F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) – (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Il deferimento

Alcuni articoli di stampa quotidiana, risalenti ad aprile 2017, riportavano la notizia che in Campania era stato scoperto un traffico di pratiche false, attraverso le quali si consentiva a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana, che avrebbe consentito loro di tesserarsi per Società di calcio italiane.

Tali articoli riferivano che le indagini erano coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, la quale aveva emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di due persone, a nome Di Maio Michele e Sonda Vanderlei Luis, perché indagate di corruzione, falsità ideologica e materiale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La Procura Federale, avendo appreso il coinvolgimento nei fatti di Società di Calcio a 5 affiliate FIGC e di calciatori naturalizzati e per esse tesserati, ai sensi dell’art. 32 septies CGS acquisiva dal suddetto Tribunale tale ordinanza (datata 7 aprile 2017 ruolo generale 5426/2016 notizie di reato 32/17) e il 30 novembre 2017 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Barbi Angelo, Presidente della ASD Kaos Futsal; Calzolari Marco, Dirigente accompagnatore e Patron della stessa Società; i calciatori Fiuza Luan Felice, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, tutti tesserati per la Società ASD Kaos Futsal; Converso Gianluca, Presidente della ASD Real Rogit; il calciatore Urio Marcelo Henrique, tesserato per la Società ASD Real Rogit; Giannini Carlo, Presidente della ASD Cioli Cogianco Futsal; il calciatore Darelli Giovanni, tesserato per la Società ASD Cioli Cogianco Futsal; Iervolino Antonio, Presidente della ASD Città di Montesilvano; il calciatore Rosa Matias Sebastian, tesserato per la Società ASD Città di Montesilvano; Arduini Cristian, Presidente della ASD Insieme AM Ferentino; il calciatore Corsini Bruno Henrique, tesserato per la Società US Città di Palermo Spa.

Ai Sigg.ri Barbi e Calzolari, veniva contestata la violazione degli artt. 1 bis nn. 1 e 5, 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 7 comma 1 Statuto Federale ed all’art. 40 quinquies n. 5 NOIF, art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 CGS (illecito sportivo), art. 9 comma 1 CGS (associazione finalizzata alla consumazione di illeciti).

Ai calciatori Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Luca, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, Corsini Bruno Henrique veniva contestata la violazione degli artt. 1 bis nn. 1 e 5, 10 comma 2 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 40 quinquies n. 5 NOIF, 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo), 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) CGS.

Ai Sigg.ri Converso Gianluca, Giannini Carlo, Iervolino Antonio e Arduini Cristian veniva contestata la violazione degli artt. 1 bis nn. 1 e 5, 10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 quinquies n. 5 NOIF. Ai calciatori Urio Marcelo Henrique, Darelli Giovanni, Rosa Matias Sebastian veniva contestata la violazione degli artt. 1 bis nn. 1, 3 e 5, 10 comma 2 CGS, 40 quinquies n. 5 NOIF.

Venivano altresì deferite, per i fatti addebitati ai propri rispettivi rappresentanti legali, fatto riferimento al comma 2 dell’art. 4 CGS, le Società ASD Kaos Futsal, ASD Real Rogit, ASD Cioli Cogianco Futsal, ASD Città di Montesilvano, ASD Insieme AM Ferentino.

Il deferimento, erroneamente intitolato “Comunicazione conclusione indagini della Procura Federale”, da ritenersi una semplice svista e/o un errore materiale, che non vizia la sostanza dell’atto, recava le seguenti incolpazioni.

- Barbi Angelo e Calzolari Marco: per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e, quindi, procedere al tesseramento (Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5) dei seguenti calciatori: Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafel, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique; per aver conferito mandato al Sig. Sonda Vanderlei Luis, titolare di agenzia di servizi, di provvedere al disbrigo di ogni pratica di naturalizzazione dei calciatori suddetti, necessaria ed indispensabile al loro tesseramento per la ASD Kaos Futsal (partecipante al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5), corrispondendogli la somma di € 33.580,00, naturalizzazione risultata irregolare per carenza del necessario requisito della residenza dei richiedenti nel territorio comunale, per la mancata acquisizione della necessaria documentazione nelle forme richieste dalla legge, così permettendo il consequenziale tesseramento irregolare ed alterando, quindi, il regolare svolgimento del torneo; per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e, quindi, di procedere al tesseramento.

Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafel, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique: per non aver presentato regolare, idonea documentazione attestante la propria cittadinanza italiana come in ordinanza di applicazione di misura cautelare personale n. 5426/16 R.G. notizia di reato, n. 32/17 Reg. GIP presso il Tribunale di Nola; per aver conferito mandato, in una al Presidente dell’ASD Kaos Futsal Barbi Angelo ed al dirigente nonché Patron della stessa Calzolari Marco, al Sig. Sonda Vanderlei Luis, titolare di agenzia di servizi, per il disbrigo di ogni pratica di naturalizzazione necessaria ed indispensabile per il loro tesseramento con la predetta Società (partecipante al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5), risultata irregolare per carenza e/o falsa documentazione come meglio in O.C.C. GIP presso il Tribunale di Nola; per aver violato con dolo, in solido tra loro e con Barbi Angelo e Calzolari Marco, la normativa CGS, essendosi avvalsi di documentazione irregolare; per non essersi presentati a rendere l’interrogatorio loro deferito dai collaboratori della Procura Federale, sebbene regolarmente convocati, in assenza di qualsivoglia documento giustificativo; per aver con dolo presentato documentazione irregolare, inidonea ad ottenere il regolare tesseramento con l’ASD Kaos Futsal.

ASD Kaos Futsal: per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS per i fatti addebitabili sia al proprio Presidente Barbi Angelo, che al Patron e dirigente accompagnatore Calzolari Marco. Converso Gianluca: per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e quindi procedere al tesseramento (Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5) del calciatore Urio Marcelo Henrique.

Urio Marcello Henrique: per non aver presentato regolare, idonea documentazione attestante la propria cittadinanza italiana come in ordinanza di applicazione di misura cautelare n. 5426/16 R.G. notizia di reato, n. 32/17 Reg. GIP presso il Tribunale di Nola; per non essersi presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli dai collaboratori della Procura Federale, sebbene regolarmente convocato, in assenza di qualsivoglia documento giustificativo; per aver con dolo presentato documentazione irregolare, inidonea ad ottenere il regolare tesseramento con l’ASD Real Rogit.

ASD Real Rogit: per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS per i fatti addebitabili al proprio Presidente Converso Gianluca.

Giannini Carlo: per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e quindi procedere al tesseramento (Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5) del calciatore Darelli Giovanni; per non essersi presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli dai collaboratori della Procura Federale, sebbene regolarmente e ritualmente convocato a mezzo PEC sul sito ufficiale della Società, in assenza di qualsivoglia giustificazione e/o motivazione come da sua nota in atti.

Darelli Giovanni: per non aver presentato regolare, idonea documentazione attestante la propria cittadinanza italiana come in ordinanza di applicazione di misura cautelare personale n. 5426/16 R.G. notizia di reato, n. 32/17 Reg. GIP presso il Tribunale di Nola; per non essersi presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli dai collaboratori della Procura Federale, in assenza di qualsivoglia documento giustificativa; per aver con dolo presentato documentazione irregolare, inidonea ad ottenere il suo regolare tesseramento con l’ASD Cioli Cogianco Futsal.

ASD Cioli Cogianco Futsal: per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS per i fatti addebitabili al proprio Presidente Giannini Carlo.

Iervolino Antonio: per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e quindi procedere al tesseramento (Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5) del calciatore Rosa Matias Sebastian.

Rosa Matias Sebastian: per non aver presentato regolare, idonea documentazione attestante la propria cittadinanza italiana come in ordinanza di applicazione di misura cautelare n. 5426/16 R.G. notizia di reato, n. 32/17 Reg. GIP presso il Tribunale di Nola; per non essersi presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli dai collaboratori della Procura Federale, sebbene regolarmente convocato, in assenza di qualsivoglia documento giustificativo; per aver con dolo presentato documentazione irregolare, inidonea ad ottenere il regolare tesseramento con l’ASD Città di Montesilvano.

ASD Città di Montesilvano: per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS per i fatti addebitabili al proprio Presidente Iervolino Antonio.

Arduini Cristian: per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e quindi procedere al tesseramento (Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5) del calciatore Darelli Giovanni.

ASD Insieme AM Ferentino: per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2 CGS per i fatti addebitabili al proprio Presidente Arduini Cristian.

Corsini Bruno Henrique: per non aver presentato regolare, idonea documentazione attestante la propria cittadinanza italiana come in ordinanza di applicazione di misura cautelare n. 5426/16 R.G. notizia di reato, n. 32/17 Reg. GIP presso il Tribunale di Nola; per aver con dolo presentato documentazione irregolare, inidonea ad ottenere il regolare tesseramento con l’ASD Real Rogit.

Il dibattimento

Nel corso della riunione dell’8 febbraio 2018, la Società ASD Kaos Futsal ed il Sig. Barbi Angelo (Avv. Grassani), nel riportarsi agli scritti difensivi, hanno eccepito l’inesistenza della notifica del deferimento e dell’avviso di convocazione al Sig. Calzolari, nonché a sette dei calciatori deferiti ed hanno pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità del deferimento; hanno formulato istanza di estromissione del Sig. Barbi Angelo, quale Presidente della ASD Kaos Futsal, in quanto la Società era stata deferita per responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 CGS) e non per responsabilità diretta ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; infine, hanno escluso la sussistenza dell’illecito e della relativa associazione, non solo per mancanza in sé di entrambe le violazioni, ma anche per il fatto che il deferimento non era stato notificato né al Calzolari, né ai calciatori tesserati per la ASD Kaos Futsal, che non erano pertanto parti del procedimento, con conseguente venir meno della detta asserita associazione.

Il Sig. Naibo Turmena Luis Felipe (Avv. Palombi) si è associato alle eccezioni sollevate dalla Società ASD Kaos Futsal e dal Sig. Barbi Angelo, al pari della Società ASD Real Rogit e del Sig. Converso Gianluca (Avv. Bruno).

Il Sig. Urio Marcelo Henrique, comparso personalmente ed assistito dal proprio difensore (Avv. Bartolomeo), si è riportato allo scritto difensivo ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate; altrettanto ha fatto il Sig. Corsini Bruno Henrique (Avv. Andreozzi), che ha illustrato verbalmente le memorie depositate ed ha concluso per il proscioglimento, contestando la richiesta sanzionatoria della Procura Federale.

Quest’ultima (Dr. Scarpa) si è riportata al deferimento, chiedendone l’accoglimento; si è rimessa alle valutazioni di questo Tribunale in merito alle eccezioni sollevate in aula dai deferiti; ha comunque formulato istanza sanzionatoria nei confronti del solo Sig. Corsini Bruno Henrique, da applicarsi nella misura della squalifica di anni 1 (uno) e dell’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

Non ha presentato scritti a difesa, né è comparso alla riunione, il Sig. Arduini Cristian, in proprio e quale Presidente della Società ASD Insieme AM Ferentino. Nel corso della riunione è comparso l’Avv. Marco Checcucci, il quale ha eccepito la nullità delle notifiche nei confronti di sette calciatori, che ha dichiarato di rappresentare.

Il deferimento è stato trattenuto in decisione limitatamente alle eccezioni preliminari e pregiudiziali al merito.

La decisione sulle preliminari

Il Tribunale Federale Nazionale, riunito in Camera di Consiglio:

verificato che il deferimento e l’invito a comparire alla riunione hanno raggiunto i sigg.ri Barbi Angelo, Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, Società ASD Kronos Futsal, Converso Gianluca, Urio Marcelo Henrique,Società ASD Real Rogit, Rosa Matias Sebastian, Arduini Cristian, Società ASD Insieme AM Ferentino, Corsini Bruno Henrique; verificato altresì che gli atti suddetti non hanno raggiunto i sigg.ri Calzolari Marco (omessa notifica del deferimento), Giannini Carlo, Darelli Giovanni, Società ASD Cioli Cogianco Futsal;

verificato infine che Iervolino Antonio e la ASD Città di Montesilvano erano stati raggiunti dal deferimento, ma non dall’invito a comparire;

a scioglimento della riserva, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 42/TFN, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di Calzolari Marco, nella qualità di Dirigente accompagnatore e Patron della Società ASD Kaos Futsal, a motivo della inesistenza della notifica dell’atto di deferimento, nonché nei confronti di Giannini Carlo, Darelli Giovanni, ASD Cioli Cogianco Futsal, a motivo della loro accertata irreperibilità; ha mandato alla Procura Federale di comunicare a questo Tribunale entro e non oltre il termine di gg. 5 (cinque) dalla pubblicazione dell’ordinanza l’attuale residenza di Iervolino Antonio, quale Presidente della ASD Città di Montesilvano, unitamente all’attuale sede sociale o ufficio per la corrispondenza della Società ASD Città di Montesilvano; ha disposto il rigetto delle ulteriori eccezioni, riservata la motivazione alla definitiva decisione del merito, afferente anche la posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique, che è stato l’unico destinatario della richiesta di sanzioni da parte della Procura Federale; ha rinviato per la prosecuzione del dibattimento all’udienza odierna, dando mandato alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare il provvedimento alle parti costituite.

Il dibattimento

In apertura della riunione odierna, di rinvio dall’8 febbraio 2018, è stata data lettura dell’istanza dell’Avv. Andreozzi, nella qualità di difensore del calciatore Corsini Bruno Henrique, già costituitosi nella riunione dell’8 febbraio 2018, di rinvio del dibattimento a motivo del proprio impedimento a comparire per le avverse condizioni atmosferiche; a tale istanza, recante l’ulteriore e subordinata richiesta di partecipazione alla presente riunione attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici ai sensi dell’art. 34 comma 10 CGS, è stata allegata la comunicazione di cancellazione del biglietto ferroviario, acquistato dall’istante per la tratta Milano – Roma delle ore 11.24 del 27 febbraio.

Questo Tribunale, ritenuta nella descritta situazione la sussistenza in capo al deferito del legittimo impedimento a comparire, accoglie l’istanza e, per l’effetto, soccorrendo la fattispecie di cui agli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 comma 5 lettera D) CGS CONI, dispone il rinvio ad altra data della presente riunione limitatamente alla posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique.

Nel prosieguo della riunione, è comparsa la Procura Federale (Avv. Di Maio), la quale ha preliminarmente dichiarato di aver informato questo Tribunale con nota del 16 febbraio 2018 di non essere venuta a conoscenza dell’attuale indirizzo di Iervolino Antonio e, nel contempo, di aver verificato la cessazione dell’attività della Società ASD Città di Montesilvano; ha dedotto che la richiesta di patteggiamento avanzata ai sensi dell’art. 23 CGS dal deferito Converso Gianluca, Presidente della Società ASD Real Rogit, non aveva avuto seguito, per cui doveva ritenersi rinunciata. Ha illustrato il deferimento, di cui ne ha chiesto l’integrale accoglimento, fatta eccezione per Iervolino Antonio e Società ASD Città di Montesilvano, in una alle seguenti sanzioni:

calciatore Rosa Matias Sebastian: squalifica anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila); Società ASD Real Rogit: punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’attuale campionato di competenza ed ammenda di € 1.000,00 (euro mille); Converso Gianluca: (Presidente ASD Real Rogit) inibizione mesi 3 (tre) ed ammenda di € 1.000,00 (euro mille); calciatore Urio Marcelo Henrique: squalifica di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila); Società ASD Kaos Futsal Ferrara: retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza; Barbi Angelo (Presidente ASD Kaos Futsal) inibizione anni 3 (tre) ed ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila); calciatori Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique: per ciascuno squalifica anni 3 (tre) ed ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila); Società ASD Insieme AM Ferentino: punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’attuale campionato di competenza ed ammenda di € 1.000,00 (euro mille); Arduini Cristian (Presidente ASD Insieme AM Ferentino): inibizione mesi 3 (tre) ed ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Sono altresì comparsi la Società ASD Kaos Futsal e Barbi Angelo (Avv. Grassani); la Società ASD Real Rogit e Converso Gianluca (Avv. Bartolomei in sostituzione dell’Avv. Bruno); Naibo Turmena Luis Felipe (Avv. Palombi); Urio Marcelo Henrique (Avv. Bartolomeo); Rosa Matia Sebastian (Avv. Pasqui); Fortuna De Lemos Tiago, Ciavotela Do Amaral Rafael, Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Baroni Lucas, Figliero Da Silva Oedro Henrique, Neuhas Garzia Mateus (Avv. Checcucci).

I difensori dei deferiti, ad esclusione dell’Avv. Checcucci che non ha presentato memorie, si sono riportati ai propri scritti difensivi, già depositati in relazione alla riunione dell’8 febbraio 2018 ed hanno concluso per l’improcedibilità del deferimento e, comunque, per il suo rigetto.

L’Avv. Palombi ha eccepito che il proprio assistito non aveva ricevuto dalla Procura Federale la notifica della Comunicazione di Conclusioni Indagini (CCI) perché inviata presso la Società ASD Kaos Futsal, con la quale il calciatore non aveva alcun rapporto di tesseramento.

L’Avv. Checcucci ha eccepito per tutti i propri assistiti il medesimo vizio di cui sopra, maturato per l’identica ragione (inesistenza del tesseramento in favore della Società ASD Kaos Futsal).

L’Avv. Grassani ha ripercorso le tesi difensive della memoria; ha eccepito l’inesistenza dell’illecito sportivo, non riconducibile ai propri assistiti; ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

L’Avv. Bartolomei e l’Avv. Pasqui hanno reiterato le eccezioni di improcedibilità del deferimento; l’Avv. Pasqui, in particolare, ha evidenziato la mancata notifica al proprio assistito della Comunicazione di Conclusione Indagini (CCI), con conseguente violazione dell’art. 32 ter e quinquies CGS; ha aggiunto che il calciatore da lei assistito non aveva ricevuto alcuna convocazione a comparire innanzi la Procura Federale; ha chiesto di effettuare il deposito di documenti, trovando l’opposizione della Procura Federale, che ne ha eccepito la tardività. Nessun altro deferito ha depositato scritti a difesa e/o è comparso alla riunione.

La decisione di merito

La Procura Federale ha dato atto di non aver potuto reperire il nuovo recapito di Iervolino Antonio, dovendo così confermare l’indirizzario già noto, tale da rendere lo Iervolino di fatto irreperibile; di conseguenza, deve essere dichiarata nei confronti dello Iervolino la improcedibilità del deferimento; stessa improcedibilità va dichiarata per la Società ASD Città di Montesilvano a causa della cessazione dell’attività, che è stata eccepita dall’Avv. Pasqui, confermata dalla Procura Federale e documentalmente accertata (Anagrafe Federale) in corso di dibattimento.

Non è ammessa la produzione documentale proveniente dall’Avv. Pasqui, perché non rispettosa dei termini di cui all’art. 30 comma 10 CGS (opposizione della Procura Federale).

Appare necessario precisare che nessuno dei calciatori deferiti risulta destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare, come invece sembra leggersi nel deferimento e che il procedimento penale presso il Tribunale di Nola ha coinvolto 113 indagati, compresi gli attuali deferiti, tutti per gli stessi fatti oggetto del presente procedimento.

Vanno pertanto esaminate le seguenti residue posizioni.

Trattasi dei Sigg.ri Barbi Angelo, Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, Società ASD Kronos Futsal, Converso Gianluca, Urio Marcelo Henrique, Società ASD Real Rogit, Rosa Matias Sebastiani, Arduini Cristian, Società ASD Insieme AM Ferentino, nei confronti dei quali si osserva quanto d’appresso.

L’eccezione della ASD Kaos Futsal, fatta propria dal suo Presidente Barbi Angelo, sulla improcedibilità del deferimento perché contestato dalla Procura Federale in relazione al comma 2 dell’art. 4 CGS e non anche al comma 1 dello stesso articolo, non ha pregio.

Infatti, se è vero che il deferimento ha fatto riferimento al detto comma 2 (responsabilità oggettiva, che non può riguardare il Presidente Barbi, ma semmai il dirigente Calzolari ed i calciatori tesserati per la Società ASD Kaos Futsal), è altrettanto vero che l’inciso “per i fatti di cui sopra, addebitabili sia al proprio Presidente Sig. Barbi Angelo che al proprio Patron e Dirigente accompagnatore Sig. Calzolari Marco”, che si legge nel deferimento, lascia chiaramente intendere che l’omesso riferimento al comma 1 dell’art. 4 CGS costituisce una semplice omissione o meglio un mero errore materiale, che non vizia la sostanza della incolpazione.

Dagli scritti difensivi dei sigg.ri Barbi Angelo, Rosa Matia Sebastian, Urio Marcelo Henrique e Naibo Turmena Luis Felipe, si evince che era stato affidato al Sig. Luis Vanderlei Sonda lo svolgimento di pratiche amministrative ai fini dell’ottenimento della certificazione della cittadinanza italiana in capo ai calciatori Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Luca, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, Urio Marcelo Henrique, Rosa Matias Sebastiani, che – ove ottenuta – avrebbe consentito loro di tesserarsi in Italia (condizione avveratasi).

Da tali scritti difensivi ed in particolare da quello del Sig. Barbi Angelo, emerge che il Sig. Luis Vanderlei Sonda, titolare dell’Agenzia “Interamna International” con sede in Terni, era ritenuta persona assai affidabile, ben conosciuta in tutto il settore riconducibile al Calcio a 5; a costui era stata affidata dalla Società ASD Kaos Futsal la pratica relativa ad otto calciatori extracomunitari in predicato di essere tesserati per detta Società.

Negli atti del procedimento penale presso il Tribunale di Nola, dove risulta indagato (anche) il Sonda Vanderlei Luis e, più in particolare, nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti del predetto, resa il 3 aprile 2017 (n. 5426/16 R.G. notizie di reato, n. 32/17 R.G. GIP), si legge che il Sonda si era “fatto carico di indirizzare al Comune di Rusciano le richieste di cittadinanza avanzate nell’interesse di soggetti, per conto dei quali agiva in funzione di intermediario, nella consapevolezza della insussistenza del prescritto requisito della residenza degli istanti sul territorio comunale e della irregolarità o incompletezza della documentazione prodotta”; e che “l’azione delittuosa dell’indagato, concretatasi nel presentare le istanze relative al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (…) costituisce indubbiamente atto diretto a procurare l’ingresso illegale, per la idoneità ad inserirsi – costituendone elemento – nella sequenza del procedimento amministrativo culminante col rilascio della cittadinanza. (…) La perquisizione informatica delegata dalla Procura di Terni e l’analisi dei documenti contabili rinvenuti nei dispositivi informatici in uso al Sonda Vanderlei (prosegue l’ordinanza), documentano che, fra i clienti dell’agenzia di cui l’indagato è titolare, figura la squadra del Kaos Futsal di Ferrara”, che aveva “incaricato delle pratiche di naturalizzazione dei giocatori di origine brasiliana, selezionati da propri osservatori direttamente in Brasile, al Sonda Vanderlei Luis, titolare della agenzia Interamna” (virgolettato in corsivo il testo letterale dell’ordinanza).

Tutti i calciatori sopra menzionati si sono avvalsi delle prestazioni del Sonda per ottenere detta nazionalità italiana, per cui può ragionevolmente ritenersi a loro carico la sussistenza dell’illecito sportivo di cui agli artt. 7 e 9 CGS, in quanto, avendo partecipato a gare ufficiali in forza di un tesseramento ottenuto sulla base del requisito della nazionalità italiana, che era stato conseguito in maniera fraudolenta, ne avevano comunque compromesso la regolarità, a prescindere dal risultato conseguito sul campo. Compartecipe dell’illecito deve altresì ritenersi lo stesso Barbi Angelo, che, come Presidente della Società ASD Kaos Futsal, che anche in passato si era rivolto al Sonda per le medesime problematiche oggetto dell’attuale deferimento, non poteva ignorare l’esistenza delle gravi irregolarità finalizzate al rilascio dei certificati di nazionalità, senza neppure avvertire la necessità di seguirne l’iter e di attenzionare tra le tante la singolare circostanza che i calciatori d’interesse della Società erano tutti residenti nel Comune di Rusciano in provincia di Napoli, dove erano state portate a compimento le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana, avviate dal Sonda ed eseguite dall’Ufficiale di Stato Civile di quel Comune, anch’egli indagato al pari del Sonda e sottoposto con quest’ultimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari (perché - si legge nella richiamata ordinanza - aveva formato “atti pubblici nell’esercizio delle sue funzioni e, specificamente, provvedendo alla iscrizione nel registro anagrafico del Comune di Rusciano dell’atto di nascita e, nel registro informatico di cittadinanza, del nominativo di soggetti che avevano avanzato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa iscrizione nelle liste anagrafiche comunali, benché le rispettive istanze dovessero essere dichiarate inammissibili o comunque richiedessero adeguate integrazioni istruttorie” (virgolettato ed in corsivo il testo letterale dell’ordinanza di cui sopra).

Applicando al caso in esame il principio stabilito da questa Giustizia Sportiva, che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (Corte Giustizia Federale, in C.U. FIGC 19 settembre 2011 n. 47/CGF), appare configurarsi nella persona del Barbi e degli otto calciatori tesserati (o interessati a tesserarsi) per la Società ASD Kaos Futsal la duplice fattispecie degli artt. 7 e 9 CGS, trattandosi di più soggetti, associati o quantomeno collegati tra loro allo scopo di commettere l’illecito. In questa ottica, il deferimento deve essere accolto, con le consequenziali sanzioni di cui alla parte dispositiva, da comminarsi ai sensi degli artt. 7, 9 e 19 commi h) ed i) CGS, assorbita ogni altra violazione contestata ai deferiti dalla Procura Federale, ivi compresa quella riferita all’art. 1 bis comma 3 CGS (inosservanza dell’obbligo di presentarsi, se convocati, dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva). Tornando alle memorie difensive in atti e, più particolarmente, agli eccepiti vizi del procedimento, questo Tribunale osserva quanto segue.

Il Sig. Urio Marcelo Henrique ha dedotto l’improcedibilità e/o la nullità del deferimento per omessa notifica dell’avviso di Conclusioni delle Indagini, che era stato inviato al deferito presso la Società ASD Real Rogit, dove egli era risultato irreperibile; ha aggiunto, nel merito, che aveva incaricato l’agenzia del Sonda di occuparsi della sua pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana perché non era a conoscenza della legge e che non aveva risposto alla convocazione della Procura Federale in quanto, in quel periodo, aveva fatto ritorno in Brasile.

Va osservato che l’Urio, essendosi costituito ritualmente nel procedimento ed avendo trattando il merito del deferimento, ha sanato l’asserito vizio e che, essendosi rivolto al Sonda sulla falsa attestazione di essere residente nel Comune di Rusciano, si era reso compartecipe dell’illecito; il deposito da parte dell’Urio di copia dei biglietti aerei comprovanti il suo viaggio in Brasile, non costituiscono ragione sufficiente per giustificare la violazione dell’art. 1 bis comma 3 CGS, non avendo il deferito provato di aver comunicato alla Procura Federale, in proprio o a mezzo di propri incaricati, la sua impossibilità a comparire.

Il Sig. Naibo Turmena Luis Felipe ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o la irricevibilità del deferimento per violazione del termine perentorio di cui all’art. 32 ter CGS; nel merito, ha chiesto il proscioglimento, previa declaratoria di infondatezza del deferimento per inesistenza delle violazioni contestate, anche in ordine alla mancata risposta del deferito alla convocazione della Procura Federale. Secondo l’ormai sedimentato indirizzo degli Organi di Giustizia Sportiva il termine richiamato dal deferito è di natura ordinatoria, sicché l’eccezione è infondata; nel merito, le ragioni difensive del deferito non sono suscettibili di accoglimento, avendo il Naibo comunque partecipato all’illecito e, nel contempo, non avendo giustificato agli inquirenti la mancata risposta alla convocazione di quest’ultimi.

L’Avv. Checcucci ha anch’egli eccepito l’improcedibilità del deferimento intimato ai calciatori da lui assistiti, in quanto costoro - a dire del difensore - non erano stati notificati né del deferimento, né della Comunicazione di Conclusione Indagini e neppure dell’avviso a comparire alla riunione (CCI).

Al riguardo si osserva che il suddetto difensore, già presente seppur informalmente alla riunione dell’8 febbraio 2018, era a perfetta conoscenza dei fatti e che, essendo stato investito del rinvio del dibattimento alla riunione odierna, ben poteva usufruire dei termini di cui all’art. 30 comma 10 CGS per richiedere copia degli atti o prenderne comunque visione e presentare nel contempo memorie. La duplice presenza nel dibattimento del difensore e, per esso, dei calciatori rappresentati per delega, e quindi la conoscenza delle incolpazioni e dell’invito a comparire alla riunione, in una alla mancata fruizione dei termini suddetti, rende ininfluenti gli eccepiti vizi del procedimento, di fatto sanati, non essendosi verificato, in questo come in ogni altro caso d’interesse del presente procedimento, un pregiudizio al diritto di difesa dei deferiti.

Il Sig. Converso Gianluca, in proprio e quale Presidente della ASD Real Rogit, ha dedotto che la Società aveva tesserato il calciatore Urio Marcelo Henrique perché costui, all’atto del tesseramento, le aveva fornito in originale tutti i documenti necessari provenienti dal Comune di Rusciano, unitamente alla dichiarazione di non essere stato mai tesserato in squadra straniera; siffatta documentazione era stata inviata dalla Società ai competenti Uffici FIGC contestualmente alla richiesta di tesseramento, sicché alcuna ulteriore attività doveva essere svolta dalla Società e dal suo Presidente, sui quali non sussisteva il potere (e/o l’obbligo giuridico) di sindacare la veridicità dei documenti provenienti dal Comune di Rusciano ed esibiti dal calciatore.

L’assunto è parzialmente fondato. Infatti, se da un lato può verosimilmente escludersi la compartecipazione della Società e del suo legale rappresentante all’illecito di cui trattasi, dall’altro è indubbio che la Società si era avvalsa delle prestazioni di un calciatore che era in posizione irregolare e che, come tale, aveva alterato o comunque poteva alterare il regolare svolgimento delle gare disputate dal tesserato. Le incolpazioni possono così essere derubricate, sicché i deferiti vanno sanzionati solo in relazione agli artt. 1 bis CGS. Il Sig. Angelo Barbi e la Società ASD Kaos Futsal, riassunti i fatti, hanno dedotto l’insussistenza delle violazioni loro contestate in relazione agli artt. 7 e 9 CGS, l’assoluta assenza dell’elemento psicologico del dolo necessario per configurare le suddette violazioni, l’insussistenza della condotta omissiva ipotizzata dalla Procura Federale.

Hanno concluso per il rigetto del deferimento e per il loro conseguente proscioglimento. L’assunto del Barbi è infondato. Costui, sentito dalla Procura Federale, aveva confermato che l’allenatore dell’epoca gli aveva segnalato i nominativi di calciatori brasiliani, uno il Rosa Maria Sebastian, argentino, che possedevano i requisiti per essere naturalizzati in Italia, in quanto avevano avi di origine italiana e che l’agenzia del Sonda era stata incaricata di curare le pratiche per la naturalizzazione. Era il Sonda che, una volta che i calciatori avevano ottenuto la cittadinanza, glielo comunicava, come faceva anche per le pratiche che invece si inceppavano e che non potevano essere concluse con esito positivo.

Ha aggiunto (e comprovato) che la Società aveva corrisposto al Sonda il compenso che quest’ultimo aveva richiesto e che si era concretizzato nella somma di € 33.580,00. Tuttavia non poteva, né doveva, sfuggire al Barbi che tutti i calciatori richiedenti le certificazioni avevano allegato alla domanda di naturalizzazione una documentazione assolutamente inidonea al raggiungimento dello scopo, tanto è vero che il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola aveva tra l’altro riscontrato: la carenza del necessario prerequisito della residenza nel territorio comunale dei richiedenti la naturalizzazione; la mancata acquisizione della documentazione nelle forme richieste dalla legge, funzionale a consentire la ricostruzione genealogica dei richiedenti; nonché ed inoltre, l’apposizione, su alcune delle istanze, di marche da bollo contraffatte.

Ebbene, la circostanza che il Barbi, quale Presidente della Società ASD Kaos Futsal da circa otto/nove anni (dopo esserne stato qualificato dirigente per undici/dodici anni), aveva affidato la pratica al Sonda quasi a volersene disinteressare, mancando di esercitare sulla delicata operazione destinata a consentire il tesseramento di numerosi calciatori il dovuto controllo, denota oltre ogni dubbio che il Barbi stesso fosse a conoscenza che si trattava di raggiungere lo scopo eludendo la legge; pertanto, egli è compartecipe del consumato illecito sportivo, che, ove visto con l’occhio del diritto statuale, costituisce atto diretto a procurare l’ingresso illegale di persone nel territorio nazionale. Tanto basta per configurare tra la Società ASD Kaos Futsal, il Barbi ed i calciatori Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique, Urio Marcelo Henrique e Rosa Matias Sebastian una sorta di societas scelerum, pienamente rientrante nella fattispecie dell’art. 9 CGS. In conclusione, questo Tribunale, accolto nel merito il deferimento, ritiene tuttavia equo sanzionare i deferiti in misura inferiore al chiesto, rendendo la mitigata pena proporzionale al fatto, a ciò facultizzato dall’art. 16 comma 1 CGS, precisandosi nel contempo che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica va inflitta, seppur con diversa intensità, alle Società coinvolte nel presente caso con riferimento al campionato di competenza della prima squadra della stagione in corso, perché i calciatori di cui trattasi sono stati utilizzati nelle gare disputate dalla prima squadra e non in quelle di altre rappresentative delle Società ed in quanto la oggettiva rilevanza delle accertate violazioni rende applicabile il principio della maggiore afflittività della pena, che così appare rispettato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare così gradatamente provvede:

1°) dichiara il deferimento improcedibile nei confronti di Calzolari Marco, Giannini Carlo, Darelli Giovanni, ASD Cioli Cogianco Futsal, Iervolino Antonio, Società ASD Città di Montesilvano;

2°) dispone lo stralcio della posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique, in relazione alla quale rinvia il procedimento per la discussione alla riunione del 19 aprile 2018, ore 15.00, con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 comma 5 lettera D) CGS CONI, mandando alla Segreteria di questo Tribunale di dare avviso alla parte;

3°) accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, visti gli artt. 7 e 9 CGS, assorbito ogni altro capo di incolpazione, infligge a:

a) Barbi Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5) l’inibizione di anni 2 (due) e l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila);

d) Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garzia Mateus, Figliero Da Silva Oedro Henrique, tutti calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società ASD Kaos Futsal, Urio Marcelo Henrique, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Real Rogit, Rosa Matias Sebastian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD Città di Montesilvano, per ciascuno di loro la squalifica di anni 1 (uno);

e) Converso Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Rogit, l’inibizione di gg. 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 CGS;

f) Arduini Cristian, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Insieme AM Ferentino, l’inibizione di gg. 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 CGS;

g) Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia C a 5) ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 8.000,00 (euro ottomila) in relazione all’art. 18 comma 1 inciso B) CGS;

h) Società ASD Real Rogit ai sensi degli art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ai sensi dell’art. 18 comma 1 inciso B) CGS;

i) Società ASD Insieme AM Ferentino ai sensi degli art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ai sensi dell’art. 18 comma 1 inciso B) CGS.

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