F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 51/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesto per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017.

RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI.

Con ricorso depositato in data 18 luglio 2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesto per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017.

Parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017;

Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente ha sostenuto che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2017, avrebbe dovuto essere pienamente reintegrata nell’organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato,

Questo Tribunale, con C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2017, dichiarava il ricorso inammissibile perché l’impugnazione era stata proposta nei confronti della Società Messina “e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico” ed inoltre perché, sui medesimi fatti, il Procuratore Federale aveva già proposto deferimento, a seguito del quale la Società ACR Messina era stata già sanzionata dalla Corte d’Appello Federale (come da C.U. n. 138/CFA del 7 giugno 2017).

Avverso la predetta decisione, la Vibonese, in data 8 agosto 2017, ha proposto reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello che, in data 24 agosto, ha emesso quindi la decisione, in C.U. 29/CFA, con la quale, in accoglimento del ricorso, ha disposto la retrocessione della Società Messina all'ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), Girone C, determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018. Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate in data 30 agosto 2017, con C.U. 34/CFA.

A seguito di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport da parte del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico, le Sezioni Unite del supremo organo di Giustizia sportiva, con decisione n. 78 depositata in data 19 ottobre 2017, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la decisione della corte d’appello federale, rinviando la questione a questo Tribunale per ogni successiva determinazione.

Il collegio di garanzia dello Sport ha, da un lato sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere formulato nei confronti della Federazione Italiana giuoco Calcio e della Lega Pro quali resistenti principali e non già nei confronti dell’ACR Messina che, al limite, avrebbe dovuto avere la veste di controinteressato e dall’altro ha censurato anche lo strumento giuridico concretamente utilizzato da parte ricorrente, vale a dire il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, liddove alcuna sanzione disciplinare avrebbe potuto essere emessa, nel caso concreto, dal Tribunale adito, riguardando, la questione, problematiche di natura organizzatoria di competenza della Lega Pro e della FIGC.

Ha sottolineato il Collegio di Garanzia che la Vibonese avrebbe dovuto sollecitare a tali ultimi organi l’esercizio delle proprie prerogative e, eventualmente, agire avverso l’eventuale silenzio serbato.

In data 11 novembre 2017 la US Vibonese ha formulato istanza con la quale ha chiesto che il Collegio provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti della FIGC e della Lega Pro, in ossequio a quanto sancito dalla decisione del Collegio di Garanzia che ha ritenuto che le stesse dovessero essere parti necessarie del giudizio.

All'esito del giudizio di rinvio, con decisione del 27 novembre 2017 questo Tribunale dichiarava nuovamente inammissibile il ricorso giacché, da un lato, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Garanzia, ha ritenuto che il mezzo di gravame adottato dalla Vibonese (il ricorso ex art. 30 del CGS Coni) non fosse idoneo all'ottenimento della tutela richiesta, dall'altro in quanto il ricorso avrebbe comunque dovuto essere necessariamente notificato alla Lega ed alla FIGC, sin dal momento della sua proposizione, non potendo, il giudice, sostituirsi in corso di causa, al ricorrente, nell'individuazione dei contradditori "necessari", ritenendo, che la vibonese avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC

Avverso tale decisione la US Vibonese Calcio ha proposto appello innanzi alla Corte Federale d'Appello che, con decisione del 17 gennaio, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 22 gennaio 2018 (Com. Uff. 079/CFA), ha accolto il ricorso, rinviando gli atti al questo Tribunale affinché provveda nel merito, fissando una nuova udienza di discussione e dandone comunicazione anche alla Lega Pro ed alla FIGC, in ossequio alla decisione 78/2017 del Collegio di Garanzia del CONI e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 32 del CGS CONI che prevede che debba essere fissata "l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso é proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la 018 3 data dell'udienza". Sul punto il giudice d’appello ha evidenziato che, invece, il Collegio di Garanzia ha richiamato espressamente l’art.32 del CGS Coni che impone l’obbligo di comunicazione del ricorso a tutte le parti comunque interessate, ad opera del Tribunale Federale.

In ottemperanza alla pronuncia del Giudice d'appello, pertanto, si é proceduto a dare comunicazione della discussione del ricorso anche alla Lega Pro ed alla FIGC che si sono costituite con il patrocinio, rispettivamente dell'Avv. Lorenzo Lentini e degli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato, alla luce anche delle statuizioni del Collegio di Garanzia.

Nel corso dell'udienza del 21 marzo u.s., i difensori presenti si sono riportati alle argomentazioni scritte, nello specifico l’Avv. Di Cintio per conto della Vibonese ha sottolineato che le statuizioni del Collegio di Garanzia del CONI rappresentano un mero “obiter dictum”, non vincolanti ai fini delle determinazioni di questo Tribunale.

Motivi della decisione

Preliminarmente si evidenzia che questo Tribunale, con la propria precedente decisione, richiamando i principi sanciti dal Collegio di Garanzia nella pronuncia 78/2017, aveva ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la disciplina fissata dall’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, riguardante i giudizi di impugnazione dei provvedimenti (ivi compreso, pertanto, anche l’eventuale silenzio) degli Organi federali, normativa di carattere speciale, espressamente approvata anche dal CONI e che prevede l’obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso a tutte le parti interessate.

Nel prendere atto che il Collegio di Garanzia, secondo l’interpretazione fornita dalla decisione di rinvio della Corte d’Appello Federale, ha ritenuto, invece applicabile alla fattispecie in questione, le norme di cui all’art. 30 e seguenti del CGS CONI, pur in assenza di uno specifico procedimento disciplinare, il Collegio non può che adeguarsi al giudicato interno ed ai principi nomofilattici sanciti dal supremo Consesso della giustizia sportiva.

Al tal riguardo, tuttavia, pur ritenendo di doversi conformare alla pronuncia della Corte Federale, non può esimersi dal rilevare che dall'esame delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva CONI e, in particolare, dell'art. 37, comma 6, sussistono dubbi in merito alla legittimità della Corte Federale d'Appello, di rimettere la causa a questo Tribunale. In fattispecie analoga, infatti, il Collegio di Garanzia (decisione n. 90 del 4 dicembre 2017) ha preso atto dell' "…evidente anomalia del rinvio restitutorio operato dalla Corte Federale nonostante l'espressa inibizione che é nel Codice di Giustizia sportiva del CONI (art. 37, comma 6)…”. Tale decisione riguardava una pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare di inammissibilità (Com. Uff. n. 92/TFN-SD s.s. 16/17), pronunciata a seguito di instaurazione di un deferimento di natura disciplinare, regolata, dalle norme previste nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; a maggior ragione si ritiene possa trovare applicazione nel caso di specie giacché il procedimento é interamente disciplinato dalle disposizioni del CGS CONI.

Nel merito, il Collegio, pur alla luce della presenza delle parti che sono state ritenute "contraddittori necessari" dai Giudici del rinvio – appositamente notiziati in ossequio alle pronunce sopra indicate - ritenendo doveroso conformarsi ai principi di diritto sanciti dal pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI con la piú volte citata decisione n. 78/2017 ritiene che il presente ricorso sia infondato e, comunque inammissibile.

Il Supremo Consesso della giustizia sportiva, infatti, ha chiaramente sancito, come acutamente osservato dalle difese della Lega Pro e della FIGC, che

 "....Dalla indicata ricostruzione, si rileva che la Vibonese ha proposto il suo ricorso, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, al fine di ottenere dal Tribunale Federale, “previa esclusione del Club ACR Messina dal campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017… l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società ricorrente con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l’iscrizione al campionato 2017/2018”. La Vibonese ha, quindi, chiesto al Tribunale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’ACR Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato.

19. Tale domanda, secondo questo Collegio di Garanzia, non poteva essere formulata davanti al Tribunale Federale nei termini che si sono indicati e non poteva comunque essere trattata in giudizio senza il necessario coinvolgimento della F.I.G.C. e della Lega Pro, che dovevano essere parti necessarie dello stesso giudizio.

20. In primo luogo, il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella stagione 2017/2018 (anche ai soli fini della riammissione nei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al campionato), per effetto di una valutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito che era necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato. Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla iscrizione al campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/2018, come ha finito per riconoscere anche la Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata, investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione e della Lega Pro.

21. Ma il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato.

22. Se è vero, infatti, che la disciplina federale richiede per l’iscrizione (e quindi per la partecipazione) ai campionati, la presentazione di determinate garanzie, con la conseguenza che la Società che non dimostri di essere in possesso di tali garanzie (e degli altri requisiti richiesti) non può iscriversi al campionato, tuttavia, nella fattispecie, la questione sollevata non riguardava la fase di iscrizione al campionato, che è disciplinata da specifiche norme anche con riferimento alle conseguenze del mancato adempimento degli incombenti necessari, ma la fase successiva, nella quale un evento esterno (il fallimento della Società assicurativa) aveva determinato la perdita di un requisito inizialmente posseduto. Ed invero, la vicenda che ha coinvolto la Società Messina (ed altre numerose squadre di serie B e serie C) era stata peculiare e, proprio per la sua particolarità, la Federazione, con delibera di cui al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole specifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzione per il caso di mancata regolarizzazione nei termini. Il Messina, che non aveva regolarizzato la sua situazione nei termini, era stata, quindi, sanzionata, con due punti di penalizzazione, per non aver tempestivamente prodotto una nuova garanzia. Ma la citata delibera federale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione successiva e non erano stati disciplinati gli effetti, a carattere sanzionatorio, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso.

23. In tale contesto, la valutazione del comportamento, certamente grave, tenuto dal Messina (ben evidenziato nella decisione della Corte d’Appello Federale) avrebbe dovuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della Lega (e, per i profili generali, della Federazione). Non avendo la Lega (e la Federazione) provveduto sulla questione, la Vibonese avrebbe quindi potuto sollecitare tale azione ed eventualmente anche agire avverso il silenzio prestato dalla Lega e dalla Federazione (eventualmente diffidate) a compiere una attività ritenuta doverosa. Ma la Vibonese non poteva proporre un’azione nei confronti della sola Società ACR Messina per ottenere una pronuncia sostitutiva dell’inerzia serbata sulla questione dalla Lega Pro e dalla Federazione (inerzia che emerge anche dalla documentazione acquisita dalla Corte Federale con apposita istruttoria).

24. Contraddittori necessari, in un eventuale giudizio proposto avverso l’inerzia dei loro organi, avrebbero dovuto, peraltro, essere la Lega e la Federazione, che avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non avevano ritenuto di dover intervenire sulla questione, mentre il Messina, in tale giudizio, avrebbe assunto la più corretta posizione di controinteressato.

25. La Vibonese ha ritenuto, invece, di citare in giudizio, utilizzando la particolare procedura dettata dagli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, solo il Messina che, come si è detto, era nella vicenda in realtà il soggetto controinteressato, ma non il soggetto contro il quale il ricorso poteva, nei limiti indicati, essere eventualmente proposto.

26. Anche la Corte Federale d’Appello si è resa conto che la domanda della ricorrente Vibonese, così come formulata, non poteva trovare accoglimento e, per superare tale rilievo e ritenere ammissibile il ricorso della Vibonese, ha ritenuto di dover riformulare la domanda, sostenendo che il ricorso doveva ritenersi ammissibile in quanto volto ad ottenere l’esclusione dal campionato 2016/2017 del Messina, con le relative conseguenze “automatiche” ai fini della possibile iscrizione al campionato 2017/2018 della Vibonese. Ma in tal modo la Corte Federale d’Appello non solo ha effettuato un non ammissibile mutamento della domanda, come cristallizzata nel ricorso proposto davanti al Tribunale Federale, ma ha anche ritenuto ammissibile (e fondato) il ricorso della Vibonese sulla base di presupposti che, come si è evidenziato, mancavano.

27. Peraltro, non poteva la Corte Federale d’Appello, in assenza di una disciplina, anche di carattere sanzionatorio, sulle conseguenze della mancata rinnovazione delle garanzie assicurative da parte del Messina, sanzionare la stessa Società con la collocazione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2016/2017, per non aver presentato una nuova garanzia fideiussoria necessaria per completare la sua partecipazione al campionato. La Corte Federale, considerato che il campionato di serie C, stagione sportiva 2016/2017, si era già concluso, ha ritenuto, infatti, di poter applicare al Messina la sanzione della retrocessione della squadra all’ultimo posto del campionato. Ma in tal modo la Corte Federale ha irrogato al Messina una sanzione che non era prevista da alcuna disposizione e per una fattispecie che, per la sua peculiarità, la Federazione (o la Lega) avrebbe potuto anche ritenere oggetto di una diversa disciplina. Tanto meno, poi, poteva essere dichiarata, come la Corte Federale ha fatto, sia pure in modo incidentale in motivazione, l’esistenza di un qualche automatismo fra la decisione pronunciata nei confronti del Messina e il diritto della Vibonese a poter partecipare al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

28. Ma anche a voler ammettere che la domanda (come formulata) potesse, per il suo contenuto, essere proposta davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, certamente il giudizio, per come era stato proposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della F.I.G.C., non avrebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (come ha sostenuto il Tribunale Federale) e della F.I.G.C., avendo ad oggetto una questione riguardante atti (o l’inerzia) dei soggetti che curano l’organizzazione del campionato di serie C e che emanano le relative regole e dispongono la loro applicazione, con l’ammissione allo stesso (o l’esclusione dallo stesso) delle squadre che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne fanno richiesta….

" Va ribadito, pertanto, che il Collegio di Garanzia ha chiaramente evidenziato che lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente - il ricorso ex artt. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - non rappresenta(va) il mezzo di tutela idoneo all’ottenimento del provvedimento di esclusione richiesto, giacché alcuna ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei confronti del ACR Messina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale.

Ad ogni buon conto, anche l'avvenuto intervento in udienza della Lega Pro e della FIGC, non appare idoneo a sanare il vizio originario del ricorso formulato dalla US Vibonese che avrebbe dovuto essere proposto non giá nei confronti (solo) del Messina bensí, nei confronti dei resistenti naturali, vale a dire la FIGC e la Lega Pro, delle quali avrebbe dovuto lamentarne e censurarne l'inerzia.

Né, pur a voler astrattamente ritenere ammissibile il ricorso, questo Tribunale non puó infliggere la sanzione disciplinare richiesta, in assenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione ed in considerazione del fatto che, per il medesimo fatto, la ACR Messina é giá stata sanzionata (come ha avuto modo di rilevare il Collegio di Garanzia del CONI).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – dichiara infondato e inammissibile il ricorso.

 

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