F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD9, SOCIETÀ AC TRENTO SCSD – (nota n. 5407/264 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD9, SOCIETÀ AC TRENTO SCSD - (nota n. 5407/264 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).
Il deferimento.
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 264 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto da parte della AC Trento, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 19 ottobre 2017 al n. 264 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che la memoria difensiva pervenuta non era in grado di escludere la responsabilità disciplinare, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) il Signor Mauro Giacca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto al pagamento delle pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;
2) la Società AC Trento SCSD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il dibattimento.
I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Mauro Giacca, giorni 30 (trenta) di inibizione; - alla Società AC Trento SCSD, ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00); I motivi della decisione. Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.
La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito ad opera di AC Trento SCSD, entro il termine dell'11.7.2016, dell'attestazione di pagamento delle pendenze prevista al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell’indagine, confluiti nell’attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti. I fatti, peraltro, sono stati anche esplicitamente ammessi nella memoria difensiva del 6.12.2017, che il direttore generale del sodalizio ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.
In detta memoria, la Società deferita ha cercato di giustificare il mancato deposito della suddetta attestazione, sostenendo che: -"l'attestazione di inesistenza di situazioni debitorie della Nostra Società alla data del 30.6.2016 è stata trasmessa dal C.P.A. di Trento anche alla LND ed alla LND Divisione Calcio a 5 e quindi ritenevamo superflua l'allegazione alla domanda di iscrizione posto che l'informativa era già in Vostro possesso"; -essa sarebbe incorsa in errore incolpevole trattandosi di prima iscrizione al campionato di Serie B. Alla memoria, è stata allegata la comunicazione 5.7.2016 con la quale il Presidente del C.P.A di Trento attestava alla LND ed alla Divisione Calcio a 5 che la predetta Società "non presenta alcuna esposizione finanziaria debitoria nei confronti del C.P.A. di Trento, sotto la cui giurisdizione federale ha operato sino al 30.6.2016". Il Collegio ritiene che le ragioni addotte dai deferiti, peraltro assunte in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno dell'originaria attestazione che si asserisce trasmessa (erroneamente) al C.P.A. di Trento, non farebbero venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto si fonderebbe su elementi non scriminanti.
Il contestato punto A6) di cui al citato C.U. così recita: "depositare, anche via posta certificata e/o via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento alla data dell'11.7.2016, degli importi riferiti ad eventuali pendenze debitorie alla data del 30.6.2016 nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe".
Il Comunicato è, in parte qua, assolutamente chiaro ed inequivoco nel suo significato testuale (in claris non fit interpretatio) laddove indica il soggetto obbligato a rendere l'attestazione, il soggetto destinatario nonché il contenuto dell'attestazione ed il termine ultimo per la sua presentazione. Orbene, nel caso di specie, anche ad ammettere l’avvenuto inoltro dell'attestazione nei termini, risulterebbe ad ogni modo e comunque incontestabile che l'attestazione sia stata inviata a soggetto diverso dal legittimo destinatario, che la comunicazione a firma del Presidente C.P.A. di Trento, indirizzata anche alla Divisione del calcio a 5, sarebbe irrituale e non equipollente a quella prescritta, che il contenuto dell'attestazione risulterebbe comunque riduttivo rispetto a quanto disposto dal punto A6) sulle pendenze debitorie.
Il deferimento s’appalesa, dunque, condivisibile. La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nel quale l'addebito è stato consumato, risulta equa e proporzionata. Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5.
Il dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.
infligge le seguenti sanzioni: - al Signor Mauro Giacca, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società Ac Trento SCSD, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).
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