F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANGO FRANCESCO (dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal 22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Neapolis), BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) – (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANGO FRANCESCO (dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal  22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società Neapolis), BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e  sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al  22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e  sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE  (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società  Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale  sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n.  5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Con provvedimento del 18.1.2.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Mango Francesco, dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal 22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Neapolis, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;

- Bergavi Raffaele, titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;

- Tramonto Nunzio, titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione, per la violazione dell’art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in Liquidazione in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico-finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti  necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell’art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;

- Gragnaniello Salvatore, titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl, per la violazione dell’art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico-finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente  ulteriore  pregiudizio  economico  e  svincolo  di  tutti  i  calciatori  tesserati  e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell’art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;

- Moxedano Eduardo, Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne una evidente situazione di decozione della stessa omettendo altresì di porre in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società contribuendo in tal modo il al successivo fallimento.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Mango Francesco, rappresentato quest’ultimo dal Procuratore speciale Avv. Matteo Sperduti, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mango Francesco, sanzione base inibizione di giorni anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 6 (sei), sanzione finale inibizione di anni 1 (uno).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Mango Francesco ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Mango Francesco.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

rilevato che per il Sig. Tramonto Nunzio non è andato a buon fine l’avviso di convocazione alla udienza odierna;

preso atto che per il Sig. Moxedano Eduardo non sono ancora tornate le cartoline di ritorno delle raccomandate con le quali sono stati notificati rispettivamente l’atto di deferimento e l’avviso di convocazione alla udienza odierna;

manda alla Procura Federale di comunicare a questo Tribunale entro e non oltre il termine di giorni 30 da oggi l’attuale indirizzo di residenza del Sig. Tramonto Nunzio.

Rimette il procedimento a nuovo ruolo e su istanza specifica della Procura Federale, dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS con salvezza dei diritti di prima udienza.

 

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