F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FOLCO BRUNO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Isola Liri Srl), SOCIETÀ AC ISOLA LIRI SRL – (nota n. 5368/279 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.12.17).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FOLCO BRUNO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Isola Liri Srl), SOCIETÀ AC ISOLA LIRI SRL - (nota n. 5368/279 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.12.17).

Il deferimento

Con nota Prot. 5368/279pf17-18/GC/GP/ma del 18 dicembre 2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Bruno Di Folco, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della AC Isola Liri e la Società AC Isola Liri Srl, per rispondere:

- il Sig. Bruno Di Folco, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 01.08.2015, un accordo economico con il Sig. Angelo Casalese, all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Preparatore Atletico della Prima squadra della citata Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone H, contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di €. 12.600,00 da corrispondersi in n. 10 rate) di importo superiore a quello massimo pari ad €. 10.000,00 annui, come fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00 (…)”;

- la Società AC Isola Liri Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Angelo Casalese. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 1°.3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Bruno DI FOLCO e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la AC Isola Liri Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Si premette, come riportato nell’atto di deferimento, che per i fatti ascritti al Sig. Angelo Casalese, in quanto all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 54.459) e tesserato per la Società AC Isola Liri Srl, si è proceduto, con separato provvedimento, al deferimento innanzi al competente Organo Giudicante.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 25/06/2017 con cui il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmetteva, alla Procura federale, gli atti della controversia introdotta con ricorso del 20/09/2016 n. 49/67 da Casalese Angelo che, dedotto l’inadempimento della AC Isola Liri Srl, sottrattasi al pagamento della somma di €. 12.600,00 prevista dall’accordo intervenuto il 1° agosto 2015, per usufruire delle proprie prestazioni quale preparatore atletico per la stagione sportiva 2015/2016, chiedeva al ridetto C.A. di accertare l’obbligo della Società di corrispondergli quanto pattuito.

All’esito del ricorso, il C.A., con lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo emesso nella riunione del 23.2.2017 (C.U. n. 2/2017), accertava l’obbligo della Società di corrispondere al Casalese la minore somma di €. 10.000,00 oltre €. 100,00 per interessi, avendo in tali limiti contenuto la domanda in osservanza di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione, come riportato nell’atto di deferimento, “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00 (…)”.

Dall’accordo versato in atti, la cui sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società non è stata disconosciuta, è dato desumere che per la stagione sportiva 2015-2016 le parti abbiano stabilito in €. 12.600,00 il premio di tesseramento, oltre un rimborso spese nei limiti di cui al cit. C.U. n. 1/2015, un premio “Salvezza” ed un premio “Vittoria campionato”. Il modello di accordo predisposto dalla LND, prevede una netta separazione tra il premio di tesseramento ed il rimborso spese. Tale circostanza induce a non ritenere verosimile, per quanto qui rileva, come sostenuto dal Casalese nella memoria fatta pervenire alla Procura, versata in atti, che le parti abbiano inteso ricomprendere nell’importo di €. 12.600,00 anche le eventuali spese.

Ed invero, il modello di accordo predisposto dalla LND, cui le Società ed i tesserati devono attenersi, prevede una chiara distinzione tra il premio di tesseramento ed il rimborso spese, con l’evidente fine di evitare accordi elusivi del limite includendo nel premio di tesseramento anche presunti rimborsi non meglio specificati, la cui previsione, come detto, va tenuta distinta dal premio. In definitiva, anche in assenza di deduzioni contrarie da parte degli odierni deferiti, risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig. Bruno Di Folco, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della AC Isola Liri, il cui comportamento costituisce violazione dei Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 3 principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis co.1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D.. Per quanto emerso, la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS del comportamento ascritto al Sig. Bruno Di Folco, suo legale rappresentante al momento dei fatti contestati, ed a titolo di responsabilità oggettiva ex comma 2, art. cit. per i fatti ascritti al suo tesserato Sig. Angelo Casalese. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Bruno Di Folco, inibizione di mesi 2 (due);

- per la AC Isola Liri Srl, ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it