F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (nota n. 5488/283 pf 17-18 GC/AS/ac del 20.12.17).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 5488/283 pf 17-18 GC/AS/ac del 20.12.17).

Il deferimento

Con nota 283 pf 17-18 GP/AS/ac del 20.12.2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Luciano Chilelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11/07/2016 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento di Euro 14.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

2) la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per rispondere della violazione ascritta al suo legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 1.3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni trenta (trenta) per il Sig. Luciano Chilelli e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la Soc. ASD S.S. Lazio Calcio a 5. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto. Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura federale che la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 non ha provveduto a depositare, entro il termine dell’11/07/2015 ore 18.00, l’importo di Euro 14.000,00, come previsto dal punto A4 del C.U. 850/2016 della LND-Divisione Calcio a 5, ai fini dell’iscrizione al campionato 2016/2017. Si osserva, preliminarmente, che la segnalazione contiene un errore laddove indica, quale termine entro cui compiere l’adempimento, la data dell’11.7.2015 in luogo dell’11.7.2016.

E’ d’obbligo precisare che si tratta di un mero errore materiale ininfluente ai fini dell’apertura del procedimento e del deferimento, in cui si fa correttamente riferimento alla data dell’11.7.2016, atteso che, in disparte ogni altra considerazione, il CU 850/2016, pure richiamato nel deferimento, attiene espressamente alle prescrizioni richieste per l’iscrizione al campionato 2016/2017. Il richiamato C.U. prevede, altresì, che “l’inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 ore 18.00 (…) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 500,00 per ciascun inadempimento. In presenza della chiara prescrizione di cui al punto A4 del CU 850/2016 ed a fronte dell’evidente violazione formale del termine, incombeva sull’incolpato l’onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l’avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di €. 14.000,00, oppure l’adozione di idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

Sennonché, Il tesserato, peraltro assente all’odierna riunione, non ha fatto pervenire alcuna memoria né controdedotto nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 27.11.2017, alla quale ha poi fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 20.12.2017. In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Luciano Chilelli risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati. La violazione degli “obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni” (art. 10, comma 3 bis, CGS), nella specie determinate con l’ammenda di euro 500,00 (CU 850/2016 LND); sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

-per Luciano Chilelli, inibizione di giorni 30 (trenta);

-per la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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