F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) – (nota n. 6023/87pf17-18/GC/GP/ma del 15.01.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) - (nota n. 6023/87pf17-18/GC/GP/ma del 15.01.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 15 gennaio 2018, ha deferito a questo Tribunale il calciatore Emanuele Alborghetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2 aprile 2000, tesserato quale giovane di serie per la Società US Albinoleffe Srl con vincolo pluriennale sottoscritto il 16 aprile 2014 scadenza 2020, in quanto:

- non rispondeva a due convocazioni della predetta Società, inviate il 28 giugno 2017 (lettera raccomandata) ed il 17 luglio successivo (telegramma), per il ritiro precampionato e le visite di idoneità della stagione sportiva 2017 – 2018;

- disertava l’attività di addestramento ed agonistica indetta dalla Società;

- si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale che lo legava alla Società ed effettuava dapprima provini presso la Società di calcio inglese Leeds United, per poi tesserarsi in seguito con la Società svizzera FC Morbio.

È stata, pertanto, contestata al deferito la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 33 comma 2 NOIF.

Il deferimento aveva tratto le mosse dalla denuncia inoltrata il 23/24 luglio 2017 alla Procura Federale dal Presidente della Società UC Albinoleffe Srl, Sig. Gianfranco Andreoletti, il quale riferiva in merito al comportamento del calciatore, conforme alla parte motiva del deferimento, specificando che l’Alborghetti, da informazioni assunte, si stava allenando in Inghilterra con il Leeds United “senza alcuna autorizzazione né dell’odierna denunciante né dei competenti Organi Federali e della Lega, trattandosi di calciatore impiegato in Rappresentative Nazionali” (virgolettato il testo letterale della denuncia).

Con altra denuncia del 28 luglio 2017, integrativa della prima, la Società per tramite del suo Presidente ribadiva che gli allenamenti dell’Alborghetti presso la Società Leeds United erano da ritenersi certi.

Il deferito in data 14 marzo 2018 ha fatto pervenire a questo Tribunale, per il tramite dei suoi difensori Avv.ti Massimo Diana e Vittorio Rigo, istanza di differimento ad altra data della odierna riunione, istanza motivata dal fatto che soltanto il 13 marzo 2018 egli avrebbe appreso della esistenza di tale riunione, non avendo ricevuto la relativa comunicazione siccome inviatagli ad un indirizzo inesatto; aggiungeva che lo stesso vizio avrebbe colpito l’atto di notifica del deferimento, a lui pertanto del tutto ignoto, con conseguente palese violazione dell’art. 38 comma 8 CGS.

Rappresenta che entrambi gli atti sarebbero stati inviati presso l’abitazione dei genitori (del calciatore) e non nel domicilio da lui eletto presso lo studio dei propri difensori, elezione che egli avrebbe comunicato alla Procura Federale sin dal 27 dicembre 2017 (il deferimento è stato formalizzato il 15 gennaio 2018 e risulta inoltrato all’indirizzo di Via Ronchetti n. 19/F Nembro prov. Bergamo); lo stesso indirizzo è stato utilizzato dal Tribunale per l’avviso di fissazione della presente riunione.

Conclude affinché gli atti del procedimento vengano rimessi alla Procura Federale ai fini della corretta notifica del deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) che si è rimessa alla cognizione del Tribunale in merito alle istanze del deferito ed ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della squalifica del calciatore Emanuele Alborghetti per 4 (quattro) gare ufficiali, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila).

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’istanza dell’Alborghetti, ancorché motivata sulla non conoscenza degli atti, è irricevibile perché trasmessa oltre il termine di cui all’art. 30 comma 10, CGS; essa va pertanto stralciata dal procedimento.

In punto di fatto, risulta dalla versata documentazione che la Procura Federale, in data 5 dicembre 2017, inviava all’incolpato (che all’epoca non aveva ancora eletto domicilio legale ed il cui indirizzo era quello noto di Nembro) la “Comunicazione di Conclusione delle Indagini” (CCI), recante la concessione del termine di giorni 20 (venti) entro il quale presentare memorie e chiedere di essere sentito.

La comunicazione veniva recapitata al Sig. Alborghetti il 12 dicembre 2017.

I venti giorni per la presentazione di memorie ed osservazioni giungevano, dunque, a scadenza il 1 gennaio 2018 (dunque, il 2 gennaio essendo il 1^ festivo).

L’Alborghetti in data 13 gennaio 2018, a mezzo pec dell’Avv. Diana, comunicava alla Procura Federale la propria disponibilità ad essere sentito per i fatti del procedimento ed a concordare con il Procuratore Federale l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS; chiedeva altresì di ricevere copia degli atti del procedimento.

La Procura Federale protocollava la pec il 15 gennaio 2018 (il 13 cadeva di sabato).

Il successivo giorno 20, con pec di pari data, comunicava all’Avv. Doria di non poter accogliere le istanze perché pervenute oltre il termine di venti giorni concesso con la comunicazione di conclusione delle indagini (id est, 2 gennaio 2018).

Lo stesso 15 gennaio 2018, la Procura formalizzava il deferimento.

Il Collegio ritiene il deferimento improcedibile.

Il Sig. Alborghetti ha fatto pervenire l’istanza di audizione nella vigenza del termine di adozione dell’atto di deferimento e prima ancora che questo fosse formalizzato. Ed invero, posto che il termine di venti giorni assegnato dalla Procura per memorie, richieste ed osservazioni era giunto a scadenza il 2 gennaio 2018, è da questa data che devono farsi decorrere i trenta giorni previsti per l’adozione dell’atto finale di deferimento. Il dies ad quem del deferimento giungeva, dunque, a scadenza il 1 febbraio 2018.

Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’Appello Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento.

Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS.

L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale.

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