F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SISMO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio (ora ASD Cataforio C5 RC), SOCIETÀ ASD CATAFORIO (ORA ASD CATAFORIO C5 RC) – (nota n. 5422/282 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SISMO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio (ora ASD Cataforio C5 RC), SOCIETÀ ASD CATAFORIO (ORA ASD CATAFORIO C5 RC) - (nota n. 5422/282 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 282 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Cataforio, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 24 ottobre 2017 al n. 282 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nel termini della fideiussione bancaria di Euro 2.500,00= e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che quanto esposto nella memoria difensiva depositata in data 12.12.2017 non vale ad escludere la responsabilità disciplinare, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor Sismo Pietro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione per Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

2) la Società ASD Cataforio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Pietro Sismo, un mese di inibizione; - alla Società ASD Cataforio, ammenda di Euro 300,00=; I motivi della decisione. Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti.

La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito della fideiussione di Euro 2.500,00= entro il termine dell'11.7.2016, prevista al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell’indagine, confluiti nell’attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti.

Peraltro, nel caso di specie, lo stesso è anche esplicitamente ammesso nella memoria difensiva 12.12.2017 che il Signor Pietro Sismo, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di ASD Cataforio, ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. In detta memoria, il deferito ha cercato di giustificare il ritardato deposito della garanzia sostenendone la non imputabilità della condotta, in quanto in data 10.6.2016 avrebbe chiesto la proroga della fideiussione presentata l'anno precedente, venendo informato dalla Divisione, solo dopo la scadenza del termine dell'11.7.2016, che l'assegno circolare consegnato a tale titolo l'anno precedente, era stato riversato sul conto della Società calcistica.

A tale involontario inadempimento sarebbe poi stato posto rimedio prestando fideiussione in data 23.7.2016 tramite bonifico bancario, al punto da ottenere, dopo apposito ricorso, l'ammissione al campionato. Orbene, tale giustificazione, peraltro priva di qualsiasi documentazione a sostegno, non fa venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto basata su elementi che il Collegio reputa non scriminanti. Ed invero, compete al legale rappresentante della compagine societaria predisporre ed apprestare per tempo tutte le più idonee iniziative affinché il termine per il deposito della garanzia fideiussoria venga rispettato in ciascuna stagione sportiva, incorrendo in difetto in comportamento colpevole, anche sotto il profilo soggettivo.

L’unica ragione scriminante potrebbe, infatti, rilevare in presenza di una causa soggettiva e/o oggettiva di esclusione della condotta punibile, individuabile nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da elidere il rapporto di causalità tra il soggetto e la condotta (imputabilità soggettiva) e/o la condotta e l’evento (nesso di causalità oggettiva).

Ipotesi nella specie non ricorrenti, trattandosi di adempimenti (omessi) che il deferito avrebbe potuto assolvere usando l’ordinaria diligenza richiesta all’operatore del settore ovvero di eventi il cui verificarsi egli avrebbe potuto evitare mediante un’appropriata organizzazione del lavoro.

Il deferimento, in conclusione, è fondato. La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nel quale l'addebito è stato consumato, pare equa e proporzionata. Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

 - al Signor Pietro Sismo, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- alla Società ASD Cataforio, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

 

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