F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANTONIO BERARDO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 1bis, comma 5 CGS per la Società ASD ARL Città Di Giulianova 1924), SOCIETÀ ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 – (nota n. 5451/290 pf 17-18 GC/GP/ma del 20.12.17).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANTONIO BERARDO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 1bis, comma 5 CGS per la Società ASD ARL Città Di Giulianova 1924), SOCIETÀ ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 5451/290 pf 17-18 GC/GP/ma del 20.12.17).

Il deferimento

Con nota Prot. 5451/290pf17-18/GC/GP/ma del 20 dicembre 2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Berardo D’Antonio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, co. 5, del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale (rappresentanza e potere di firma) nell’interesse e per conto della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924 e la Società A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, per rispondere:

- il Sig. Berardo D’Antonio, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 18.09.2015 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con il Sig. Andrea Scarpantoni, all’epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Juniores Nazionale della citata Società partecipante al Campionato “Juniores Nazionale”, contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di € 4.050,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 3.000,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D. secondo cui “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: (…) - - Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00 (…)”;

- la Società A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Andrea Scarpantoni.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 1°.3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Berardo D’ANTONIO e dell’ammenda di €. 900,00 (novecento/00) per la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Si premette, come riportato nell’atto di deferimento, che per i fatti ascritti al Sig. Andrea Scarpantoni, in quanto all’epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 52.652) e tesserato per la Società deferita, si è proceduto al deferimento innanzi al competente Organo Giudicante con separato provvedimento.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 25/06/2017 con cui il C.A. presso la L.N.D. trasmetteva, alla Procura federale, gli atti della controversia introdotta con ricorso del 9/6/2016 da Andrea Scarpantoni il quale, dedotto l’inadempimento della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, sottrattasi al pagamento della somma di €. 3.150,00 quale saldo del premio di tesseramento di complessivi €. 4.050,00 previsto dall’accordo intervenuto il 18.9.2015 per usufruire delle proprie prestazioni quale allenatore per la conduzione tecnica della squadra juniores, partecipante al campionato nazionale per la stagione sportiva 2015/2016, chiedeva al ridetto C.A. di accertare l’obbligo della Società al pagamento del residuo premio pattuito. All’esito del ricorso il C.A., con lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo emesso nella riunione dell’11.1.2017 (C.U. n. 1/2017), accertava l’obbligo della Società nei confronti del ridetto tesserato per la minore somma di €. 2.100,00 oltre €. 6,00 per interessi, avendo in tali limiti contenuto la domanda in osservanza di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione, come riportato nell’atto di deferimento, “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: (…) - - Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00 (…)”. Costituisce circostanza acquisita e pacifica che il 18.9.2015 il Sig. Berardo D’Antonio, per la Società, ed il Sig. Andrea Scarpantoni, quale Allenatore, abbiano sottoscritto l’accordo versato in atti, da cui è dato desumere che per la stagione sportiva 2015-2016 i ridetti abbiano stabilito in €. 4.050,00 il premio di tesseramento per la s.s. 2015-2016 con riferimento all’affidamento al secondo, quale Allenatore, della conduzione tecnica della squadra juniores partecipante al campionato nazionale di categoria. A tale proposito, pur dato atto della memoria difensiva inviata alla Procura federale dal D’Antonio, giova rilevare che l’errore dallo stesso dichiarato, in ordine alla riferibilità del premio massimo consentito dalla qualifica dello Scarpantoni (Allenatore UEFA B legittimato alla conduzione tecnica di squadre partecipanti al campionato Interregionale), piuttosto che alla squadra di cui gli veniva affidata la conduzione tecnica, non vale a mandarlo esente da responsabilità, stante il chiaro tenore letterale del C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. che fa riferimento esclusivo al campionato cui la squadra partecipa, piuttosto che alla qualifica dei soggetti cui ne viene affidata la conduzione tecnica. In definitiva, risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig. Berardo D’Antonio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, co. 5, del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale (rappresentanza e potere di firma) nell’interesse e per conto della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, il cui comportamento costituisce violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis co.1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D. Per quanto emerso, la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, che pure ha cessato l’attività al 30.6.2017, ma risulta ancora affiliata, risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS del comportamento ascritto al Sig. Berardo D’Antonio, ed a titolo di responsabilità oggettiva ex comma 2, art. cit. per i fatti ascritti al suo tesserato Andrea Scarpantoni. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Berardo D’Antonio, inibizione di mesi 2 (due);

- per la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924 ammenda di €. 900,00 (Euro novecento/00).

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