F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEO RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo ’79), SOCIETÀ ASD CATANZARO C5 STEFANO GALLO ’79 – (nota n. 5641/167 pf17-18 GP/AA/mg del 29.12.2017 ).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEO RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo ’79), SOCIETÀ ASD CATANZARO C5 STEFANO GALLO ’79 - (nota n. 5641/167 pf17-18 GP/AA/mg del 29.12.2017 ).

Il deferimento

Con nota 5641/167pf17-18/GP/AA/mg del 29 dicembre 2017 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Leo Raffaele, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, nonché la compagine societaria ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, per rispondere:

-il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato, all’allenatore Lombardo Andrea, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 26.9.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Presidente e legale rappresentante come sopra descritto. Con memoria pervenuta in termini, il Sig. Leo Raffaele ha eccepito la propria estraneità ai fatti.

Il dibattimento Alla riunione del 1.3.2018, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Raffaele Leo e dell’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto. Dall’attività di indagine svolta dalla Procura federale - avviata a seguito della nota a mezzo email datata 1.12.2016, con cui la LND Divisione Calcio a 5 trasmetteva la segnalazione del 30.11.2016 – oltre che dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che a seguito della decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nella riunione del 26.9.2016 di cui al punto 61 del C.U. n. 1 del 26.9.2016, relativa al ricorso proposto dall’allenatore Lombardo Andrea, la ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 non aveva ottemperato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dalla normativa federale, al pagamento delle somme ivi accertate. La decisione era stata assunta nel contraddittorio delle parti e comunicata alla ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 con raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il 14.10.2016. La Società, stante la inappellabilità e la immediata esecutività del lodo, aveva dunque l’onere di provvedere al pagamento in favore del Sig. Lombardo Andrea della somma accertata come dovuta entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF. Contestato il mancato pagamento, è stata avviata l’attività di indagine nei confronti della società e del Sig. Raffaele Leo, suo presidente e legale rappresentante quale risultante dal foglio censimento con organigramma s.s. 2016-2017 a firma del medesimo Leo datato 11.7.2016.

 L’indagine veniva conclusa con comunicazione datata 8.11.2017. Il sig. Leo, con memoria difensiva del 5.2.2018, ha sostenuto la propria estraneità ai fatti. A dire del medesimo, egli non avrebbe mai dato la propria disponibilità a rappresentare legalmente la Società in seno alla F.I.G.C.; avrebbe altresì rassegnato le proprie dimissioni il 30.9.2016 e sino a quella data avrebbe ricoperto “solo il ruolo di dirigente accompagnatore e di medico sociale in occasione di alcune gare casalinghe”; il Sig. Lombardo non avrebbe mai sottoscritto in sua presenza alcun contratto; non avrebbe mai potuto adempiere al pagamento in quanto non titolare della p.e.c., né della partita IVA e del conto corrente intestati alla Società, circostanza che gli avrebbe impedito, altresì, di fornire copia delle relative visure. Sempre a dire del medesimo, inoltre, ritirata la Società da ogni competizione, sarebbe stato trasmesso alla Divisione Calcio a 5 il relativo comunicato stampa da cui si evincerebbe essere altro il soggetto presidente della Società.

Ha contestato, infine, le risultanze dell’organigramma ed assunta come falsa qualunque sottoscrizione di atti e documenti attribuitagli. Le eccezioni sono prive di pregio. In via preliminare, va rigettata l’eccezione di falsità genericamente riferita a “documenti o atti con la mia firma”, senza la indicazione degli atti di cui si afferma la falsità. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, il disconoscimento della propria sottoscrizione, pur non dovendo avvenire con l’uso di formule sacramentali o speciali, deve comunque avvenire in modo espresso ed inequivoco, non essendo sufficiente una contestazione generica oppure implicita o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ. Sez. III, 19/07/2012, n. 12448; Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456, Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456) e, quando riferito alle fotocopie dei documenti prodotte in giudizio deve essere effettuato «espressamente» e cioè, “sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione od il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta; pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (Cass. civ. Sez. V, 19/08/2004, n. 16232). Acclarata, per le ragioni dianzi esposte, l’utilizzabilità ai fini probatori dell’organigramma relativo alla s.s. 2016-2017 dell’11.7.2016, rileva in via di fatto e di diritto che il prefato documento è stato reso e sottoscritto dallo stesso Sig. Raffaele Leo, nella qualità attestata di Presidente e Vice Presidente Vicario; da cui, la sua piena legittimazione passiva nel procedimento a quo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso (rappresentante legale) e la Società rappresentata: circostanza che impedisce di considerare il sig. Leo come "terzo" rispetto alla Società amministrata (Cass. civ., Sez. VI - 5, 20/01/2016, n. 1024) e che rende recessiva la prospettata ipotesi della accessibilità ad altri soggetti della p.e.c., della partita IVA e del conto corrente societari, ipotesi quest’ultima genericamente formulata e priva di congruenti riscontri fattuali anche in punto di minimo principio di prova.

A nulla rileva, pertanto, la circostanza, ove anche verificatosi, che la Società abbia potuto recapitare alla L.N.D. il comunicato stampa da cui risulterebbe essere altro il soggetto investito della carica di presidente, stante il difetto di ufficialità del documento in questione nonché la mancanza di prova del suo reale inoltro; così come a nulla rileva che il deferito possa eventualmente essersi dimesso il 30.9.2016, sia perché il verbale di assemblea straordinaria del 30.9.2016 allegato alla memoria difensiva è privo di data certa, la sola computabile riguardo ai terzi ex art. art. 2704, co.1, c.c., sia perché, a tutto voler concedere, neppure inoltrato alla lega di competenza il nuovo organigramma societario.

Va, del resto, ribadito che l’intervenuta sottoscrizione dell’accordo economico tra la Società ed il Sig. Lombardo Andrea è stata accertata, nell’ambito del procedimento arbitrale da questi instaurato e nel contraddittorio delle parti, con delibera inappellabile ed immediatamente esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del Sig. Raffaele Leo, soggetto che all’epoca dei fatti contestati risultava essere il legale rappresentante della Società, al quale, per effetto della carica e del principio di immedesimazione di cui sopra, deve ritenersi istituzionalmente riferibile l’attività della Società, senza necessità di alcuna ulteriore espressa autorizzazione. In ragione di quanto sopra, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Raffaele Leo, quale legale rappresentante della ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, può ritenersi congruamente e sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Raffaele Leo risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79. La violazione dell’obbligo previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, è punita con le sanzioni previste dall’art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, e che la Società, pur avendo cessato ogni attività dal 1°.12.2016, risulta ancora affiliata. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: -per Raffele Leo, inibizione di mesi 6 (sei); -per la ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) e penalizzazione di punto 1 (uno) da scontarsi nel primo campionato cui prenderà parte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it