F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZANFINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL – (nota n. 5779/260 pf17-18 AS/ac del 9.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZANFINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 5779/260 pf17-18 AS/ac del 9.1.2018).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 260 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Corigliano Futsal, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A - Stag. Sport. 16/17.

Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 18 ottobre 2017 al n. 260 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nel termine dell'importo dell'iscrizione di Euro 14.000,00=, della fideiussione bancaria di Euro 25.000,00= e dell'attestazione di pagamento dei tesserati e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 28.11.2017, rilevato che non era pervenuta alcuna memoria difensiva, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor Giuseppe Zanfini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione ai punti A4), A5) e A7) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, rispettivamente l'importo di iscrizione di Euro 14.000,00=, la fideiussione per Euro 25.000,00= e l'attestazione di pagamento tesserati e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

2) la Società ASD FC5 Corigliano Futsal, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il dibattimento. I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Giuseppe Zanfini, 50 (cinquanta) giorni di inibizione; - alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal, ammenda di Euro 1.500.00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

 La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito dell'importo dell'iscrizione di Euro 14.000,00=, del mancato deposito della fideiussione per Euro 25.000,00= e dell'attestazione di pagamento dei tesserati entro il termine dell'11.7.2016, con violazione rispettivamente dei punti A4), A5) e A7) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell’indagine, confluiti nell’attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti; a nulla rilevando la successiva, cessata attività sportiva (fra l'altro relativa alla stagione 2017/2018). I soggetti deferiti, pur avendo estratto copia degli atti, non hanno ritenuto di svolgere attività difensiva né dopo l'avviso di conclusione delle indagini né in vista dell'odierna riunione, nonostante la regolarità della convocazione.

Il Collegio ritiene, pertanto, sulla scorta della versata documentazione e del suo approfondito esame, congruamente e sufficientemente comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti.

La richiesta sanzionatoria di 50 giorni di inibizione a carico del Presidente e legale rappresentante in proprio, Signor Giuseppe Zanfini, individuato sulla base della sottoscrizione del modulo di censimento inviato alla LND-Divisione Calcio a 5 l'11.6.2016, pare equa e proporzionata, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nei quale gli addebiti sono stati consumati. Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata in misura di euro 500,00=, appositamente prevista dal citato C.U. per ciascuna violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie A, Calcio a 5 e, quindi, nel caso di specie, in presenza di tre autonome violazioni, l'ammenda complessiva risulta pari a euro 1.500,00.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Zanfini, 50 (cinquanta) giorni di inibizione;

- alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal, l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento).

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