente il Direttore Generale Dott. Burroni, il quale, espone le principali considerazioni a difesa della Società e si riporta alle memorie difensive versate in atti ed alle conclusioni ivi contenute.
Motivi della decisione
Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1271 pfi16-17, avente ad oggetto: “Condotta posta in essere da tesserati della Società Atletico Castello che hanno rivolto frasi dal contenuto razziale nei riguardi di un calciatore della Società Laurenziana, in occasione della gara Atletico Castello - Laurenziana del 19.11.2016; nonché accertamenti in merito ad eventuale responsabilità della Società Atletico Castello per i danni rilevati nello spogliatoio ad essa riservato”.
L’attività della Procura Federale trae origine dalla Nota di segnalazione del Giudice Sportivo – Delegazione provinciale di Firenze L.N.D. del 23.11.2016 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 30.11.2016, con la quale si trasmetteva copia del referto di gara Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 Allievi Provinciali per gli episodi ivi menzionati dall’arbitro.
In particolare, l’attività istruttoria è stata indirizzata a rintracciare i responsabili delle offese razziste e degli ululati rivolti da alcuni spettatori all’indirizzo del calciatore di colore Anin N’Kouma Cristian Duval.
La disamina dei riscontri probatori documentali (referto arbitrale e verbali di audizione) ma anche del video integrale della partita girato dal genitore di un calciatore e versato in atti, non lascia nessun dubbio sull’accaduto ossia sul fatto che al trentesimo circa del secondo tempo venivano proferite grida di sfondo razzista all’indirizzo del giocatore Anin N’Kouma Cristian Duval da parte di alcuni spettatori presenti al di fuori del campo, insulti a sfondo razziale fermati poco dopo dall’intervento di altri spettatori.
Purtroppo, ad avviso di questo Collegio, non può, tuttavia, ritenersi raggiunta la piena prova sull’identità dei soggetti che si sono resi responsabili di una simile ignobile condotta.
Trattandosi di azioni quanto mai deplorevoli e contrarie ai valori fondanti dello sport, una condanna in tal senso getterebbe inevitabilmente un’ombra indelebile sui giovani calciatori qui deferiti e, pertanto, alla luce delle oggettive e molteplici contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dell’unico testimone, il calciatore della Laurenziana Alessandro Tintori, non ricorrono gli elementi per l'accoglimento del deferimento.
Si devono tenere nella dovuta considerazione le incertezze, le anomali e le discrepanze tra quanto dichiarato dal Tintori nell’immediatezza della gara ed otto mesi dopo dinanzi ai rappresentanti della Procura Federale, ma anche rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa e dallo stesso arbitro.
In particolare, non combaciano il numero delle persone riconosciute (due in un primo momento e poi tre), non combaciano le Società presso cui le stesse sarebbero state tesserate (soprattutto per quanto concerne il Ferri non vi è dubbio che Tintori ben sapesse che militava nello Scandicci e non nel Novoli), non combacia l’ubicazione dei responsabili (collocati solo dal Tintori sulle gradinate ma individuati dalla persona offesa e dall’arbitro con certezza a bordo campo a ridosso della recinzione).
Alla luce di tali elementi non può affermarsi la responsabilità disciplinare per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, dei signori Ferri Alberto, Buzzetti Leonardo, Seidita Leonardo e delle rispettive Società ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS per le violazioni addebitate ai propri calciatori all’epoca dei fatti.
Nondimeno, ad avviso di questo Collegio potrebbe residuare una responsabilità oggettiva della ASD Atletica Castello ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 del CGS essendo i fatti avvenuti sul proprio campo di gioco, dove la stessa è responsabile dell’ordine e della sicurezza, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; posizione di garanzia non rilevata in questa sede e, pertanto, non valutabile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i Sig.ri Ferri Alberto, Buzzetti Leonardo, Seidita Leonardo in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.
Conseguentemente si rigetta anche nei confronti delle Società CS Scandicci 1908, ASD Nuova Pol. Novoli, ASD Atletica Catello per le violazioni addebitate ai rispettivi calciatori all’epoca dei fatti.
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