F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRANCA EMILIANO (qualificatosi Agente di calciatori senza averne titolo), KUZMANOVIC ALEKSANDER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Acireale), ROSSI NICANDRO ANTONIO (Presidente della Società ASD Cassino Calcio 1924), CANDIDO PAOLO (Presidente della Società ASD Praeneste Carchitti), SACCUCCI MARIO (DS della Società ASD Praeneste Carchitti), PALAZZINO GENNARO (Dirigente della Società ASD Praeneste Carchitti), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924, ASD PRAENESTE CARCHITTI – (nota n. 5878/1299 pf 16-17 GP/gb dell’11.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRANCA EMILIANO (qualificatosi Agente di calciatori senza averne titolo), KUZMANOVIC ALEKSANDER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Acireale), ROSSI NICANDRO ANTONIO (Presidente della Società ASD Cassino Calcio 1924), CANDIDO PAOLO (Presidente della Società ASD Praeneste Carchitti), SACCUCCI MARIO (DS della Società ASD Praeneste Carchitti), PALAZZINO GENNARO (Dirigente della Società ASD Praeneste Carchitti), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924, ASD PRAENESTE CARCHITTI - (nota n. 5878/1299 pf 16-17 GP/gb dell’11.1.2018).

Il deferimento

La Procura Federale al termine di una attività di indagine - che aveva preso le mosse da un esposto dei Servizi Sociali di Firenze, inviato al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, avente ad oggetto la convocazione di un minore straniero, seguito dai medesimi Servizi Sociali, affinché partecipasse ad un raduno organizzato dalla Società ASD Atletico Pignataro per i giorni dal 3 al 6 luglio 2017 in Palestrina, provincia di Roma - riteneva che il Sig. Emiliano Branca, persona già sanzionata da questo Tribunale per aver organizzato provini/stage non autorizzati dai competenti organi federali, aveva promosso ed organizzato, in concorso con certo Sig. Audi Zorba, cittadino straniero, una illegittima attività di scouting di giovani calciatori stranieri, provenienti da paesi balcanici.

Tale attività, asseritamente finalizzata a trarre vantaggi economici dalla collocazione di detti calciatori, anche di nazionalità italiana, presso Società affiliate alla FIGC, sarebbe stata svolta nel tempo e nel luogo di cui sopra e pubblicizzata con manifestini che riportavano loghi e denominazioni di Società, arbitrariamente utilizzati.

La procura riteneva, altresì, che il Branca, avvalendosi arbitrariamente della qualifica di agente FIFA senza avere conseguito il titolo di agente calciatori di cui invece si sarebbe si fregiato, avesse svolto a favore della Società ASD Cassino Calcio 1924 la consulenza e la intermediazione per il tesseramento nella corrente stagione sportiva di un calciatore a nome Aleksander Kuzmanovic, il quale, in seguito all’opera del Branca, era stato poi tesserato da detta Società.

La Procura Federale, nel contesto di siffatta indagine, constatava che la Società ASD Praenestre Carchitti, affiliata FIGC Comitato Regionale Lazio, aveva anch’essa organizzato altro provino/stage per giovani calciatori, svoltosi nei giorni dal 6 al 14 luglio 2017 nella stessa località del precedente stage e che il tutto sarebbe ancora una volta avvenuto in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti.

Nel mentre al primo provino aveva collaborato con il Branca anche il Sig. Alessandro Cruciani, persona tesserata in qualità di allenatore, nel secondo stage avevano avuto ruolo i Sigg.ri Paolo Candido, Mario Saccucci e Gennaro Palazzino, rispettivamente presidente il primo, direttore sportivo il secondo, dirigente il terzo della ASD Praenestre Carchitti.

A fronte di ciò, la Procura Federale, con atto datato 11 gennaio 2018, deferiva a questo Tribunale i soggetti di cui sopra con le seguenti incolpazioni:

1) Branca Emiliano, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica ed al punto 2.6 del CU n. 1, datato 1.7.2017, stagione sportiva 2017-2018;

2) Candido Paolo, Saccucci Mario, Palazzino Gennaro, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica ed al punto 2.6 del CU n. 1 del 1°.7.2017 stagione sportiva 2017-2018;

3) ASD Praenestre Carchitti, per responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Venivano, altresì, deferiti:

4) il calciatore Kuzmanovic Aleksander, tesserato con la Società ASD Cassino Calcio, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione agli artt. 5 comma 1 e 27 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori;

5) il Sig. Rossi Nicandro Antonio, presidente e legale rappresentante della Società ASD Cassino Calcio Srl, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 5 comma 1 e 27 comma 1 del Regolamento Agenti calciatori;

6) la Società ASD Cassino Calcio 1924, per responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e per i deferiti, Branca Emiliano, Rossi Nicandro Antonio, Kuzmanovic Aleksander e ASD Cassino Calcio 1924, l’Avv. Michele Cozzone, presenti di persona il calciatore Kuzmanovic e per la Società Cassino Calcio 1924 il segretario Sig. Benito Coppalo, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposte di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate:

- Branca Emiliano, sanzione base anni 3 (tre) di inibizione, diminuita di 1/3 (anni 1), sanzione finale anni 2 (due) di inibizione;

- Kuzmanovic Aleksander, sanzione base squalifica di giornate 3 (tre), diminuita di 1/3 (1 giornata), sanzione finale squalifica per 2 (due) giornate;

- Rossi Nicandro Antonio, sanzione base mesi 2 (due) di inibizione, diminuita di 1/3 (giorni 20), sanzione finale giorni 40 (quaranta) di inibizione;

- ASD Cassino Calcio 1924, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita di 1/3 (€ 500,00), sanzione finale ammenda € 1.000,00 (mille).

Il Tribunale, risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

DATO ATTO

che prima dell’inizio del dibattimento i soggetti sopra nominati hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma ed hanno indicato le relative sanzioni;

VISTO

l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO

l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

RILEVATO

 che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

CONSIDERATO

conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue e comunicato che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- dispone l’applicazione della sanzioni nei sensi e termini di cui al dispositivo che segue;

- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei sopra indicati deferiti il cui patteggiamento è stato ritenuto congruo;

- dispone la prosecuzione del giudizio nei riguardi degli altri deferiti.

La Procura Federale (Avv. Di Leginio), nell’illustrare il deferimento, ha messo in risalto il comportamento tenuto dal Sig. Palazzino Gennaro nel corso delle indagini, evidenziando come lo stesso abbia concretamente e fattivamente collaborato con l’organo inquirente all’accertamento dei fatti che hanno dato la stura al deferimento, collaborazione senza la quale non sarebbe stato praticamente possibile venire a capo degli illeciti contestati alle parti. Il rappresentante della procura ha altresì illustrato le ragioni sottese al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento formulando le seguenti richieste finali: Candido Paolo, inibizione di mesi 8 (otto); Saccucci Mario, inibizione di mesi 6 (sei); Palazzino Gennaro, inibizione di mesi 2 (due); ASD Praenestre Carchitti, ammenda di € 2.000,00 (duemila).

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno depositato o trasmesso a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Dagli atti del procedimento è emerso che presso un agriturismo denominato Casale Pepe di Palestrina si sono svolti alcuni provini per calciatori, anche sotto forma di stage, utilizzando le strutture sportive e la logistica (possibilità di pernottamento e di consumazione pasti) messi a disposizione dall’agriturismo medesimo.

Il provino organizzato dalla Società Praenestre Carchitti non risulta avere avuto punto di contatto con quello della ASD Pignataro, Società questa peraltro inesistente. Tuttavia, emerge per tabulas, alla stregua della documentazione istruttoria e di indagine, che entrambi gli stages furono organizzati e finalizzati per il reclutamento di giovani calciatori i cui nominativi, in sede d’indagini, non è stato possibile identificare.

Accertato il fatto storico della esistenza di detti provini/stage, la Procura ha anche comprovato che gli stessi si sono svolti senza le preventive, necessarie autorizzazioni da parte della FIGC. Ne consegue, che le violazioni ascritte ai deferiti devono ritenersi sufficientemente comprovate. Va rammentato, al riguardo, che secondo i Regolamenti del Settore per l’attività giovanile e scolastica, le Società che intendano sottoporre a prova uno o più giocatori devono richiedere l’autorizzazione preventiva al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del responsabile del proprio settore giovanile ed attendere che tale autorizzazione venga rilasciata e pubblicata sul comunicato ufficiale del Settore prima di avviare la relativa attività.

Nel caso di specie, risultano evidenti le violazioni delle norme federali; la procedura seguita nella circostanza s’appalesa oltre che illegittima anche illecita ove si consideri che – come evidenziato dal rappresentante della Procura - non pochi giovani aspiranti calciatori, sottoposti al provino / stage del 3 - 6 luglio 2017, sarebbero stati reclutati all’estero (in paesi dell’area balcanica) e fatti giungere appositamente in Italia con escamotage.

Tale ultima circostanza induce il Collegio a ravvisare gli estremi di una possibile responsabilità di tipo penale, per cui invita la Procura federale a valutare l’opportunità di rimettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

Il deferimento va, pertanto, accolto unitamente alle sanzioni patteggiate e richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Branca Emiliano: anni 2 (due) di inibizione;

- Kuzmanovic Aleksander: 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- Rossi Nicandro Antonio: giorni 40 (quaranta) di inibizione;

- Società ASD Cassino Calcio 1924: l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- Candido Paolo: inibizione di mesi 8 (otto);

- Saccucci Mario: inibizione di mesi 6 (sei);

- Palazzino Gennaro: inibizione di mesi 2 (due);

- Società ASD Praenestre Carchitti: ammenda di € 2.000,00 (duemila).

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